Rodotà chiede impegno ai legali. Incontro all’Ordine di Roma con il garante privacy
Il
garante per la privacy invita gli avvocati a rimboccarsi le maniche. E a non
diffondere inutili allarmismi sull’attuazione della nuova normativa a tutela dei
dati personali (dlgs n. 196/2003). Il nuovo Testo unico, infatti, molto spesso
non fa altro che replicare quanto era contenuto nella legge n. 675/1996, e tutte
le volte che introduce nuovi adempimenti lo fa garantendo la massima semplicità.
E’ un’autentica strigliata quella che il garante, Stefano Rodotà,
ha fatto agli avvocati lunedi’ scorso nell’ambito di un convegno organizzato sul
tema dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma d’intesa con l’Aiga. Un
incontro che ha visto la partecipazione anche del presidente del tribunale di
Roma, Luigi Scotti. Il richiamo di Rodotà ha riguardato tutti i capitoli del
nuovo Testo unico sulla tutela dei dati personali entrato in vigore il 1°
gennaio 2004: dalle notificazioni all’informativa, dal consenso alle misure di
sicurezza. ´Sugli adempimenti cui sono tenuti i legali si sono avute negli
ultimi tempi drammatizzazioni grotteschè, ha detto Rodotà, ´come quella
secondo la quale non sarà più possibile scrivere il nome delle parti in causa
sui fascicoli: è una stupidagginè. Ne è seguita l’analisi di tutti i punti
che hanno prodotto nei mesi scorsi l’allarme degli avvocati. Quanto alle
notificazioni, per esempio, il garante ha tenuto a precisare che l’Italia è
l’unico paese ad aver abbassato il loro livello, passando da un sistema di
notificazioni obbligatorie a uno di notificazioni selettive. Con la conseguenza
che il sistema attuale è di semplicità tale da rendere praticamente
impossibile l’eventualità di un errore. Sul fronte dell’informativa Rodotà ha
sottolineato come si tratti di uno strumento che serve a mettere in condizione i
clienti di sapere quale forma giuridica riveste il titolare del trattamento dei
dati. E ha invitato gli ordini a predisporre a beneficio degli iscritti schemi
di informativa che possano far risparmiare tempo.
Per quanto concerne il consenso, poi, il garante ha specificato
che esso riguarda solo determinate circostanze relative ai dati sensibili,
obbligando l’avvocato all’informativa sulla loro raccolta solo se i dati stessi
vengono trattati per un periodo superiore a quello necessario al raggiungimento
dello scopo dell’attività. Un principio, ha detto Rodotà, già presente in
un’autorizzazione del 2002.
Stefano Sansonetti



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