L’erronea dichiarazione del Tribunale, relativa al proprio difetto di giurisdizione, non costituisce questione di giurisdizione ma di competenza. Cassazione Civile Sentenza n. 4120 del 01/03/2004
Nuova pagina 1
La questione,
concernente la devoluzione di una controversia al Giudice ordinario o al
Tribunale delle Acque Pubbliche, in caso di erronea dichiarazione del Tribunale
di difetto di giurisdizione, non costituisce questione di giurisdizione, ma di
competenza in quanto il Tribunale delle Acque Pubbliche non è Giudice Speciale,
ma organo specializzato della magistratura ordinaria.
In caso di
impugnazione, quindi si dovrebbe ricorrere al Regolamento di competenza.
Tuttavia i giudici della Suprema Corte nella sentenza in esame danno prevalenza
al principio dell’apparenza, affermando che il mezzo di impugnazione deve essere
individuato in base alla qualificazione del rapporto controverso fatta da parte
del Giudice nel provvedimento. Quindi, nella specie, avendo il Tribunale
ritenuto (anche se erroneamente) il proprio difetto di giurisdizione, il mezzo
di impugnazione è costituito dall’Appello e non dal Regolamento necessario di
Competenza. (Anna Sabia)
Cassazione Civile Sent. n.
4120 del 01-03-2004
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 3 gennaio 1989, G.C.C.
esponeva quanto segue:
– l’esponente era proprietario
di un edificio costituito da un piano terra, adibito a laboratorio artigiano per
la produzione di berretti, ed un primo piano, adibito ad abitazione dei tre
figli, sito in Mesagne, vico Crisumma;
– il C.d.M., con ordinanza del 7
aprile 1986, rilevato lo stato di precaria conservazione statica degli edifici
siti nella via Geofilo e nel vico Crisumma, aveva ordinato lo sgombero dei
locali e l’esecuzione di opere provvisionali di contenimento;
– il C. aveva quindi provveduto
al puntellamento degli edifici, mediante una fitta rete di travi di legno che
aveva ostruito totalmente il vico Crisumma, ed allo smantellamento del piano
viario, portando alla luce la sottostante conduttura della rete idrica, dalla
quale fuoriusciva acqua che, infiltrandosi nel terreno, aveva provocato la
formazione di ampie cavità nel sottosuolo;
– l’acqua era stata assorbita ed
era stato successivamente eliminato il puntellamento del vico Crisumma, ma,
persistendo il divieto di circolazione e di accesso sullo stesso, e non essendo
stato risanato il sottosuolo, dopo oltre due anni e mezzo dal verificarsi del
dissesto permaneva una situazione di assoluta inutilizzabilità dell’immobile
dell’attore, che aveva visto enormemente ridotto il valore del fabbricato, ed
era stato costretto a rinunciare alla sua attività ed a ricercare altra
sistemazione abitativa per i figli;
– di tale situazione, causa di
ingentissimi danni, doveva ritenersi responsabile l’E.A.A.P., poichè la rottura
della tubazione interrata era da imputare ad una originaria erronea costruzione,
ovvero alla insufficiente manutenzione delle tubazioni o al mancato esercizio di
una doverosa attività di controllo sullo stato di usura dei manufatti;
– doveva altresi’ ritenersi
concorrente la responsabilità del C.d.M., per il permanere della situazione di
inagibilità dell’immobile, dovuta alla mancata sollecita adozione degli
opportuni interventi di risanamento e consolidamento del sottosuolo.
Tanto premesso, l’attore
conveniva davanti al Tribunale di Brindisi il C.d.M. e l’E.A.A.P. per sentirli
condannare, in ragione delle accertate rispettive quote di responsabilità, al
risarcimento di tutti i danni, sia con riferimento alla perdita di valore
dell’immobile, sia con riferimento alla cessazione dell’attività commerciale.
I convenuti si costituivano e
resistevano.
L’E.A.A.P. eccepiva
l’incompetenza del giudice adito, essendo competente il Tribunale regionale
delle acque pubbliche ai sensi dell’art. 140, lett. e), del R.D. n. 1775 del
1933 – t.u.
Il C.d.M. contestava la propria
responsabilità, assumendo di aver tenuto un comportamento improntato alla
massima diligenza e prudenza, con riferimento sia alla tutela della pubblica
incolumità che alla salvaguardia dei diritti dei privati, ai quali non poteva
tuttavia sostituirsi nell’esecuzione di opere e lavori interessanti gli immobili
di loro proprietà.
Il tribunale, con sentenza del
12 giugno 1996, rilevato che l’attore aveva proposto due distinte domande
risarcitorie, l’una contro l’E.A.A.P., fondata sul difetto di manutenzione della
rete idrica, l’altra contro il Comune, fondata sulla lamentata assenza di
interventi finalizzati ad eliminare l’alterazione del sottosuolo provocata dalle
infiltrazioni conseguenti alla rottura delle rete idrica, cosi’ provvedeva:
– dichiarava il difetto di
giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria sulla domanda proposta nei
confronti dell’E.A.A.P. sussistendo la giurisdizione del Tribunale regionale
delle acque pubbliche territorialmente competente;
– rigettava la domanda proposta
contro il C.d.M.;
– compensava le spese tra
l’attore e l’E.A.A.P. e condannava l’attore a rimborsarle al C.
Avverso la sentenza proponeva
appello l’attore.
L’E.A.A.P. eccepiva l’inammissibilità
dell’appello avverso il capo della sentenza concernente la domanda proposta nei
suoi confronti, assumendo che l’attore avrebbe dovuto proporre regolamento
necessario di competenza.
Il C.d.M. resisteva al gravame.
La Corte d’appello di Lecce, con
sentenza del 25 gennaio 2000, cosi’ provvedeva:
– dichiarava inammissibile
l’appello avverso il capo di sentenza con il quale era stata dichiarata
l’incompetenza del giudice adito sulla domanda proposta contro l’E.A.A.P.;
– rigettava l’appello proposto
avverso il capo della sentenza con il quale era stata rigettata la domanda nei
confronti del C.d.M.
La corte svolgeva le seguenti
considerazioni.
A) In relazione al capo della
pronuncia relativo all’E.A.A.P.:
– erroneamente il tribunale ha
dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, poichè la questione concernente
la devoluzione di una controversia al giudice ordinario o al Tribunale regionale
delle acque pubbliche non costituisce questione di giurisdizione, ma di
competenza, in quanto il Tribunale regionale delle acque pubbliche non è
giudice speciale, ma organo specializzato della magistratura ordinaria;
– al fine di accertare a quali
mezzi di impugnazione è soggetta una sentenza che abbia erroneamente ravvisato
una questione di giurisdizione in luogo di una questione di competenza, deve
ritenersi prevalente la sostanza della controversia, indipendentemente dalla
dizione eventualmente erronea contenuta nella sentenza, in applicazione del
principio secondo cui, qualora il dispositivo della sentenza, dichiarativo del
difetto di giurisdizione, risulti erroneamente formulato, in quanto la sentenza
statuisce in realtà su una questione non di giurisdizione, ma di competenza, la
sentenza è impugnabile con il regolamento di competenza (Cass. 27 febbraio 1979
n. 1271);
– consegue che la sentenza
impugnata, benchè abbia dichiarato il difetto di giurisdizione dell’A.G.O.
sulla domanda risarcitoria proposta contro l’E.A.A.P., affermando quella del
tribunale regionale delle acque pubbliche, va considerata pronuncia solo sulla
competenza, come tale soggetta al regolamento necessario ai sensi dell’art.
42 c.p.c.;
– non rileva, al fine di
ritenere che la sentenza abbia pronunciato anche sul merito, la statuizione di
rigetto della domanda proposta contro il C.d.M., atteso che, avendo l’attore
proposto con l’unico atto di citazione due distinte domande risarcitorie, l’una
nei confronti dell’E.A.A.P., fondata su un asserito difetto di manutenzione
della rete idrica, l’altra nei confronti del C.d.M., fondata su una lamentata
assenza di interventi volti ad eliminare i danni provocati dalle infiltrazioni
conseguenti alla rottura della condotta, il tribunale, a fronte di domande
autonome riunite in base ad una semplice connessione soggettiva, ha
correttamente emesso due autonome e distinte pronunce, l’una di incompetenza,
riguardo alla domanda proposta contro l’E.A.A.P., l’altra di rigetto della
domanda proposta contro il C.d.M.;
– trova quindi applicazione il
principio secondo cui, nel caso di cumulo di domande per connessione impropria,
ove per alcune intervenga decisione di merito, e per le altre venga declinata la
competenza, il capo relativo alla pronuncia di incompetenza puo’ essere
impugnato esclusivamente con il regolamento di competenza, non potendosi
ritenere che per tali ultime domande sia intervenuta decisione di merito (Cass.
n. 9126/90; n. 1803/89; n. 7572/83).
B) In relazione al capo della
pronuncia relativo al C.d.M.:
– nessuna responsabilità è
configurabile nei confronti del C., atteso che il sindaco, non appena informato,
aveva subito ordinato lo sgombero degli edifici e l’esecuzione, a cura dei
proprietari, delle opportune opere di contenimento, aveva quindi provveduto al
puntellamento degli edifici, allo smantellamento del piano viario ed all’emungimento
delle acque fuoriuscite dalla condotta della rete idrica, in tal modo esaurendo
gli interventi di sua competenza, poichè la riparazione delle condutture
spettava all’E.A.A.P., che ne aveva la effettiva disponibilità, quale gestore
della rete idrica, avendo la C.T.U. accertato che le lesioni dell’immobile erano
dovute al dissesto cagionato dalle perdite derivanti dalla rottura della rete
idrica dell’E.A.A.P. che avevano portato allo sprofondamento di parte del piano
stradale.
Avverso la sentenza il C. ha
proposto ricorso per Cassazione, affidato a quattro motivi.
Ha resistito, con controricorso,
la S.p.a. A.P. (società succeduta all’E.A.A.P. per trasformazione ex art. 11,
comma 1, lettera b, legge n. 59 del 1997 e D.Lgs. n. 141 del 1999),
che ha presentato ricorso incidentale condizionato, affidato ad unico mezzo.
Ha altresi’ resistito, con
controricorso, il C.d.M.
Il C. e la S.p.a. A.P. hanno
depositato memoria.
Motivi
della decisione
1. I due ricorsi, proposti
avverso la medesima sentenza, vanno riuniti ( art. 335 c.p.c.).
Ricorso n. 17313/00.
1. Con il primo motivo,
denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 42, 43 e 323 c.p.c.,
in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, il C. censura la declaratoria di
inammissibilità dell’appello avverso il capo della sentenza di primo grado con
il quale il tribunale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione dell’A.G.O.,
sulla domanda proposta contro l’E.A.A.P., in favore del Tribunale regionale
delle acque pubbliche, adottata dalla corte d’appello sul rilievo che,
trattandosi di questione attinente non già alla giurisdizione, ma alla
competenza, in considerazione della natura di giudice specializzato del T.R.A.P.,
malgrado l’erronea qualificazione della questione compiuta dalla sentenza, il
mezzo di impugnazione era costituito dal regolamento necessario ex art. 42
c.p.c.
Sostiene che il precedente
citato dalla corte territoriale (Cass. n. 1271/79) non è pertinente, in quanto
relativo a fattispecie di dispositivo erroneamente formulato in relazione alla
motivazione, mentre nel caso in esame il tribunale non è incorso in un errore
siffatto, ma ha inteso la questione quale questione di giurisdizione e non di
competenza.
Aggiunge che, in tema di scelta
del mezzo di impugnazione, la più recente giurisprudenza della S.C. è
orientata nel senso di dare prevalenza al principio dell’apparenza (Cass. n.
9816/97), affermando che il mezzo di impugnazione deve essere individuato in
base alla qualificazione del rapporto controverso adottata dal giudice nel
provvedimento, a prescindere dalla sua esattezza (Cass. n. 1914/92), ovvero in
base alla qualificazione dell’atto (Cass. n. 10605/94).
Afferma quindi che, nella
specie, avendo il tribunale ritenuto (anche se erroneamente) il proprio difetto
di giurisdizione, il mezzo di impugnazione era costituito dall’appello, e non
dal regolamento necessario di competenza.
1.1. Il motivo è fondato.
La scelta fra i mezzi di
impugnazione astrattamente esperibili contro un provvedimento del giudice va
compiuta in base alla qualificazione dell’atto, la quale a sua volta dipende
dalla qualificazione che il giudice appresta alla domanda della parte e dai
poteri che lo stesso giudice esercita nel decidere (sent. n. 10605/94).
Il principio, che si suole
definire della "apparenza" (costantemente applicato, ad esempio, con riferimento
alla qualificazione che il giudice abbia dato della doma



Commento all'articolo