Il rimborso dell’imposta di registro proporzionale è subordinato alla presentazione della domanda entro il medesimo termine senza possibilità di porre condizioni o preclusioni. Cassazione Civile Sentenza n. 6245 del 29/03/2004

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Nel  processo tributario  il
mancato esercizio nei termini di decadenza predisposti dalla legge del diritto
di impugnazione da parte del contribuente, comporta il formarsi di preclusioni
ostative all’accoglimento della domanda di rimborso.Devono considerarsi pertanto
conclusi  e non più modificabili, i rapporti in cui, in caso di versamento
diretto dell’imposta da parte del contribuente, non sia stata presentata istanza
di rimborso nel termine di decadenza previsto dalla legge . (Cass. S.U. 9 giugno
1989, n. 2786; Cass. 28 maggio 1999, n. 5206; Cass. 16 gennaio 2001, n. 542;
Cass. 6 agosto 2002, n. 11812). Tale criterio, appartenente a Giurisprudenza
ormai consolidata, è riferibile anche al caso in cui si pretenda il rimborso di
quanto pagato a titolo di imposta di registro proporzionale mediante versamento
diretto di contribuenti, stabilendo l’art. 75 del D.P.R. n. 634 del 1972 un
termine triennale di decadenza per la suddetta azione, decorrente dalla data del
pagamento..

 


Svolgimento del processo

La s.p.a. S.D.V. chiedeva il
rimborso della somma di L. 10.495.000 – versata a titolo di imposta di registro
proporzionale, ai sensi dell’art. 4 della Tariffa, parte prima, annessa al
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, in relazione al
verbale di assemblea straordinaria del 6 maggio 1982 – sostenendo che detto
verbale aveva per oggetto una delibera di riduzione del capitale per perdite e
di contestuale ricostituzione del medesimo, non più soggetta all’imposta di
registro ai sensi della nota 2° all’art. 4 della Tariffa, parte prima, annessa
al
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
(Approvazione del testo unico delle
disposizioni concernenti l’imposta di registro), applicabile alla fattispecie
per effetto della norma transitoria di cui al primo comma dell’art. 79 del
citato testo unico (D.P.R. n. 131 del 1986).

Avverso il silenzio-rifiuto
opposto dall’Ufficio, la contribuente adiva la Commissione tributaria di primo
grado di Napoli, che accoglieva il ricorso, riconoscendo il diritto della
società al rimborso.

Proponeva appello l’Ufficio del
registro di Nola, eccependo l’intempestività della domanda di rimborso, in
quanto avanzata il 26 giugno 1986, oltre il tassativo termine triennale di
decadenza decorrente dalla data di pagamento dell’imposta.

La Commissione tributaria
regionale della Campania, con sentenza del 29 novembre 1999, respingeva
l’appello cosi’ motivando:

a – la norma transitoria di cui
all’art. 79 del D.P.R. n. 131 del 1986 stabilisce che, per gli atti
registrati entro il 30 giugno 1986, il diritto al rimborso è subordinato
unicamente alla presentazione della relativa domanda entro il medesimo termine,
senza porre alcun’altra condizione o preclusione aggiuntiva;

b – non trova applicazione,
nella fase della disciplina transitoria, il termine di decadenza di tre anni
dalla data del pagamento dell’imposta, previsto dall’art. 75 del D.P.R. n.
634 del 1972
.

Ha proposto ricorso per
Cassazione, sulla base di un solo motivo, l’A.d.f.. La società contribuente ha
resistito con controricorso, illustrato con memoria.

Motivi
della decisione

Con l’unico motivo di ricorso l’A.f.
– denunciando violazione e falsa applicazione dell’artt. 75 del D.P.R. n. 634
del 1972
, nonchè degli artt. 77 e 79 del D.P.R. n. 131 del 1986
censura la sentenza impugnata perchè, nell’applicare alla fattispecie in esame
l’art. 79 del D.P.R. n. 131 del 1986, che consente al contribuente di
usufruire delle disposizioni più favorevoli introdotte dallo stesso decreto
presidenziale in relazione ad atti stipulati anteriormente alla sua entrata in
vigore, ha ritenuto sufficiente, a tale scopo, la presentazione dell’istanza di
rimborso in data antecedente a detta entrata in vigore, indipendentemente dal
rispetto del termine triennale di decadenza (a decorrere dalla data del
pagamento) previsto dall’art. 75 del D.P.R. n. 634 del 1972.

Secondo l’Amministrazione
ricorrente, invece, la citata disposizione dell’art. 79 del D.P.R. n. 131 del
1986
va interpretata secondo i generali principi in tema di definitività
dei rapporti conseguenti alla mancata impugnazione nei termini di legge di un
atto impositivo, o al decorso del termine di decadenza previsto per l’azione di
rimborso.

La ricorrente conclude chiedendo
il rigetto della domanda di rimborso, in quanto presentata oltre il termine di
decadenza stabilito dall’art. 75 del D.P.R. n. 634 del 1972. Il ricorso
è fondato.

Questa Corte ha più volte
affermato il principio che, potendo il processo tributario essere instaurato
soltanto mediante impugnazione di specifici atti o del rifiuto degli stessi, il
mancato esercizio da parte del contribuente, nei termini decadenziali di legge,
del diritto di impugnazione comporta il formarsi di preclusioni ostative
all’accoglimento della domanda di rimborso. In particolare devono considerarsi
irretrattabilmente conclusi, e quindi esauriti e non più modificabili, i
rapporti in cui, in caso di versamento diretto dell’imposta da parte del
contribuente, non sia stata presentata istanza di rimborso nel termine di
decadenza previsto dalla legge (Cass. S.U. 9 giugno 1989, n. 2786; Cass. 28
maggio 1999, n. 5206; Cass. 16 gennaio 2001, n. 542; Cass. 6 agosto 2002, n.
11812).

Tale principio, pienamente
condiviso dal collegio, trova applicazione anche nel caso di specie, riguardante
pacificamente il pagamento di imposta di registro principale, a seguito di
liquidazione da parte dell’Ufficio in sede di richiesta di registrazione e
quindi con versamento diretto da parte della contribuente, e stabilendo l’art.
75 del D.P.R. n. 634 del 1972, applicabile ratione temporis alla data di
presentazione dell’istanza di rimborso, un termine triennale di decadenza dalla
relativa azione, a decorrere dalla data del pagamento, non essendo configurabili
nella fattispecie le altre decorrenze previste dalla medesima disposizione e, in
particolare, quella relativa al giorno in cui si sia definitivamente acquisito
il diritto alla restituzione, diritto che trova il suo fondamento soltanto nella
nuova disciplina di cui al D.P.R. 1986/131 (art. 4, nota 2°, della Tariffa,
parte prima), entrata in vigore il 10 luglio 1986.

Con il termine di decadenza
stabilito dall’art. 75 del D.P.R. n. 634 del 1972 e con il principio di
definitività del rapporto non seguito da tempestiva domanda rimborso va
coordinato l’art. 79, comma 1, del D.P.R. n. 131 del 1986, il quale
consente al contribuente di usufruire delle disposizioni più favorevoli
introdotte dallo stesso decreto presidenziale in relazione ad atti stipulati
anteriormente alla sua entrata in vigore, previa presentazione di istanza di
rimborso in data antecedente a detta entrata in vigore, ma sempre – è da
ritenersi – nel rispetto del termine triennale di decadenza stabilito dal citato
art. 75, la cui inosservanza comporta la definitività e la irretrattabilità
del rapporto, in relazione al quale è stato effettuato il versamento diretto, e
quindi la preclusione all’esercizio del diritto al rimborso (in senso conforme,
Cass. 8 novembre 1997, n. 11028).

Non contrasta con tale
interpretazione il noto orientamento giurisprudenziale, in base al quale
l’imposta di registro, riscossa mediante versamento diretto o comunque in
mancanza di provvedimento di imposizione, puo’ essere rimborsata, in seguito
all’applicazione delle disposizioni più favorevoli del D.P.R. n. 131 del
1986
e secondo quanto stabilito dall’art. 79, comma 1, dello stesso decreto,
a condizione che la relativa istanza sia stata tempestivamente presentata entro
il 1 luglio 1986 (Cass. 13 marzo 1998, n. 2733; Cass. 10 luglio 2003, n. 10895).
Infatti il riferimento alla tempestività dell’istanza di rimborso non puo’ che
essere inteso, in applicazione del generale principio della irretrattabilità
dei rapporti esauriti, come rispetto non solo del termine del 1 luglio 1986,
data di entrata in vigore del D.P.R. n. 131 del 1986, ma anche del
termine di decadenza stabilito dall’art. 75 del D.P.R. n. 634 del 1972.

La sentenza impugnata –
affermando che, in base alla norma transitoria di cui all’art. 79 del D.P.R.
n. 131 del 1986
, per gli atti registrati entro il 30 giugno 1986 il diritto
al rimborso è subordinato unicamente alla presentazione della relativa istanza
entro la stessa data, senza alcun’altra condizione o preclusione aggiuntiva, e
che, in particolare, non trova applicazione, nella fase della disciplina
transitoria, il termine triennale di decadenza, previsto dall’art. 75 del
D.P.R. n. 634 del 1972
– non si è uniformata al principio sopra enunciato e
dev’essere pertanto annullata.

Tuttavia, poichè non sono
necessari ulteriori accertamenti di fatto, risultando pacificamente in atti (si
vedano la sentenza impugnata e il controricorso della S.D.V. s.p.a.) che
l’istanza di rimborso è stata presentata il 26 giugno 1986, dopo il decorso del
termine triennale di decadenza a decorrere dalla data del pagamento dell’imposta
(effettuato il 19 luglio 1982), la causa puo’ essere decisa nel merito, con il
rigetto dell’originaria domanda di rimborso della società contribuente.

Ricorrono giusti motivi per la
compensazione delle spese dell’intero giudizio.


P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di
rimborso della società contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 21 ottobre 2003.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2004

 

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