Esclusione della condanna alle spese processuali del difensore privo di legittimazione. Cassazione Sentenza Quinta Sezione Penale n. 10310 del 04/03/2004

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ESCLUSIONE DELLA
CONDANNA ALLE SPESE PROCESSUALI DEL DIFENSORE PRIVO DI LEGITTIMAZIONE

Il principio della soccombenza
investe soltanto la posizione dei soggetti, individuati e individuabili
nell’ordinamento come parti processuali in senso stretto nonchè di quei
soggetti processuali diversi che, pur non essendo parti in senso stretto, sono
titolari di personali interessi e di poteri, riconosciuti dall’ordinamento
giuridico, di iniziativa processuale e/o della potestà di impugnazione. La
condanna alle spese non puo’ essere pronunciata a carico di soggetti diversi e,
in particolare, a carico del difensore dell’imputato perchè la statuizione non
è prevista da alcuna norma dell’ordinamento giuridico, perchè il difensore non
è parte del processo ma rappresenta la difesa tecnica del soggetto
rappresentato, a favore del quale opera anche quando esercita potestà proprie,
sempre risalenti, per derivazione, al diritto dell’inquisito ed ai poteri di
assistenza e rappresentanza.

Massima a cura della Redazione
di Litis.it

 

Corte Suprema di
Cassazione


Giurisprudenza Civile e Penale

 






Sentenza n. 10310 del 4 marzo
2004

(Sezione V
Penale – Presidente B. Foscarini – Relatore P. Perrone) 


MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte di Appello
ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta, avverso la sentenza di
condanna emessa dal Tribunale di Ragusa il 21 settembre 2001, dall’avv. P.
M. nell’interesse di A. G., già deceduto, ed ha condannato il difensore al
pagamento delle spese processuali.

La
difesa ricorre e deduce la violazione degli artt.171 e 571 c.p.p. e l’abnormità
del provvedimento, sull’assunto che la morte del reo non determina
automaticamente l’estinzione del reato, che "necessita di una pronuncia che
spetta al Giudice di secondo grado, se investito, o a quello dell
‘esecuzione". Sostiene, inoltre, l’abnormità della condanna alle spese
processuali del difensore che non è parte processuale.

1.             
Il primo
motivo di ricorso è manifestamente infondato.

L’impugnazione avverso la sentenza di condanna, proposta dal difensore dopo
la morte dell’imputato e non preceduta, a causa dell’evento, dalla notifica
dell’estratto contumacile, è inammissibile per plurime connesse ragioni.
Per il venir meno del soggetto, nei confronti del quale è stata esercitata
l’azione penale, che costituisce il presupposto essenziale di ogni processo,
per l’estinzione del rapporto processuale,  quindi, e per difetto di
legittimazione del proponente Con la morte del reo e la caducazione della
sua personalità giuridica si verifica,infatti,anche l’estinzione del
progresso mandato e la cessazione della funzione di assistenza e
rappresentanza del difensore che lo aveva assistito. Il rapporto
processuale, che si è estinto ipso iure et ex tunc al momento della morte
dell’imputato, determina anche, e nello stesso momento, l’estinzione del
mandato fiduciario che non puo’ continuare in mancanza del mandante.
Peraltro, il principio dell’inammissibilità del gravame opera anche nelle
ipotesi di impugnazioni proposte dalla parte civile e/o dal pubblico
ministero avverso sentenza emessa nei confronti dell’imputato deceduto nelle
more procedimentali, per 1’impossibilità, in conseguenza dell’estinzione
del rapporto processuale, della instaurazione del contraddittorio e della
celebrazione del processo. Correttamente, quindi, il suesposto principio è
stato affermato dalla costante giurisprudenza, sia pur con impostazioni e
motivazioni diverse, ma non divergenti.(Cass.,sez. I sent. 4.5.93 RV.193958,
Sez. 6, sent. 21.9.2001 RV 22017 e RV 216405, RV204154).

In conseguenza, preso atto che l’estratto contumaciale della sentenza di
condanna, tentata il 19 ottobre 2001, non venne eseguita l’imputato era
deceduto il precedente 5 ottobre e che l’impugnazione del difensore venne
proposta, successivamente all’evento, il 15 ottobre, la questione proposta
è manifestamente infondata.

2.           
Il secondo motivo di ricorso è
fondato.

Le norme relative alla condanna alle spese processuali nei vari gradi del
giudizio artt. 535, 541, 592, 616 c.p.p. codificano il principio della
soccombenza che, sotto il profilo di diritto, investe soltanto la posizione
dei soggetti, individuati e individuabili nell’ordinamento come parti
processuali in senso stretto imputato responsabile civile e parte civile.
Investe anche soggetti diversi, che pur non essendo parti processuali in
senso tecnico, ad esse sono normativamente ed espressamente equiparate dalla
norma, come avviene, per esemplificazione, per la persona offesa nel
procedimento di archiviazione artt. 409, 410, 127 c.p.p. e per il querelante
artt. 542, 427, 576/2 c.p.p. secondo un principio di diritto che puo’ cosi’
essere determinato. La soccombenza, che costituisce il fondamento giuridico
della condanna alle spese processuali, si estende dalla parti private in
senso tecnico anche a soggetti processuali diversi che, pur non essendo
parti in senso stretto, sono titolari di personali interessi e di poteri,
riconosciuti dall’ordinamento giuridico, di iniziativa processuale e/o della
potestà di impugnazione con la conseguenza che alla statuizione di rigetto
o di inammissibilità dell’atto di esercizio di quei poteri e potestà
consegue la condanna alle spese secondo le regole generali. Al di fuori di
queste indicate ipotesi ed alle fattispecie rientrabili nel principio di
diritto per determinazione tipica del legislatore, la condanna alle spese
non puo’ essere pronunciata a carico di soggetti diversi. Non puo’ essere
pronunciata, in particolare, a carico del difensore dell’imputato perchè la
statuizione non è prevista da alcuna norma dell’ordinamento giuridico,
perchè il difensore non è parte del processo ma rappresenta la difesa
tecnica del soggetto rappresentato, a favore del quale opera anche quando
esercita potestà proprie, sempre risalenti, per derivazione, al diritto
dell’inquisito ed ai poteri di assistenza e rappresentanza. Anche se è
privo di legittimazione per anomalie in ordine ai presupposti della nomina o
per inosservanza di termini e di forme prescritte per l’esercizio delle
facoltà. Una interpretazione estensiva o analogica al difensore delle norme
sulla soccombenza è additiva e, quindi, arbitraria e illegittima perchè
del tutto estranea all’ordinamento giuridico processuale.

In conclusione, l’impugnazione proposta dopo la morte dell’imputato
e,peraltro,dopo la mancata notifica, dell’estratto contumaciale a causa
dell’evento, è inammissibile per difetto di legittimazione e non puo’
comportare nè la condanna alle spese della parte privata che, non essendo
più soggetto del rapporto processuale, non puo’ essere destinatario della
statuizione, nè del difensore che, sia pur non legittimato al gravame,
rappresentando la difesa tecnica, non è parte in senso tecnico e non è
soggetto al principio della soccombenza.

Consegue l’annullamento della statuizione relativa, ex art.620 c.p.p..


PER QUESTI MOTIVI


Annulla senza
rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla condanna del difensore al
pagamento delle spese processuali.

 

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