TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2004, n.41. Testo del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41 e la legge di conversione 23 aprile 2004, n. 104 (Cartolarizzazione vendita immobili pubblici)


Per effetto della pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale (n.96) della legge di conversione del decreto legge 41/2004
(24 aprile 2004
) entrano
in vigore definitivamente le nuove regole sulla determinazione del prezzo di
vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione. 


Il dispositivo prevede che gli inquilini di
immobili residenziali non di pregio che abbiano manifestato la volontà di
acquisto fra il 25 settembre ed il 31 ottobre 2001 possano ottenere un prezzo di
vendita basato sui valori di mercato riferiti allo stesso periodo. Il beneficio
si estende agli inquilini mediante riduzione del prezzo per gli acquisti.


Per chi abbia invece già acquistato l’immobile, è
previsto il rimborso da parte dell’Ente originariamente proprietario del maggior
prezzo eventualmente pagato. L’Ente, in tal caso, sarà a sua volta indennizzato
con somme provenienti da dismissioni ulteriori di immobili di proprietà dello
Stato. Gli anziani e le famiglie con disabili, anche se non acquisteranno
l’immobile di cui sono inquilini, continueranno ad avere il diritto di
usufrutto.


E gli eventuali acquirenti potranno
acquistare le case solo a titolo di nuda proprietà.

 

 


TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2004, n.41. Testo del
decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale –
n. 45 del 24 febbraio 2004), coordinato con la legge di conversione 23 aprile
2004, n. 104 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante:
«Disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili
pubblici oggetto di cartolarizzazione».

 


Articolo 1.


Modalità di
determinazione del prezzo di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione


1. Il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad
uso residenziale, ai conduttori che abbiano manifestato, (( nelle ipotesi )) e
con le modalità previste dal

secondo periodo del
comma 20 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 [1]

, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
410, e successive modificazioni, la volontà di acquisto entro il (( 31 ottobre
2001, )) è determinato, al momento dell’offerta in opzione e


con le modalità di cui al comma 2, sulla base dei
valori di mercato del mese di ottobre 2001.


2. Ai fini dell’applicazione del comma 1, il prezzo
di vendita è fissato applicando, al prezzo determinato ai sensi

del comma 7
dell’articolo 3 [2]
del citato decreto-legge n. 351 del 2001,
coefficienti aggregati di abbattimento calcolati dall’Agenzia del territorio
sulla base di eventuali aumenti di valore degli immobili tra la data della
suddetta offerta in opzione ed i valori medi di mercato del mese di ottobre
2001, quali pubblicati dall’Osservatorio del (( mercato immobiliare )) (OMI) e
di altri parametri di mercato.


3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche agli immobili venduti prima della data di entrata in vigore del presente
decreto. La determinazione del prezzo di cui ai commi 1 e 2 non produce alcun
effetto in merito alle opzioni e prelazioni che non siano state esercitate e in
relazione alle quali si siano verificate decadenze. (( Il rimborso per il
maggiore prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse è corrisposto
ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari degli immobili.
Il rimborso è effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione
di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuare con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai
fini di cui al periodo precedente, le risorse derivanti dalla dismissione
confluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente
assegnate, nel medesimo esercizio finanziario, ad apposito fondo da


istituire presso il Ministero dell’economia e delle
finanze. Le disponibilità del fondo sono ripartite tra i soggetti
originariamente proprietari degli immobili in proporzione ai rimborsi


dovuti. Il Ministro dell’economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio. ))


4. Con uno o più decreti di natura non
regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono fissati i criteri e le
modalità


applicative delle disposizioni del presente
articolo e si provvede alla definizione dei rapporti con le società di cui al

comma 1 dell’articolo
2 del decreto-legge n. 351 del 2001 [3]
, conseguenti ai
minori introiti derivanti dall’applicazione della presente norma. A tale fine si
utilizzano le somme di cui al

comma 12 dell’articolo
3 del citato decreto-legge n. 351 del 2001 [4]
in relazione
alle quali non si applica il vincolo di cui al medesimo comma 12. Per le
finalità di cui sopra puo’ essere concessa, con i medesimi decreti, la garanzia
dello Stato. Al termine dell’operazione di cartolarizzazione per l’eventuale
minore entrata per (( i soggetti originariamente proprietari degli immobili ))
ovvero per l’escussione della garanzia eventualmente concessa dallo Stato, si
provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di
ulteriori immobili dello Stato che saranno individuati con appositi decreti. ((
Il Ministro dell’economia e delle finanze e autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministro dell’economia e delle
finanze presenta, ogni sei mesi, una relazione al Parlamento sulle operazioni di
vendita di ulteriori immobili effettuate ai sensi del presente comma, sui
relativi proventi e sulla quota parte del ricavato destinato alle finalità
indicate. 4-bis. All’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per le unità immobiliari occupate
da conduttori ultrasessantacinquenni o nel cui nucleo familiare siano compresi
soggetti conviventi, legati da rapporti di coniugio o di parentela in linea
retta, portatori di handicap, accertato ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.
104, è consentita l’alienazione della sola nuda proprietà, quando essi abbiano
esercitato il diritto di opzione e prelazione di cui al comma 5 con riferimento
al solo diritto di usufrutto".


4-ter All’attuazione delle disposizioni di cui
all’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
410, come sostituito dal comma 4-bis del presente articolo, si provvede con i
decreti di cui al comma 4 del presente articolo. ))


Articolo 2.


Entrata in vigore


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

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