Il lavoratore dipendente ha diritto al mutuo agevolato per l’acquisto della prima casa in base al suo reddito e a quello del suo nucleo familiare. Tar Lazio Sezione Terza, sentenza n. 3400 del 20/04/2004
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Il lavoratore dipendente ha diritto al mutuo
agevolato per l’acquisto della prima casa in base al suo reddito e a quello del
suo nucleo familiare. Per nunucleo familiare deve intendersi esclusivamente
quello formato dal coniuge e dai figli conviventi, con esclusione dei genitori,
a meno che non siano a carico del lavoratore; dal momento che la finalità dei
mutui agevolati è di consentire ai beneficiari di avere una abitazione
autonoma.
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza, sentenza n.
3400/2004
Il Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio ” Sezione Terza
composto dai signori magistrati:
Luigi Cossu Presidente
Vito Carella Componente
Guido Romano Componente
ha
pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 12838 del 2000, presentato da T.P.,
rappresentata e difesa dal prof. Avv. Vincenzo Salvatore ed elettivamente
domiciliata in Roma, Via F. Gonfalonieri, 5
contro
Il Ministero dei Lavori Pubblici, in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello
Stato, con domicilio ex lege in Roma a Via dei Portoghesi n. 12;
per
l’annullamento
della nota n. prot. 1006/2000 emessa il 24 maggio 2000 dal Direttore Generale
della Direzione delle Aree urbane e dell’Edilizia residenziale, I^ divisione,
nella parte in cui attesta che la ricorrente non ha diritto di usufruire del
mutuo agevolato per l’acquisto della prima casa "in relazione al reddito
complessivo del nucleo familiare"
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della difesa statale;
Visti gli atti tutti di causa;
Alla pubblica udienza del 5 novembre 2003, relatore il Consigliere Vito Carella,
uditi i difensori come da Verbale di udienza;
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, la sig.ra T.P.
impugnava il provvedimento con il quale il Direttore Generale della Direzione
delle Aree urbane e dell’Edilizia residenziale le ha negato il diritto di
usufruire del mutuo agevolato per l’acquisto della prima casa: a motivo del
diniego vi è un preteso superamento del limite del reddito complessivo del
nucleo familiare.
Le censure, articolate in due motivi di ricorso,
vertono intorno al vizio di eccesso di potere in cui sarebbe incorsa la predetta
Direzione Generale per avere la medesima effettuato un’erronea valutazione dei
fatti oggetto dell’istruttoria, nell’interpretare il concetto di "reddito
complessivo familiare", alla stregua di una circolare ministeriale anzichè come
per legge: nella specie, nel "reddito complessivo familiare" è stato computato
sia il reddito personale della ricorrente, aspirante beneficiaria del mutuo
agevolato, sia il reddito dei genitori con i quali la medesima era convivente.
A dire della deducente, l’amministrazione avrebbe
agito in violazione di quanto disposto, in combinato fra loro
dall’articolo 20 della legge 5 agosto 1978,
n. 457, in materia di mutui agevolati,
e dall’articolo 1, comma 3 della legge 18
dicembre 1986, n. 891, recante disposizioni per l’acquisto da parte dei
lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione, laddove il reddito
familiare in questione è invece riferito esclusivamente al coniuge ed ai figli
conviventi.
L’Avvocatura, costituitasi in giudizio, ha solo
depositato documenti.
La misura cautelare è stata accordata con
ordinanza n. 7290/00 in relazione "all’erronea interpretazione propugnata dalla
P.A. intimata con l’atto impugnato, mentre occorre far riferimento alla
posizione reddituale della sola ricorrente (in quanto unica beneficiaria delle
provvidenze per l’acquisto della casa) e non del suo nucleo familiare d’origine
(estraneo al procedimento per cui è causa e privo d’interesse verso tali
benefici), non potendo la P.A. utilizzare dati di soggetti estranei per valutare
vicende esclusivamente personali dell’istante"
All’udienza del 5 novembre 2003, la causa è stata
trattenuta a decisione.
DIRITTO
1. – La questione oggetto del giudizio verte in
tema di edilizia residenziale pubblica e, in particolare, di condizione
reddituale dell’aspirante per poter accedere a mutuo agevolato.
L’Amministrazione ha negato il beneficio alla
ricorrente in relazione al reddito complessivo del nucleo familiare.
In fatto la deducente, lavoratrice dipendente, è
soggetto nubile, senza figli, ma convivente con i genitori.
2. – In linea preliminare merita prendere in
considerazione la legislazione vigente in materia di agevolazioni per l’acquisto
della prima casa relativamente a quanto ne occupa.
Recita l’art. 1, comma 2, della legge 18.12.1986,
n. 891,, che possono beneficiare del mutuo agevolato alle condizioni indicate "i
lavoratori dipendenti", mentre al comma 3 viene chiarito che si intende "per
nucleo familiare quello costituito dal coniuge e dai figli conviventi".
L’art. 20 della legge 5.8.2978, n. 457, nel fissare
limiti di reddito per l’accesso ai mutui agevolati, prevede che "Ai fini della
determinazione dell’onere a carico del mutuario si tiene conto del reddito
complessivo familiare quale risulta dall’ultima dichiarazione dei redditi
presentata da ciascun componente del nucleo familiare prima dell’assegnazione o
dell’acquisto dell’alloggio…".
3. – Dalla suesposta ricognizione legislativa
emerge il contrasto, rispetto all’illustrato dettato normativo, della circolare
180/c del 27.11.1987 (punto 8) che è posta quale atto presupposto a fondamento
del disposto diniego e che sul punto va naturalmente disattesa.
Secondo tale circolare "per nucleo familiare si
intende la famiglia costituita dall’acquirente o assegnatario dell’alloggio, dal
coniuge non separato legalmente, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed
adottivi conviventi. Si intendono, altresi’ facenti parte del nucleo familiare i
genitori dell’acquirente o assegnatario dell’alloggio qualora questo non sia
coniugato e conviva con i genitori".
L’estensione interpretativa di cui al secondo
capoverso non è preveduta dalla norma che fa, invece, riferimento al nucleo
familiare del mutuatario.
Il criterio elaborato, e nella specie applicato,
puo’ essere ritenuto valido soltanto nel limite in cui i genitori
dell’acquirente o assegnatario dell’alloggio risultino a suo carico, dimodo chè
” con l’allargamento del nucleo familiare a costoro ” possa essere ricompresa la
situazione reddituale dei genitori: ma cio’ non è la fattispecie di causa e
comunque essa non è stata provata dall’Amministrazione.
4. – Le censure sollevate sono dunque da
accogliere.
Ed invero, trattandosi di agevolazione per acquisto
della prima casa, è evidente che la finalità perseguita è di consentirne
l’acquisto in ragione della necessità del beneficiario di avere una propria
autonomia abitativa, per sè ed i propri familiari, nell’ottica costituzionale
della tutela della famiglia (art. 31 Cost.).
In tal senso, il reddito familiare cui fa
riferimento la normativa in esame non puo’ essere certo quello della famiglia di
origine, cio’ essendo in palese contrasto con la dichiarata volontà del
beneficiario di possedere una prima casa.
Ragioni logiche, prima ancora che giuridiche,
portano quindi a ritenere che il reddito familiare in argomento è da riferirsi
a quello proprio del beneficiario, del coniuge e dei figli conviventi: poichè
all’epoca dell’istanza la ricorrente era nubile, palesemente il limite di
reddito in oggetto doveva essere computato con riguardo soltanto al reddito
della predetta, non risultando i genitori essere a suo carico.
5. – Il ricorso va percio’ accolto, con
l’annullamento dell’impugnata determinazione dirigenziale.
Le spese di lite possono essere equamente
compensate tra le parti, avuto riguardo alla particolarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ” Sezione Terza, accoglie il
ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 5 novembre 2003.
Luigi Cossu Presidente
Vito Carella Consigliere, relatore
Depositata in Segreteria il 20 aprile 2004
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