Nuove indagini anche dopo la scadenza del limite. A patto che a deciderle sia il Gip


Lo chiarisce la Cassazione con l’ordinanza n. 18261 della sesta
sezione penale. La Suprema Corte è intervenuta nell’ambito di un processo per
corruzione in corso a Torino nel quale, dopo la richiesta di archiviazione
presentata dalla pubblica accusa allo spirare del termine per la conclusione
delle indagini preliminari, il Gip ha disposto nuove indagini da compiere entro
un anno. Di qui il ricorso alla Cassazione dei difensori. Una mossa irrituale
visto che la decisione del Gip non sarebbe di per sè impugnabile. Ma in questo
caso la difesa ha lamentato l’abnormità della scelta di riaprire una fase
procedimentale per la quale il termine di conclusione era già arrivato.La
Cassazione fa innanzitutto osservare che la scadenza del termine per le indagini
non rappresenta da una parte ostacolo alle conclusioni del pubblico ministero e,
dall’altra, non impedisce al giudice di considerare necessario un supplemento di
indagini. Anche quando questo potrebbe durare per un anno intero. L’ordinanza
prosegue ricordando che un conto sono le possibilità riservate a una parte, sia
pure pubblica, un altro sono i poteri del giudice e che sarebbe incongruente
comprimere questi ultiimi nel periodo temporale riservato al pubblico ministero.
L’accusa diventerebbe in questo senso arbitra incontestabile del procedimento,
impedendo il controllo giurisdizionale nell’esercizio dell’azione penale. L’abnormità
della decisione del Gip deve pertanto essere esclusa e meglio sarebbe parlare di
illegittimità. Un’illegittimità che per la Cassazione potrebbe configurarsi
solo nel caso in cui le indagini ulteriori potessero beneficiare di un nuovo e
più ampio termine manifestamente eccessivo oppure solo in relazione al tipo di
attività investigativa da compiere. In gioco allora ci sarebbero valori
costituzionali come la la durata ragione vole del processo, l’effettività
dell’azione penale, il diritto di azione riconosciuto a ciascuna parte, il
bilanciamento tra i diversi valori in campo. Tutti valori di rilievo anche se
non ai fini di un giudizio immediato sulla colpevolezza ma soltanto
sull’esercizio o meno dell’azione penale. Cosi’, nel caso esaminato, la
Cassazione osserva che il Gip si è attenuto a quel concetto di «indispensabilità»
dell’ulteriore attività d’inchiesta che sola puo’ giustificare il nuovo
termine. E la scadenza sembra del tutto congrua con la tipologia di atti che la
pubblica accusa ancora dovrà compiere. A partire da tre rogatorie
internazionali in tre distinti Paesi per finire a una serie di accertamenti
bancari. Un eventuale intervento della Corte costituzionale potrebbe invece
configurarsi solo quando la decisione del giudice delle indagini preliminari
fosse evidentemente eccessiva nella durata compromettendo un processo in tempi
ragionevoli. Allora, e solo allora, potrebbe parlarsi di abnormità, come
sostenuto dalle difese, di un «potere del tutto svincolato da un qualsiasi
ragionevole limite temporale». Più discutibile è apparso invece alla Corte il
principio evocato dal Gip torinese che, nel suo provvedimento, ha sottolineato
come l’unico limite temporale dovrebbe essere in sostanza quello della
prescrizione. Un termine troppo spostato in là nel tempo che potrebbe
facilmente comportare la lesione di quei valori costituzionalmente protetti a
cui si ispira il nostro processo penale.

https://www.litis.it

Commento all'articolo

You May Have Missed