In edilizia periti e geometri soggetti agli stessi vincoli. Cassazione Civile Sentenza n. 5428/2004

In edilizia gli
incarichi che rientrano nelle competenze dei periti industriali e dei geometri
sono gli stessi. Lo stabilisce la sentenza 5428/2004 della seconda sezione
civile della Cassazione.
I parametri di valutazione per individuare gli incarichi alla portata dei
tecnici industriali e dei geometri sono gli stessi: entrambe le categorie non
possono progettare costruzioni troppo complesse.
Secondo l’articolo 16, lettera b, del regio decreto 275/1929 ” ricorda la Corte
di Cassazione ” i periti edili possono progettare e dirigere solo “modeste
costruzioni civili”. Esattamente quanto stabilisce per i geometri l’articolo 16,
lettera m, del regio decreto 274/1929.
Se il professionista viola le norme sui limiti di competenza stabiliti dalla
legge di settore, l’impresa puo’ eccepire la nullità del contratto. Cio’
implica la cancellazione del compenso che spetterebbe al professionista per le
sue prestazioni tecniche. Anche relativamente a quelle che rientrerebbero a
pieno titolo nella sfera delle sue competenze. Nullo il contratto, niente soldi.

Nella valutazione dei fabbricati non si puo’ prescindere dalle difficoltà
tecniche che la progettazione e l’esecuzione dell’opera comportano e dalle
capacità tecniche necessarie per superarle. E’ cosi’ che i magistrati
argomentano il criterio della sentenza.

Roberta Dragone
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