Sanzioni amministrative -; Mancata sottoposizione del figlio minore a vaccinazioni obbligatorie. Cassazione Sentenza Sezione Prima Civile n. 5877 del 24/03/2004


Corte Suprema di Cassazione



Giurisprudenza Civile e Penale


Sentenza n. 5877 del 24 marzo 2004



(Sezione I Civile – Presidente R. De Musis – Relatore S. Petitti)





SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con sentenza a verbale, pronunciata
in data 26 settembre 2000, il giudice di pace di Vicenza rigettava l’opposizione
proposta da F. R. e M. K. avverso l’ordinanza ingiunzione con la quale era stata
loro applicata la sanzione amministrativa per non avere sottoposto il figlio
minore alle vaccinazioni obbligatorie.


Il Giudice escludeva che risultasse
correttamente invocata nella fattispecie l’esimente dell’avere agito in stato
di’ necessità, di cui all’art. 4 della legge n. 689 del 1981, in quanto in base
all’art. 54 c.p., applicabile in mancanza di una diversa definizione dello stato
di necessità contenuta nella citata legge, lo stato di necessità postula l’attualità
del pericolo e non è quindi configurabile, come nella specie, in relazione ad
un pericolo futuro. Nè poteva ravvisarsi l’esimente putativa, e cioè il
convincimento di trovarsi in uno stato di necessità, richiedendo, questa, non
il solo stato d’animo dell’agente, ma la presenza di fatti concreti che siano
comunque tali da giustificare l’erronea persuasione di trovarsi in una
situazione di necessità.


Il giudice riteneva poi corretta la
procedura sanzionatoria applicata, perchè rispettosa delle norme di cui
all’art. 18 della legge n. 689 del 1981, e cio’ anche per il quantum della
sanzione, e manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità, non
essendo sindacabile, sotto il profilo della legittimità costituzionale, la
scelta legislativa di imporre l’obbligo di vaccinazioni, poichè con tali scelte
il legislatore, in attuazione dell’art. 32 Cost., ha contemperato l’interesse
collettivo con quello individuale nella tutela del diritto alla salute.


Avverso tale decisione, F. R. e M.
K. propongono ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Non si è
costituito il Comune di Isola Vicentina.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Con il primo motivo, i ricorrenti
deducono violazione dell’art. 23 della legge n. 689 del 1981, in relazione
all’art. 360, n. 3, c.p.c.. Il giudice, all’udienza del 19 settembre 2000, dopo
che le parti avevano precisato le conclusioni e discusso la causa, anzichè dare
immediata lettura del dispositivo, aveva rinviato la causa solo per tale
incombente all’udienza del 26 settembre 2000, e cio’ in violazione dell’art. 23,
ultimo comma, della citata legge n. 689 del 1981, il quale invece impone che il
giudice dia lettura del dispositivo immediatamente dopo la discussione della
causa.


Il motivo è infondato.


Questa Corte ha chiarito che nel
procedimento di opposizione a sanzione amministrativa ex art. 23 della legge n.
689 del 1981, quale è quello di specie, la lettura del dispositivo della
sentenza in udienza successiva a quella della discussione della causa non
determina nullità della decisione in quanto non preclude all’atto di
raggiungere il suo scopo, nè d’altro canto si traduce in una violazione
insanabile dei diritti di difesa, ma costituisce una mera irregolarità con
riguardo alla prevista concentrazione delle attività di discussione e decisione
della causa; e cio’ diversamente dall’ipotesi di omessa lettura in udienza del
dispositivo della sentenza, che determina invece nullità della sentenza stessa
(Cass., 6 luglio 1999, n. 7011; in senso analogo, Cass., 26 luglio 1996, n.
6777).


Orbene, poichè gli stessi
ricorrenti affermano che il Giudice di pace, all’esito della discussione, ha
rinviato la causa ad una successiva udienza per la lettura del dispositivo e non
contestano che, in detta udienza, il dispositivo sia stato letto, deve
escludersi che si sia verificata la denunciata nullità.


Con un secondo motivo, i ricorrenti
deducono violazione dell’art. 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonchè
insufficienza della motivazione su un punto decisivo della controversia. Ad
avviso dei ricorrenti, il giudice avrebbe errato nell’escludere la sussistenza,
nella specie, dello stato di necessità, in quanto se essi avessero vaccinato il
figlio lo avrebbero comunque esposto ad un imminente pericolo di danno grave
alla salute, evitabile soltanto sottraendolo alle vaccinazioni. In particolare,
poi, il timore per le conseguenze delle vaccinazioni era generato dal fatto che
la figlia della sorella del ricorrente F. era stata colpita da encefalopatia a
seguito della somministrazione di vaccini obbligatori. Ai fini della
configurabilità dello stato di necessità, del resto, sarebbe ininfluente il
fatto che le complicanze da vaccino siano trascurabili in termini percentuali,
in quanto una pur minima possibilità di conseguenze nocive della salute dei
singoli esiste, tanto che in famiglia si era già verificata una simile
evenienza dannosa. Il Giudice di pace avrebbe errato altresi’ nell’escludere
l’esistenza della esimente putativa, in quanto non avrebbe in alcun modo
considerato il precedente caso di encefalopatia verificatosi in famiglia che
invece giustificava il loro comportamento, ispirato dalla premura nei confronti
della salute del figlio. In sostanza, sarebbe sufficiente l’erronea supposizione
della sussistenza dello stato di necessità da parte del trasgressore, che
darebbe luogo ad un errore sul fatto non punibile perchè non determinato da
colpa. In proposito, i ricorrenti invocano l’applicazione della disposizione di
cui all’art. 530, comma 3, c.p.p., ai sensi della quale il giudice pronunzia
sentenza di assoluzione anche quando la sussistenza della causa di esclusione
della responsabilità non sia pienamente dimostrata, trattandosi di principio
che dovrebbe operare anche per le violazioni depenalizzate; ai sensi dell’art.
23, comma dodicesimo, poi, il giudice dovrebbe accogliere l’opposizione quando
non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente.


Anche tale motivo è infondato.


Occorre premettere che questa Corte
ha affermato che, ai fini dell’accertamento della sussistenza o meno delle cause
di esclusione della responsabilità in tema di sanzioni amministrative, previste
dall’art. 4 della legge n. 689 del 1981, in mancanza di ulteriori precisazioni,
occorre fare riferimento alle disposizioni che disciplinano i medesimi istituti
nel diritto penale e segnatamente, per quanto concerne lo stato di necessità,
all’art. 54 cod. pen. (Cass., 20 novembre 1985, n. 5710; Cass., 2 ottobre 1989,
n. 3961; Cass., 25 maggio 1993, n. 5866, in motivazione; Cass., 12 maggio 1999,
n. 4710; Cass., 12 luglio 2000, n. 9254; Cass., 5 marzo 2003, n. 3254). Si è
altresi’ ritenuto che sia idonea ad escludere la responsabilità anche la
supposizione erronea degli elementi concretizzanti lo stato di necessità, e
cioè di una situazione concreta che, ove esistesse realmente, integrerebbe il
modello legale dello stato di necessità; e cio’ in quanto l’art. 3, secondo
comma, della legge n. 689 del 1981 esclude la responsabilità quando la
violazione è commessa per errore sul fatto, ipotesi questa nella quale rientra
anche l’erroneo convincimento della sussistenza di una causa di giustificazione,
il cui onere probatorio grava su colui che invochi l’errore (Cass., 20 novembre
1985, n. 4710, cit.; Cass., 25 maggio 1993, n. 5866, cit.; Cass., 12 maggio
1999, n. 4710, cit., la quale fa discendere l’ammissibilità, anche in tema di
illecito amministrativo, delle esimenti putative dall’art. 59 cod. peri., a
norma del quale "se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze di
esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui").


Orbene, la sentenza impugnata si è
attenuta a tali principi, sia allorquando ha affermato che per la individuazione
degli elementi costitutivi dello stato di necessità deve farsi riferimento alla
definizione posta dall’art. 54 cod. peri., e ha ritenuto di dover verificare la
sussistenza della necessità di salvare sè o altri dal pericolo attuale di un
danno grave alla persona, sia allorquando ha valutato la condotta degli
opponenti nella prospettiva della esimente putativa, affermando che cio’ che
rileva non è lo stato d’animo dell’agente, ma la presenza di fatti concreti che
siano comunque tali da giustificare l’erronea persuasione di trovarsi in una
situazione di necessità.


Deve quindi escludersi il
denunciato vizio di violazione di legge, risultando le affermazioni contenute
nella sentenza impugnata del tutto coerenti con i principi enucleati dalla
giurisprudenza di questa Corte nella interpretazione degli articoli 3 e 4 della
legge n. 689 del 1981.


Residua quindi il denunciato vizio
di insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. In
proposito, occorre rilevare che il Giudice di pace ha ritenuto che lo stato di
necessità postula che il pericolo sia presente quando il soggetto agisce e sia
imminente il danno che ne possa derivare, non potendosi configurare l’esimente
in questione in relazione ad un danno futuro, tanto più quando, come nel caso
delle vaccinazioni obbligatorie, il pericolo di gravi complicanze risulti del
tutto trascurabile. Che le vaccinazioni obbligatorie possano essere fonte di
pericoli per le persone che ad esse sono sottoposte, è circostanza che puo’
darsi per acquisita, posto che, da un lato, la Corte costituzionale ha
dichiarato la illegittimità costituzionale della legge 4 febbraio 1966, n. 51 (Obbligatorietà
della vaccinazione antipoliomielitica), nella parte in cui non prevede, a carico
dello Stato, un’equa indennità per il caso di danno derivante, al di fuori
dell’ipotesi di cui all’art. 2043 cod. civ., da contagio o da altra apprezzabile
malattia causalmente riconducibile alla vaccinazione obbligatoria
antipoliomielitica, riportato dal bambino vaccinato e da altro soggetto a causa
dell’assistenza personale diretta prestata al primo (sent. n. 307 del 1990);
dall’altro, il legislatore ha dettato un’apposita disciplina volta ad
indennizzare proprio i soggetti danneggiati dalle vaccinazioni obbligatorie
(legge 25 febbraio 1992, n. 210, sulla quale v. Corte cost., sent. n. 118 del
1996).


La motivazione della sentenza
impugnata, dunque, non puo’ ritenersi insufficiente, giacchè ha riconosciuto
l’esistenza dei rischi derivanti da vaccinazioni obbligatorie, ma li ha ritenuti
non attuali e statisticamente non apprezzabili. Nè la denunciata insufficienza
puo’ ravvisarsi in cio’ che il Giudice non avrebbe apprezzato le circostanze di
fatto addotte dagli opponenti a giustificazione del proprio rifiuto di
sottoporre il figlio minore alle vaccinazioni obbligatorie, giacchè la
documentazione prodotta risulta essere stata presa in considerazione dal giudice
e da questi ritenuta inidonea ad integrare l’erronea convinzione di trovarsi in
uno stato di necessità. Ogni valutazione di questa Corte si risolverebbe dunque
in un diverso apprezzamento di circostanze di fatto e di documenti acquisiti nel
giudizio di merito, peraltro non integralmente riprodotti nel ricorso, in
violazione del principio di autosufficienza di tale atto, il che deve ritenersi
inammissibile in sede di legittimità. Del resto, che la prova del pregiudizio
potenzialmente derivante al minore dalla sottoposizione alle vaccinazioni
obbligatorie debba essere desunta da una particolare condizione sanitaria del
soggetto, è stato ritenuto da Cass., 4 marzo 1996, n. 1653, sia pure ai diversi
fini della adozione dei provvedimenti di cui all’art. 333 cod. civ..

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