Controllo dell’autorità giudiziaria sul provvedimento di sospensione della patente di guida disposta dal Prefetto. Cassazione Civile Sezione. I Sentenza n. 15906 del 23/10/2003
Il controllo dell’autorità
giudiziaria sul provvedimento di sospensione della patente di guida, disposta in
via cautelare dal prefetto ai sensi dell’art. 223 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.
285, non ha ad oggetto il "fumus" della cautela – vale a dire la valutazione "ex
ante" compiuta dal prefetto circa la sussistenza di fondati elementi di evidente
responsabilità, – ma la concreta ed oggettiva sussistenza delle condizioni
richieste dalla legge, alla luce dell’istruttoria compiuta e delle prove offerte
nel giudizio.
Cassazione Civile
Sezione. I Sentenza n. 15906 del 23/10/2003
Svolgimento del processo
Il 20 giugno 1997 si verificava, in località Castello
Godevo, un incidente stradale tra l’autovettura condotta da Vittorio Giuliani
Ricci ed altro autoveicolo il cui conducente riportava lesioni guaribili in gg.
40. La Polizia municipale, ravvisando la responsabilità del Ricci per
violazione dell’art. 145, comma 5, C.d.S., per aver omesso di arrestarsi allo
stop (ovverosia in corrispondenza della striscia di arresto), elevava p.v.c. a
tale titolo nei suoi confronti. Con ordinanza 15 luglio 1997 il Prefetto
disponeva la sospensione della patente di guida del Ricci per la durata di mesi
4, a decorrere dal materiale ritiro. Si opponeva il Ricci ed il giudizio,
dinanzi al G.O.T. del Tribunale di Treviso, sezione distaccata di Castelfranco
Veneto, veniva definito con sentenza 1 / 17 febbraio 2000 che rigettava il
ricorso, compensando le spese.
Con atto notificato al Prefetto di Treviso, presso la
Prefettura il 15 settembre 2000 e presso l’Avvocatura Generale l’11 settembre
2000 nonchè al Ministro dell’Interno, presso l’Avvocatura Generale, l’11
settembre 2000, Vittorio Giuliani Ricci chiedeva l’annullamento della sentenza
del G.O.T. di Treviso per due motivi di censura. La Prefettura intimata
notificava, il 21 ottobre 2000, controricorso.
La istanza di rinvio della pubblica udienza, per malattia del
difensore del ricorrente, è stata, con ordinanza dibattimentale, respinta.
Motivi della decisione
Il ricorso, ammissibile nei confronti della Prefettura che,
ai sensi della L. n. 689 del 1981 – alla
quale si richiama l’art. 205 D.Lgs. n. 285 del 1992
– fruisce di legittimazione eccezionale esclusiva, è invece, per la stessa
ragione, inammissibile nei confronti del Ministro, che il ricorrente ha, quindi,
inutilmente evocato.
Lamenta il Giuliani Ricci, col primo mezzo di censura, la
violazione e falsa applicazione dell’art. 223 C.d.S., nonchè vizio di
motivazione, perchè a fronte della dedotta illegittimità del decreto di
sospensione della patente in quanto emesso senza il parere obbligatorio della
Motorizzazione civile, il tribunale aveva statuito, confondendo le diverse
ipotesi normative, che il Prefetto non poteva attendere quindici giorni il
parere, perchè tenuto a sua volta ad osservare un termine di quindici giorni
per provvedere. All’errore di diritto si accompagnava una motivazione confusa e
contraddittoria dell’assunto.
Col secondo mezzo di censura, dopo una dettagliata
esposizione degli elementi in fatto che dovevano escludere ogni responsabilità
per omesso arresto allo stop del Giuliani Ricci, si deduce nuovamente violazione
dell’art. 223 C.d.S. e vizio di motivazione perchè il tribunale, anzichè
prendere in esame le prove offerte dal ricorrente, si era limitato a fondare la
propria decisione sulle dichiarazioni dell’agente verbalizzante, senza svolgere
gli ulteriori indispensabili accertamenti.
Il primo motivo è infondato.
Ai sensi degli artt. 16 e 17 L. n.
241 del 1990 – e nei limiti precisati dalla A.G. del Consta, n. 3/94
– l’autorità puo’ legittimamente adottare il provvedimento in assenza del
parere obbligatorio dell’organo consultivo, ove questo non provveda nel termine
prescrittogli. Poichè la Direzione generale della M.C.T.C. non ha provveduto –
circostanza che non è stata contestata in sede di merito, nè viene contestata
in questa sede – a rendere il parere nel termine di quindici giorni dalla
ricezione del rapporto, il decreto di sospensione della patente di guida di
Vittorio Giuliani Ricci è stato legittimamente emesso in assenza.
Il secondo motivo è fondato e va accolto.
La sospensione della prese di guida disposta dal Prefetto ai
sensi dell’art. 223, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 285 del
1992 costituisce un provvedimento cautelare basato su un giudizio del
Prefetto del "fumus" – ovverosia della sussistenza di fondati elementi di
evidente responsabilità – che non puo’ che essere effettuato "ex ante",
utilizzando gli elementi nel momento disponibili. Ma, in sede giudiziaria, il
controllo deve investire la sussistenza del potere di sospensione e quindi
l’esistenza delle condizioni a cui, in concreto, è subordinato il suo
esercizio. E’ quindi fondata la censura rivolta alla sentenza impugnata, di aver
valutato la legittimità della sospensione non sulla base della compiuta
istruttoria e delle prove fornite dal Ricci, ma sulla sola base del p.v.a.
dell’agente accertatore, come se oggetto dell’indagine fosse il comportamento
del Prefetto e non l’oggettiva legittimità della sospensione. La carenza – "ex
post" – di obbiettivi elementi di evidente responsabilità in conseguenza dello
stato di abbandono in cui, all’epoca dell’incidente, si trovava l’incrocio
risulta confermata dalla archiviazione del p.v.c., da parte dello stesso
Prefetto, con provvedimento 10 febbraio 1999.
Il Tribunale di Treviso, al quale la causa viene rinviata,
anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, applicherà il
seguente principio: Il controllo dell’autorità giudiziaria sul provvedimento di
sospensione della patente di guida, disposta in via cautelare dal Prefetto, non
ha ad oggetto il "fumus" della cautela, ma la concreta ed oggettiva sussistenza
delle condizioni richieste dalla legge.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia anche per le spese al tribunale
di Treviso, in diversa composizione.
Roma, 10 aprile 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 23 OTT. 2003



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