Responsabilità dei medici – Risarcimento del danno per perdita di chances di sopravvivenza in relazione ad un mancato intervento chirurgico. Cassazione Sentenza Terza Sezione Civile n. 4400 del 04/03/2004


Corte Suprema di
Cassazione
Giurisprudenza Civile e Penale
 



Sentenza n. 4400 del 4 marzo 2004

(Sezione Terza Civile – Presidente V. Duva – Relatore A. Segreto
)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 23.3.1993 A. T. e C. B. convenivano
davanti al Tribunale di Milano la (omissis) di Rho, chiedendone la
condanna al risarcimento del danno loro derivante dalla morte di A.
B., marito della prima e padre del secondo, verificatasi i1
19.9.1992, all’ospedale di Rho. Assumevano gli attori che il loro
congiunto verso le ore 8 di detto giorno era ricoverato in ospedale
in preda a forti dolori addominali; che i medici del pronto soccorso
avevano diagnosticato un globo vescicolare, inviando il paziente nel
reparto di urologia, che ivi era stato sottoposto a visita, con
esito negativo; che il B. decedeva in detto reparto alle ore 10,30
per rottura di aneurisma dell’aorta addominale; che la morte dello
stesso era da addebitare ad errata diagnosi dei sanitari. 

Si costituiva la convenuta, che resisteva alla domanda, chiedendone
il rigetto.

Veniva disposta consulenza medico legale.

Il Tribunale di Milano, con sentenza del 12.12.1996, fatte proprie
le conclusioni del c.t.u., accertava il colpevole  errore
diagnostico dei sanitari,che avevano omesso anche gli accertamenti
strumentali necessari, ma rigettava la domanda per mancanza del
nesso causale tra detto errore ed il decesso del B., in quanto, in
caso di corretta diagnosi e conseguente intervento chirurgico presso
altra struttura dotata di reparto di chirurgia vascolare, la
sopravvivenza del paziente sarebbe stata possibile ma non probabile.

Proponevano appello gli attori.

Resisteva la convenuta.

La corte di appello di Milano, con sentenza depositata il
19.10.1999, rigettava l’appello.

Riteneva la corte territoriale che non vi erano elementi sufficienti
per affermare con certezza la colpa dei sanitari, rilevando che
potevano esservi tre ipotesi, a seconda dei dolori accusati dal B.,
per cui solo nella seconda e terza ipotesi, di dolori addominali
acuti, sarebbe stata evidente la colpa dei sanitari nel non
diagnosticare l’aneurisma con invio in altra struttura per
l’intervento.

In ogni caso riteneva la corte di merito che non era provato il
nesso causale tra l’omessa diagnosi corretta dell’aneurisma e
l’evento letale, poichè, sulla base delle risultanze della
consulenza tecnica, tenuto conto del tempo necessario per eseguire
gli accertamenti atti a diagnosticare l’aneurisma aortico addominale
e tenuto conto che l’ospedale di Rho non era dotato di reparto di
chirurgia vascolare e quindi del tempo necessario per il
trasferimento in altro ospedale, l’inizio dell’intervento presso
altra struttura si sarebbe potuto effettuare intorno alle ore lo del
giorno del ricovero, orario in cui il B. perdeva conoscenza e si
verificava la rottura dell’aorta, per cui il prospettato intervento,
già di per sè a rischio di mortalità del 50%, tenuto conto anche
dei gravi disturbi epatici del B., non poteva che avere remote
possibilità di successo, e per cio’ non apprezzabili, sotto il
profilo del nesso causale in questione.

Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli
attori, che hanno anche presentato memoria.

Resiste con controricorso la Gestione liquidatoria della disciolta
(omissis) di Rho.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.                 
1.Con
il primo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano l’insufficiente e
contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, ai sensi
dell’art. 360 c.p.c..

Assumono i ricorrenti che erratamente la sentenza impugnata ha
escluso l’errore diagnostico dei medici, "inventando" tre possibili
ipotesi della situazione di salute del B. al momento del ricovero
presso il pronto soccorso ospedaliero, sostenendo che in caso di
dolori lievi all’addome non vi sarebbe stata colpa dei medici,
mentre in caso di dolori medi o alti, sussisterebbe detto colpevole
errore, segnatamente nell’ipotesi di dolori forti (ipotesi ritenuta
più probabile dal giudice di appello), nel qual caso la diagnosi
era possibile sulla base del solo esame clinico; che invece era
indiscusso l’errore diagnostico dei sanitari; che, in ogni caso, i
medici non avevano effettuato alcun esame strumentale; che la prova
dell’assenza di colpa gravava in ogni caso sul debitore della
prestazione, e quindi sulla (omissis).

1.                 

2. Con il secondo
motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa
applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., oltre che degli artt.
1362 e segg. c.c..

Ritengono i ricorrenti che erratamente la sentenza di appello ha
escluso il nesso di causalità materiale tra il comportamento
colpevole dei medici dell’ospedale di Rho e la morte di A. S..
Secondo i ricorrenti erratamente il giudice di appello ha ritenuto
che la prova del detto nesso di’ causalità gravava sugli
appellanti, mentre, trattandosi di responsabilità contrattuale
dell’ente ospedaliero competeva a quest’ultimo fornire la prova che
la prestazione professionale era stata eseguita idoneamente e che la
morte del B. era imputabile ad eventi imprevedibili.

Secondo i ricorrenti il medico risponde anche per colpa lieve ed, in
ogni caso, la responsabilità è presunta a norma dell’art. 1218 c.c.;
che sussiste detto nesso causale tra il comportamento colpevole del
medico che, omette un intervento necessario ed il decesso del
paziente, quando vi è un apprezzabile probabilità di successo.

2.                 

1.Ritiene questa
Corte che i’ due motivi di ricorso, essendo strettamente connessi,
vadano esaminati congiuntamente.

Essi sono fondati e vanno accolti.

E’ pacifico che la responsabilità dell’Ente ospedaliero (o delle
USSL ed attualmente delle ASL) nei confronti dei pazienti ricoverati
abbia natura contrattuale (cfr. Cass. n. 7336 del 1998 e n. 4152 del
1995), anche per quanto attiene al comportamento dei propri
dipendenti medici.

E’ irrilevante in questa sede stabilire se detta responsabilità sia
conseguenza dell’applicazione dell’art. 1228 c.c., per cui il
debitore della prestazione , che si sia avvalso dell’opera di
ausiliari, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di questi
ovvero del principio di immedesimazione organica, per cui l’operato
del personale dipendente di qualsiasi ente pubblico ed inserito
nell’organizzazione dei servizio determina la responsabilità
diretta dell’ente medesimo, essendo attribuibile all’ente stesso l’attività
del suo personale (cfr. Cass. N. 9269/1997 e Casa. n. 10719/2000).

2.                 

2.Cio’ che rileva,
in questa sede, è che l’ente ospedaliero risponde direttamente
della negligenza ed imperizia dei propri dipendenti nell’ambito
delle prestazioni sanitarie effettuate al paziente.

Ne consegue che in relazione all’attività sanitaria posta in essere
dal medico, l’ente ospedaliero (o la USSL) è contrattualmente
responsabile se il medico è almeno in colpa.

Poichè la prestazione dovuta dall’ente ospedaliero, relativamente
all’attività del personale medico, coincide con questa, anche la
natura di questa prestazione coincide, poichè l’ente ospedaliero si
obbliga tramite i suoi dipendenti medici a fornire un’opera
professionale sanitaria.

Trattasi, quindi, limitatamente a questo profilo, di una
obbligazione di mezzi e non di risultato (figura pacificamente
riconosciuta in giurisprudenza, ma criticata da parte della
dottrina).

2.                 

3.Secondo la
costante giurisprudenza di questa Corte, da cui non vi è motivo di
discostarsi, le obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività
professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di
risultato, in quanto il professionista, assumendo l’incarico, si
impegna alla prestazione della propria opera per raggiungere il
risultato desiderato, ma non al suo conseguimento.

Ne deriva che l’inadempimento del professionista alla propria
obbligazione non puo’ essere desunto, "ipso facto", dal mancato
raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma
deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento
dell’attività professionale e, in particolare, del dovere di
diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del
tradizionale criterio della diligenza del buon padre di famiglia, il
parametro della diligenza professionale fissato dall’art. 1176,
comma 2, c.c. parametro da commisurarsi alla natura dell’attività
esercitata.

Pertanto non potendo il professionista garantire  l’esito comunque
favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali
sue omissioni in tanto ravvisabile, in quanto; sulla base di criteri
necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell’omissione,
il risultato sarebbe stato conseguito secondo un’indagine
istituzionalmente riservata al giudice di merito, e non censurabile
in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi
logici e giuridici (Cass. 26/02/2002, n. 2836; Cass. 10/09/1999, n.
9617; Cass. 10/09/1999, n. 9617).

2.                 

4.Questi principi
vanno a

https://www.litis.it

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