In tema di licenziamento per giusta causa è essenziale il requisito della immediatezza della comunicazione del provvedimento. Cassazione Civile Sentenza n. 6228 del 29/03/2004

Affinchè si possa configurare
un licenziamento per giusta causa, è necessario che il provvedimento
disciplinare espulsivo venga comunicato al lavoratore nel rispetto del criterio
della immediatezza, tenendo conto del fatto che gli stessi contratti collettivi
nazionali di lavoro sanzionano con il licenziamento per giusta causa l’assenza
ingiustificata protrattasi per un minimo di quattro giorni.  La violazione del
principio dell’immediatezza rende il provvedimento illegittimo.

 


Svolgimento del processo

Con ricorso del 26 luglio 1996
Gi.F. chiedeva al Pretore di Livorno di dichiarare l’illegittimità del
licenziamento intimatogli in data 8 luglio 1996 dalla società A.C. s.r.l. con
reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno. A sostegno del
ricorso il lavoratore deduceva che il provvedimento di recesso da parte della
società era intervenuto mentre si trovava ancora in malattia in conseguenza di
un infortunio sul lavoro.

La società si costituiva e si
opponeva alla domanda osservando che il licenziamento era stato irrogato per
l’assenza ingiustificata del lavoratore protrattasi dal 21 ottobre 1995, o
quanto meno dal 13 dicembre 1995, ininterrottamente fino al 17 giugno 1996, data
della contestazione disciplinare.

Il Pretore, con sentenza resa il
20 ottobre 1998, accoglieva il ricorso.

L’appello proposto dalla
società veniva respinto dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza
depositata l’11 ottobre 2000.

In motivazione la Corte
osservava in primo luogo che il licenziamento doveva ritenersi illegittimo per
inosservanza del principio dell’immediatezza della contestazione disciplinare,
atteso che l’azienda aveva aspettato tre mesi e mezzo, dall’inizio dell’assenza
a suo giudizio ingiustificata, per comunicare al lavoratore una prima
contestazione in data 14 febbraio 1996. seguita poi a distanza di altri quattro
mesi da altra contestazione comunicata in data 17 giugno 1996.

In secondo luogo la Corte
rilevava che il licenziamento doveva ritenersi ingiustificato perchè il F., che
aveva subito in data 10 aprile 1994 un grave incidente sul lavoro, si era
assentato dal lavoro per le precarie condizioni di salute; la malattia del
lavoratore, infatti, era stata accertata fino al 9 aprile 1996 da una visita
medica collegiale disposta dall’Inail, mentre, per il periodo successivo al 9
aprile 1996 e fino alla contestazione, il F. aveva giustificato l’assenza dal
lavoro inviando idonea certificazione del medico curante, non contraddetta da
alcun accertamento fiscale, poichè non era stato sottoposto a visita di
controllo.

Per la cassazione di tale
sentenza la società ha proposto ricorso con due motivi. L’intimato non si è
costituito.

Motivi
della decisione

Con il primo motivo, denunciando
violazione dell’art. 7 della legge n. 300 del 1970, la ricorrente
addebita alla Corte territoriale di non aver considerato che il ritardo nella
contestazione dell’addebito era giustificato dalla necessità di attendere le
determinazioni dell’Inps e dell’Inail in ordine alle conseguenze dell’infortunio
sul lavoro occorso al lavoratore.

Con il secondo motivo,
denunciando violazione degli artt. 2119 e 2697 c.c., nonchè
contraddittorietà ed insufficienza della motivazione, la società osserva che
il lavoratore era stato dichiarato guarito dall’Inps con nota del 13 ottobre
1995 e dall’Inail con nota del 13 dicembre 1995, sicchè nessuna rilevanza
poteva attribuirsi alla certificazione del medico curante.

Il primo motivo di ricorso è
infondato.

La Corte territoriale ha
rilevato che l’azienda ha atteso tre mesi e mezzo per contestare in data 14
febbraio 1996 l’assenza a suo giudizio ingiustificata dal lavoro del dipendente
e successivamente, anzichè adottare la sanzione che reputava opportuna, ha
proceduto ad una nuova analoga contestazione in data 17 giugno 1996, a distanza
di ulteriori quattro mesi, nonostante il contratto collettivo sanzionasse con il
licenziamento per giusta causa l’assenza ingiustificata del lavoratore
protrattasi per più di quattro giorni. A giudizio della Corte, dunque, il
ritardo della contestazione disciplinare rispetto all’inizio dell’assenza
asseritamene ingiustificata ed il ritardo, rispetto alla contestazione, del
provvedimento di recesso, adottato solo in data 8 luglio 1996, non erano affatto
giustificati ed erano stati assunti in violazione del principio di immediatezza.

Questa Corte, in tema di
licenziamento per giusta causa, ha sempre ritenuto che il requisito della
immediatezza della comunicazione del provvedimento espulsivo rispetto al momento
della mancanza addotta a sua giustificazione, ovvero rispetto a quello della
contestazione, pur configurandosi come elemento costitutivo del diritto al
recesso del datore di lavoro, deve essere inteso in senso relativo, potendo in
concreto essere compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, quando
l’accertamento e la vantazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore,
ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell’impresa possa
far ritardare il provvedimento di recesso; ha tuttavia precisato la Corte che la
valutazione delle circostanze che in concreto giustificano o meno il ritardo,
risolvendosi in un apprezzamento di fatto, resta riservato in via esclusiva al
giudice di merito, le cui valutazioni non sono censurabili in Cassazione se
adeguatamente e correttamente motivate (cfr. tra le tante Cass. N. 14074 del
2002; Cass. 1562 del 2003).

La Corte territoriale nella
specie ha fatto corretta applicazione del principio di diritto sopra enunciato
ed ha congruamente motivato la propria decisione indicando le circostanze di
fatto che a suo insindacabile giudizio non giustificavano il ritardo dei
provvedimenti adottati dall’azienda. Tali valutazioni si sottraggono validamente
a tutte le censure mosse dalla ricorrente, con le quali si è in buona sostanza
sollecitato un nuovo esame delle circostanze di fatto addotte a giustificazione
del ritardo, esame del tutto inammissibile in sede di legittimità.

Parimenti infondato è il
secondo motivo di ricorso.

La Corte fiorentina ha rilevato
che il F., a far tempo dal 27 settembre 1995, data di inizio della assenza
ritenuta ingiustificata, e fino al 17 giugno 1996, data della seconda lettera di
addebito, è stato sempre assente giustificato dal lavoro: infatti per il
periodo fino al 9 aprile 1996 è stato riconosciuto inabile in maniera assoluta,
a causa delle conseguenze del grave incidente sul lavoro dell’ottobre 1994, da
una visita medica collegiale disposta dall’Inail ed eseguita il 16 giugno 1996;
per il periodo successivo al 9 aprile 1996 l’inidoneità al lavoro è stata
debitamente certificata dal medico curante con dichiarazioni non contraddette da
contrari risultati di visite mediche di controllo, mai effettuate dagli organi
sanitari preposti al servizio, nè sollecitate dall’azienda. Cio’ premesso la
Corte ha ritenuto che l’assenza "ingiustificata" dal lavoro contestata al
lavoratore e posta a base del recesso era insussistente e che conseguentemente
il licenziamento era illegittimo.

Le censure che la società
ricorrente muove alle conclusioni cui la Corte è pervenuta sulla base delle
circostanze di fatto emerse nel giudizio di merito, malgrado un formale richiamo
alla violazione degli artt. 2119 e 2697 c.c. che non ha avuto poi
adeguato sviluppo nel contesto del ricorso, si sostanziano nell’addebitare al
giudice di appello una errata valutazione delle prove documentali ed in
particolare delle note provenienti dall’Inps e dall’Inail dalle quali si ricava
che per il periodo successivo al 9 aprile 1996 nessuno dei due enti aveva preso
in carico l’assenza del F., che di conseguenza doveva ritenersi ingiustificata,
nonchè una errata considerazione delle certificazioni rilasciate dal medico
curante, che invece, a suo giudizio, non avevano alcun valore.

Dette censure per un verso non
sono decisive, posto che la ricorrente non precisa sulla base di quali norme o
principi di diritto la certificazione del medico curante per il periodo
successivo al 9 aprile 1996 non poteva essere presa in considerazione dalla
Corte, visto che per detto periodo non risultano effettuate visite di controllo
da parte dei competenti organi ispettivi.

Per altro verso le medesime
censure si rivelano inammissibili in quanto si risolvono nel sollecitare al
giudice di legittimità un nuovo esame delle prove già valutate dal giudice di
merito.

Osserva al riguardo il Collegio
che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte la deduzione con il
ricorso per Cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per
omessa errata o insufficiente valutazione delle prove, non conferisce al giudice
di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda
processuale sottoposta al suo vaglio, bensi’ la sola facoltà di controllo,
sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logica, delle
argomentazioni svolte dal giudice di merito. Infatti la valutazione delle
risultanze probatorie, come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle
ritenute più idonee a sorreggere la decisione, comportando apprezzamenti di
fatto, spetta in via esclusiva al giudice del merito, il quale non incontra
altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento; non è
invece consentito al ricorrente, con il pretesto del vizi di motivazione,
sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti, contrastante con quella
accertata nella sentenza impugnata, ovvero richiedere al giudice di legittimità
una nuova valutazione delle prove, a lui più favorevole (cfr. tra le tante S.U.
n. 13045 del 1997, Cass. n. 9716 del 2000, Cass. n. 6023 del 2000, Cass. n.
12422 del 2000, Cass. n. 5231 del 2001).

Nella specie la valutazioni
delle risultanze probatorie operata dalla Corte di Appello è congruamente
motivate e l’iter logico-argomentativo che sorregge la decisione è chiaramente
individuabile, non presentando alcun profilo di manifesta illogicità o
insanabile contraddizione, sicchè le censure mosse dalla ricorrente devono
essere tutte disattese.

Per tutte le considerazioni
sopra svolte il ricorso, dunque, deve essere respinto.

Non vi è necessità di
provvedere al regolamento delle spese del giudizio di Cassazione, stante la
contumacia dell’intimato.


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese
del giudizio di Cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, il 1 dicembre 2003.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2004

 

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