Signor Presidente della
Repubblica,
un anno, quello passato, in cui la corsa delle tecnologie
si è fatta ancor pi๠impetuosa, ma pure l’anno in cui Governo e Parlamento
hanno messo a punto il Codice in materia di protezione dei dati personali,
poi entrato in vigore il 1° gennaio 2004, che contiene strumenti che
assicurano proprio l’adeguamento della disciplina giuridica ad una realtà
perennemente mobile. Il Codice, infatti, ha un impianto nel quale assume
specifica rilevanza la trama dei principi, da adattare poi alla molteplicità
delle situazioni concrete. Irrobustisce il sistema della protezione dei dati
personali, ormai solidamente collocata nel quadro dei diritti fondamentali.
Fa così crescere le garanzie per la libertà delle persone. Rappresenta il
primo esempio, su scala internazionale, di riordino generale di una
materia complessa e mutevole.
Un nuovo quadro di principi
L’innovazione sul piano dei principi si coglie fin dal
primo articolo del Codice, che riproduce il primo comma dell’art. 8 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (ora presente anche
nell’articolo 50 del Progetto di Trattato che istituisce una Costituzione
per l’Europa): "Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che
lo riguardano". Il trasferimento di questa norma nel sistema italiano rende
non pi๠proponibili interpretazioni riduttive della protezione dei dati
personali, e stabilisce un legame solido tra ordinamento italiano e
ordinamento europeo. E il legislatore ha voluto ulteriormente ribadire la
sua volontà di considerare la protezione dei dati come un diritto
fondamentale, nominandola esplicitamente nell’articolo 2 del Codice. àˆ stata
così fatta una scelta impegnativa, che richiede coerenza. Le norme sulla
protezione dei dati personali non sono certo incise sul bronzo, ma neppure
possono essere considerate come pezzi di una leggina che può essere smontata
appena i portatori di un interesse settoriale alzano la voce o al semplice
annuncio di una possibile emergenza. Il Codice segna il passaggio da una
situazione di frammentazione legislativa ad un sistema unitario. Ha dato
vita ad un quadro di riferimento di medio periodo, che consente di seguire
il cambiamento, ma al tempo stesso vuole offrire certezze. Se dovesse farsi
strada la sensazione che si tratta di un testo manipolabile sotto la spinta
dell’emozione o del piccolo interesse, diverrebbero labili le garanzie per i
cittadini, sarebbero incentivati i comportamenti volti ad aggirare il
Codice, verrebbero scoraggiate le iniziative volte ad adeguare alla nuova
disciplina le strutture pubbliche e private, che esigono investimenti e non
possono, quindi, essere assoggettate ad un regime di precarietà . Inoltre,
proprio perché ci troviamo in presenza di diritti fondamentali, non sono
ammissibili cedimenti a logiche localistiche. Il Garante seguirà con
attenzione la legislazione regionale, per evitare che venga incrinato il
principio della parità di trattamento dei cittadini, indipendentemente dal
luogo in cui si trovino a vivere.
Di tutto questo bisogna esser consapevoli perché il
Codice è parte essenziale di un progetto pi๠complessivo, fondato su
riferimenti nazionali e sopranazionali, affidato anche ad una molteplicità
di codici di deontologia e buona condotta che sviluppano i suoi principi in
specifici settori. Questo è già avvenuto per l’attività giornalistica, la
ricerca storica, la ricerca nell’ambito del sistema statistico nazionale. Si
sono appena conclusi i lavori dei codici dedicati alle centrali rischi
private ed al trattamento di dati statistici da parte di soggetti che non
fanno parte del Sistan. Presto vedranno la luce i codici dedicati alle
indagini investigative ed alla videosorveglianza, ai quali altri se ne
aggiungeranno nel corso dell’anno, in particolare quelli riguardanti
Internet, i rapporti di lavoro, il direct marketing. Il nostro paese,
dunque, si sta dotando di un significativo corpus legislativo sui rapporti
tra l’organizzazione sociale e l’innovazione scientifica e tecnologica,
terreno sul quale si misura ormai la capacità innovativa dei sistemi
giuridici. Proprio per rafforzare la trama dei principi, al fondamentale
principio di dignità , e ai ben noti principi di finalità , pertinenza e
proporzionalità si affiancano ora quelli di "semplificazione, armonizzazione
ed efficacia" (art. 2.2 Codice) e di "necessità " (art. 3 Codice). Quest’ultimo
merita una sottolineatura particolare.
L’articolo 3 stabilisce che "i sistemi informativi e i
programmi informatici sono configurati
riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali e
di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le
finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante,
rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di
identificare l’interessato solo in caso di necessità ". Si enuncia così una
linea di politica del diritto particolarmente impegnativa, che mette anche
in guardia contro pericolose derive tecnologiche. Si tratta di una
indicazione importante, perché la protezione dei dati rischia ogni giorno
d’essere compressa
dalla crescente offerta sul mercato di tecnologie che
rendono pi๠agevole forme generalizzate di raccolta delle informazioni. Il
principio di necessità diviene così un ineludibile test legislativo per
valutare la legittimità delle raccolte di informazioni personali. In ciò non
è difficile scorgere la volontà di misurare l’accettabilità sociale e
politica delle tecnologie anche dal punto di vista del rapporto tra mezzi e
fini in una società democratica, come, peraltro, prescrive l’art. 8 della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo (1950), dove si subordina la
possibilità di limitare la protezione della vita privata e familiare solo
attraverso misure coerenti con il carattere "democratico" di una società . Il
Codice rafforza il legame tra privacy e democrazia.
Il ricorso alle tecnologie e gli "allarmi" del Garante.
Abbiamo ricordato, in passato, che non tutto ciò che è
tecnologicamente possibile è anche socialmente desiderabile, eticamente
accettabile, giuridicamente legittimo. Oggi dobbiamo aggiungere che le
derive tecnologiche possono produrre gravi effetti distorsivi. Distorsioni
nell’uso delle risorse quando, ad esempio, queste vengono investite in
impianti di videosorveglianza privi di vera utilità per la sicurezza.
Distorsioni nell’organizzazione degli interventi quando, ad esempio, ci si
affida a grandi banche dati centralizzate, tecnicamente difficili da
gestire, vulnerabili agli
attacchi, accompagnate da affidamenti in outsourcing
spesso inadeguati, soprattutto tali da distogliere l’attenzione dalla
necessità di raccolte e di indagini mirate.
Distorsioni nella percezione e nell’analisi della realtà
quando, ad esempio, le raccolte di informazioni vengono adoperate per
frettolose traduzioni di un fenomeno in termini di ordine pubblico, invece
di indagarne le ragioni sociali e di avviare, quindi, politiche pià¹
adeguate.
Le regole di privacy divengono così anche fattore di
efficienza, e si rivelano strumenti indispensabili per una analisi dei
rapporti tra società e tecnologia. Una valutazione d’"impatto privacy"
dovrebbe ormai accompagnare molti interventi legislativi ed organizzativi.
Altrimenti, la corsa verso raccolte sempre pi๠imponenti di dati personali
non produce strumenti migliori di conoscenza della realtà , ma un assordante
"rumore di fondo tecnologico" che può addirittura rendere pi๠complessa
l’azione pubblica. L’affidarsi cieco alle tecnologie, ritenendo che in esse
risieda ormai la soluzione di ogni problema, può risolversi in una delega in
bianco, con la politica
che rischia di farsi espropriare dei suoi compiti di
scelta e di decisione su gravi questioni sociali.
Il Garante, fin dalle sue prime relazioni, ha sempre
indicato casi concreti in cui i rapporti tra società e innovazioni
scientifiche e tecnologiche si presentavano in forme particolarmente
critiche. Sono quelli che, nelle cronache giornalistiche, vengono definiti
gli "allarmi" del Garante. E che allarmi sono davvero, nel senso che non si
tratta di grida senza fondamento, ma di segnalazioni precoci di dinamiche
che, poi, rivelano tutta la loro portata. Videosorveglianza, conservazione
di enormi
volumi di traffico telefonico, rilevanza dei dati
genetici, spamming, controlli capillari sulle persone: questi sono alcuni
dei temi sui quali negli anni passati abbiamo richiamato l’attenzione e che,
poi, si sono rivelati fenomeni socialmente pervasivi, con problemi
ineludibili a livello interno ed internazionale. Questo lavoro prospettico
rimane essenziale, non solo per attrezzarsi a fronteggiare
il futuro, ma anche per non cadere nella routine
burocratica. Ma non sappiamo fino a quando il Garante potrà tener fede a
questo impegno se continuerà la lenta riduzione delle sue risorse. Questo
stillicidio non pregiudica soltanto l’efficienza: rischia di minare la
nostra autonomia. Raccogliendo una indicazione contenuta nella relazione
dell’anno scorso, la Camera dei deputati ha votato all’unanimità una mozione
nella quale si sottolinea appunto la necessità di attribuire al Garante le
risorse necessarie. Su questa base ci siamo rivolti al
Governo e speriamo che, in attesa di una pi๠attenta considerazione nella
prossima legg
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