La demagogia non aiuta a riformare la giustizia. Di Michelina Grillo – Presidente Oua

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In questi ultimi giorni si è animato un acceso
dibattito, che ha preso spunto da un lato dall’approvazione in sede di
commissione giustizia del senato di un nuovo articolo da inserire nel codice
penale, il 52-bis, in materia di legittima difesa, e dall’altro
dall’approvazione in aula, alla camera, di un emendamento sulla strutturazione
del reato di tortura. Gli avvocati italiani hanno preso atto di cio’, non senza
preoccupazione, e chiedono che volendo intervenire su materie si’ delicate si
ricorra non già a provvedimenti adottati sulla spinta emozionale causata da
accadimenti contingenti, ma a una ponderata riflessione, che consenta di meglio
bilanciare gli interessi e i diritti in gioco, nell’ottica, comunque prevalente,
del rispetto dei diritti umani fondamentali. L’esperienza purtroppo ci ha
insegnato come sull’onda dell’emotività e dell’emergenza provocata dalla
stagione delle stragi mafiose si sia giunti a snaturare l’originario impianto
processualpenalistico che aveva visto la luce soltanto pochi anni prima; e come,
per contro, sull’onda emozionale suscitata da qualche clamoroso errore
giudiziario, si siano adottate norme che hanno in certi momenti reso inefficace
o inutile lo strumento processuale.


Il
dibattito, giuridico e culturale, va correttamente incentrato non già su slogan

propagandistici, apparentemente finalizzati all’oramai prossimo
confronto elettorale, ma sul bilanciamento degli opposti interessi e valori in
gioco, approfondendo le problematiche ed elaborando concrete risposte agli
interrogativi che ne derivano, e in particolare al principale di essi: puo’
ritenersi eticamente e giuridicamente condivisibile escludere dall’alveo della
punibilità fatti che di per sè costituirebbero reato in danno alla persona, a
fronte di un contrapposto interesse patrimoniale? In caso di risposta
affermativa occorre poi chiedersi se e come, volendo introdurre la novella
normativa, si possano concretamente evitare rischi di abuso o di impossibilità
di accertamento delle condizioni legittimanti la causa di esclusione della
punibilità (si pensi alla prova, al relativo onere ecc.). Questi dovrebbero
essere i binari corretti della dialettica e del confronto. Si evitino dunque gli
scontri e gli slogan e si dia spazio a un confronto culturale e giuridico sugli
istituti. Quanto poi all’emendamento relativo al reato di tortura, non puo’ non
sottolinearsi, in via preliminare, il ritardo con cui si perviene alla
trattazione di una tale rilevante tematica, afferente anche in questo caso
diritti fondamentali dell’individuo, puntualmente e ripetutamente sanciti a
livello internazionale. Si osserva poi come la strutturazione dell’ipotesi di
reato e l’inserimento dell’elemento costitutivo della reiterazione appaiano a
prima vista illogici, contrari alla convenzione Onu del 1984, nonchè in aperto
contrasto con lo spirito che deve animare e permeare la legislazione di un paese
civile e democratico. A fronte di quanto evidenziato, le reazioni negative sin
qui registrate, anche di parte di alcuni esponenti delle forze politiche di
maggioranza, sono apparse troppo tiepide. Purtroppo anche in altri settori,
sempre con riferimento alla tutela dei diritti fondamentali, si registra analogo
ritardo.

 

Ancor più
grave, peraltro, appare l’adozione di provvedimenti al di fuori del contesto
generale di riforma del codice penale, sulla quale soltanto nei giorni scorsi,
dopo lungo tempo, si sono registrate alcune anticipazioni di stampa, relative
all’esito dei lavori della cosiddetta commissione Nordio. Pur attendendo di
conoscere il testo esatto delle proposte di riforma, che paiono avere a oggetto
in particolare i casi di responsabilità oggettiva, la capacità di intendere e
di volere, l’imputabilità, la colpevolezza, il concorso di persone nel reato, e
altri ancora, per poter esprimere un più articolato e consapevole commento su
tematiche si’ delicate, sin d’ora puo’ manifestarsi qualche perplessità
sull’annunciata scomparsa della possibilità di operare un bilanciamento tra
circostanze attenuanti e aggravanti, in favore di una applicazione puramente
matematica, che rischia di non consentire una più attenta valutazione dei
singoli casi concreti. Posta l’attuale prossima comunicazione del progetto di
riforma della parte generale del codice penale, ci si chiede poi quale sarà la
sorte delle ipotesi di riforma della parte speciale già anticipate nello scorso
anno.

L’avvocatura
italiana, nell’esercizio del proprio ruolo e della propria funzione di garanzia,
per il rispetto del principio di legalità e la tutela dei diritti, ancora una
volta sottolinea la necessità che sia definitivamente abbandonato l’approccio
emergenziale nell’ambito delle riforme, e si avvii una approfondita riflessione
sulle tematiche in discussione, finalizzata all’adozione di norme rispettose di
un equo bilanciamento dei diritti contrapposti, nel rispetto dei valori e della
cultura giuridica del paese, nonchè di corretto recepimento dei principi che in
materia sono da tempo affermati in trattati e convenzioni internazionali, senza
peraltro che cio’ debba condurci necessariamente, anche con riferimento al
processo di integrazione europea in atto, ad accettare passivamente ´tagli’ su
diritti e garanzie fondamentali, frutto di faticose conquiste nel nostro paese.

https://www.litis.it

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