Gratuito patrocinio: per le indagini preliminari deve provvedere il Gip. Cassazione Penale Sez. Unite Sent. n. 192897 del 23/04/2004


Spetta al Gip la competenza a decidere sulle richieste di
ammissione al gratuito patrocinio durante la fase delle indagini. A mettere la
parola fine su una questione che ha visto scontrarsi sul terreno della
competenza Procure e giudici per le indagini preliminari, sono state le Sezioni
unite penali della Cassazione con la sentenza 19289704, depositata lo scorso 23
aprile e integralmente leggibile tra i documenti correlati.



La denuncia del contrasto giurisprudenziale davanti al Supremo consesso di
Piazza Cavour ha preso le mosse da un ricorso fatto dalla Procura capitolina
contro un’ordinanza con cui il Gip del Tribunale di Roma si era tirato fuori dal
decidere sull’istanza di ammissione presentata da un indagato, richiamando sul
punto la competenza della pubblica accusa. A questo punto la patata bollente è
stata rigirata alla Cassazione dal pubblico ministero romano che con ricorso ha
dichiarato l’abnormità dell’ordinanza “per la sua idoneità a provocare la
stasi del procedimento”.
 


I giudici della IV sezione penale del Palazzaccio non hanno fatto
altro che prendere atto dell’esistenza in giurisprudenza di un conflitto sul se
“a seguito dell’entrata in vigore del Dpr 115/02, abrogativo della legge 217/90,
competente a decidere sull’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato durante la fase delle indagini preliminari sia il giudice per le indagini
preliminari od il pubblico ministero”, ed hanno cosi’ sottoposto il problema
all’esame delle Sezioni unite penali. Il Supremo collegio ha prima risolto una
questione pregiudiziale, dichiarando abnorme il provvedimento del Gip impugnato
dalla pubblica accusa. E poi, da un lato, con il ricorso ad una interpretazione
letterale, sistematica e storia, dall’altro, con il sostegno dei lavori
preparatori al Dpr 115/02 e della giurisprudenza costituzionale ha deciso per
una competenza del Gip, cosi’ come del resto era stato espressamente stabilito
dal previgente articolo 7 della legge 217/90. La scelta delle Sezioni unite,
dunque, ha privilegiato una soluzione che attribuisce non ad una parte
processuale – anche se pubblica – ma ad un organo giurisdizionale terzo e
imparziale decisioni influenti sull’esercizio di un diritto fondamentale, quello
alla difesa dell’imputato

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