Responsabilità risarcitoria dell’ente previdenziale per errata certificazione.Cassazione Sentenza Sezione Lavoro n. 7859 del 24/04/2004
Corte Suprema di Cassazione
Giurisprudenza Civile e Penale
Sentenza n. 7859 del 24 aprile 2004
(Sezione Lavoro – Presidente S. Senese – Relatore A. Spano’)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Cori ricorso in data 15 dicembre
1997 C. R. conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Prato in funzione di
Giudice del Lavoro l’I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, al
fine di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all’errata certificazione
da parte dell’Istituto di una posizione contributiva tale da consentire
l’accesso alla pensione di anzianità.
Resisteva l’Istituto ed assumeva
che l’estratto conto assicurativo prodotto dall’interessato non poteva valere
come certificazione e in ogni caso dalla stessa risultavano gli elementi per un
calcolo esatto dei contributi accreditati.
Con sentenza n. 58/2000 in data 22
marzo 2000 il Tribunale di Prato, divenuto Giudice Unico di primo grado in
materia di lavoro, respingeva la domanda.
Interponeva appello il C. e in
esito il gravame veniva rigettato con sentenza n. 337/2001, emessa in data 19
aprile – 11 maggio 2001 dalla Corte d’Appello di Firenze.
La decisione veniva cosi’ motivata.
Osservava la Corte territoriale che
l’estratto contributivo è una "informativa fornita dall’INPS con espressa
riserva di ulteriore verifica da parte dello stesso assicurato nell’intento di
realizzare in via generale una corretta definizione della posizione contributiva
degli assicurati e senza alcuna finalità o valenza certificativa".
Doveva quindi escludersi "ogni
possibile configurazione di condotta colposa dell’Istituto nell’ambito di un
procedimento amministrativo ovvero in sede di atti dovuti (di ufficio o su
richiesta dell’interessato) .."
Osservava ancora che la convinzione
dell’assicurato di possedere un numero sufficiente di contributi era frutto di
"un’errata interpretazione degli stessi dati a lui comunicati".
Avverso la sentenza, che dalla
copia autentica versata in atti da parte ricorrente risulta notificata in data
17 settembre 2001, propone ricorso per cassazione C. R. con atto notificato in
data 14 novembre 2001, sulla base di un unico complesso motivo.
L’INPS si è costituito col solo
deposito di procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico complesso motivo si
denuncia, con riferimento al n. 3 dell’art. 350 cpc, la violazione o falsa
applicazione degli articoli 1175, 1176, 1218, 1227, 2043 cc, 51 e 78 RD 28
agosto 1924 n. 1442, 38 legge 30 aprile 1969 n. 153, 1 dl 16 luglio 1978 n. 352,
54 legge 9 marzo 1989 n. 88, 5 DPR 27 aprile 1968 n. 488 e DM 5 febbraio 1969.
Si denuncia altresi’, con riferimento al n. 5 dell’art. 360 cpc, il vizio di
motivazione.
Si osserva che l’Istituto deve
fornire i dati relativi al la posizione contributiva in adempimento di uno
specifico obbligo di legge ed è pertanto responsabile delle inesattezze
contenute nelle comunicazioni fornite al riguardo.
Si rileva ancora che l’assicurato
aveva sostenuto fin dall’inizio che dal documento risultavano 1821 settimane di
contribuzione e invitato l’Istituto a specificare le ragioni di una differente
lettura, instando in ogni caso per l’espletamento di una consulenza tecnica al
riguardo. Si fa notare che la motivazione offerta dalla Corte territoriale si
riduce alla immotivata affermazione della circostanza.
Le censure appaiono fondate.
Invero secondo l’art. 54 legge 9
marzo 1989, n. 88, "è fatto obbligo agli agenti previdenziali di comunicare, a
richiesta esclusiva dell’interessato o di chi ne sia da questi legalmente
delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla
propria situazione previdenziale e pensionistica. La comunicazione da parte
degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta". Del
tutto ingiustificata è quindi l’affermazione che l’estratto contributivo non
avrebbe alcuna finalità o valenza certificativa. E il richiamo ad una espressa
riserva di ulteriore verifica da parte dell’assicurato, che sembra essere stata
contenuta nel documento, secondo quanto si afferma nella denunciata sentenza, è
privo di qualsiasi rilevanza poichè di fronte ad un preciso obbligo di fornire
una certificazione relativa alla posizione previdenziale e pensionistica,
l’Istituto non puo’ certo fornire dati non controllati o comunque incerti e
sfuggire a responsabilità per erronee comunicazioni col mero invito
all’assicurato ad effettuare verifiche. Tale riserva, ove non possa valere quale
invito a dare la prova di ulteriori elementi a favore dell’assicurato,
eventualmente non risultanti agli atti dell’Istituto, rappresenta una mera
clausola di stile, priva di alcun effetto, siccome contraria al preciso disposto
di legge.
Il Collegio di merito afferma
ancora che il documento, se rettamente interpretato, forniva comunque dati
esatti. E’ agevole rilevare al riguardo che tale valutazione non puo’ essere
formulata col mero richiamo ai chiarimenti offerti dall’Istituto, posto che
l’obbligo di fornire una certificazione implica quello di consegnare un
documento comprensibile con la normale diligenza da persona che abbia il livello
culturale minimo compatibile con lo svolgimento di una attività lavorativa, non
certo un prospetto che consente l’acquisizione dei dati esatti solo a seguito di
chiarimenti dell’Ente che lo rilascia e di calcoli matematici.
Si impone quindi la cassazione
dell’impugnata sentenza con rinvio per nuovo esame ad altro giudice in grado di
appello che si designa come in dispositivo.
Detto Giudice dovrà valutare il
documento che l’interessato ha prodotto nel corso del giudizio di primo grado, a
lui rilasciato dall’Istituto, ed accertare se lo stesso, in base ad una lettura
che risulti agevole a persona dotata delle cognizioni minime compatibili con lo
svolgimento di un’attività lavorativa consentiva, alla data del rilascio, di
escludere il requisito contributivo per l’accesso alla pensione d’anzianità.
Appare opportuno demandare a detto
giudice anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte
Accoglie il ricorso.
Cassa l’impugnata sentenza in
relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d’Appello di
Bologna.



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