Camera dei Deputati «Riforma dell’ordinamento giudiziario» Ddl 4636/C ed altri; articolo 1 con le modifiche in neretto apportate dalla commissione Giustizia 29 Aprile 2004

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Articolo 1

(Contenuto della delega)

1. Il Governo è delegato ad
adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con l’osservanza dei princi’pi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 2,
3, 4, 5, 6, 7 e 8, uno o più decreti legislativi diretti a:
a) modificare la disciplina per l’accesso in magistratura, nonchè la
disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati, e
individuare le competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari;
b) istituire la Scuola superiore della magistratura, razionalizzare la
normativa in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, nonchè in
tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati;
c) disciplinare la composizione, le competenze e la durata in carica dei
consigli giudiziari, nonchè istituire il Consiglio direttivo della Corte di
cassazione;
d) riorganizzare l’ufficio del pubblico ministero;
e) modificare l’organico della Corte di cassazione e la disciplina
relativa ai magistrati applicati presso la medesima;
f) individuare le fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei
magistrati, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione,
nonchè modificare la disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal
servizio e trasferimento d’ufficio.
fbis) prevedere:
2) forme di pubblicità degli incarichi extragiudiziali conferiti ai magistrati
di ogni ordine e grado
.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a prevedere, in via
sperimentale e per un periodo di quattro anni, l’istituzione dell’ufficio del
giudice, introducendo la figura dell’ausiliario dello stesso, con l’osservanza
dei princi’pi e dei criteri direttivi di cui all’articolo 9.
3. Le disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati nell’esercizio
della delega di cui al comma 1 divengono efficaci dal novantesimo giorno
successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
4. Il Governo è delegato ad adottare, entro i novanta giorni successivi
alla scadenza del termine di cui al comma 1, le norme necessarie al
coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi emanati nell’esercizio
della delega di cui al medesimo comma con le altre leggi dello Stato e, con
l’osservanza dei princi’pi e dei criteri direttivi di cui all’articolo 10, la
necessaria disciplina transitoria, prevedendo inoltre l’abrogazione delle
disposizioni con essi incompatibili. Le disposizioni dei decreti previsti dal
presente comma divengono efficaci a decorrere dalla data indicata nel comma 3.
5. Gli schemi dei decreti legislativi adottati nell’esercizio delle deleghe di
cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, perchè sia espresso dalle competenti Commissioni permanenti un parere
entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione, decorso il
quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
6. Le disposizioni previste dal comma 5 si applicano anche per l’esercizio della
delega di cui al comma 4, ma in tal caso il termine per l’espressione del parere
è ridotto alla metà.
7. Il Governo, con la procedura di cui al comma 5, entro due anni dalla data di
acquisto di efficacia di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell’esercizio
della delega di cui al comma 1 ovvero dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 2, puo’ emanare disposizioni correttive nel
rispetto dei princi’pi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 e 9.

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