«Interventi per la tutela del risparmio» Ddl 2436 ed altri – articolo 60 – nel testo adottato dalle commissioni riunite Finanze e Attività produttive
Titolo V
Modifiche alla
disciplina in materia di sanzioni penali e amministrative
Articolo 60
(false comunicazioni
sociali)
1.
L’articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Articolo 2621 – (False comunicazioni sociali) –
Gli amministratori, i direttori generali, i componenti degli organi di controllo
e liquidatori, i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al
fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle
relazioni e nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci e al pubblico,
espongono fatti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni doverose
sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e del
gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i
destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a
cinque anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni
riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
2.
L’articolo 2622 del codice civile è abrogato.
***
Vedi anche il commento:
Torna il falso in bilancio. Eliminate le soglie per la punibilità, si torna
alla vecchia formulazione.



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