Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Decreto dirigenziale 21 aprile 2004 – integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo – aa.ss. 2004/2005 e 2005/2006. – Chiarimenti
Il Ministero dell’istruzione, che è dovuto
intervenire per chiarire alcuni aspetti delle nuove norme che regolano le
graduatorie permanenti dalle quali vengono attinti i docenti da assumere per le
supplenze.
Tra gli aspetti esaminati, anche quelli relativi al divieto di
cumulo dei punteggi relativi ai servizi prestati contemporaneamente su più
classi di concorso. E’ possibile far valere servizi prestati nello stesso anno
scolastico su materie diverse a condizione che i periodi non coincidano. I
titoli di perfezionamento equiparati al dottorato saranno valutati 12 punti,
purchè equiparati per legge. (Litis, 12 maggio 2004)
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Dipartimento per
l’istruzione. Direzione Generale per il personale della scuola – ex Ufficio VI
Al Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali. Nota prot. n. 691 del
10 maggio 2004. OGGETTO:Decreto dirigenziale 21 aprile 2004 – integrazione e
aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo –
aa.ss. 2004/2005 e 2005/2006. – Chiarimenti.
Con riferimento ai numerosi quesiti pervenuti in
merito a problematiche connesse alla valutabilità di titoli e alla compilazione
dei modelli di domanda annessi al decreto dirigenziale in oggetto e con il fine
di fornire utili elementi per una valutazione omogenea su tutto il territorio
nazionale, si precisa quanto segue.
A) Titolo di accesso SSIS – graduatorie di III
fascia – tabella di valutazione allegata al decreto-legge n. 97 del 7 aprile
2004, (all. 2 al D.D.)
1- I 30 punti previsti dal punto A.4 della tabella
di valutazione a favore dell’abilitazione conseguita presso le scuole di
specializzazione all’insegnamento secondario (SSIS), a seguito di un corso di
durata biennale, spettano ad una sola abilitazione in ciascun biennio di durata
legale del corso. Ne consegue, che ulteriori 30 punti per altra abilitazione
possono essere attribuiti soltanto qualora trattasi di titolo SSIS conseguito a
seguito di altro corso di durata biennale, tenutosi in biennio distinto, neppure
parzialmente coincidente con il biennio che ha dato luogo ai primi 30 punti.
2- Nello stesso biennio di durata legale del corso
SSIS non è valutabile, ai sensi della medesima tabella (all. 2 al D.D.),
qualsiasi servizio di insegnamento
prestato nelle scuole di ogni ordine e grado, nonchè il servizio militare o
servizi assimilati. A tal fine, i competenti C.S.A dovranno verificare le
dichiarazioni dei servizi prestati dai candidati interessati. Detti servizi,
invece, sono valutabili per graduatorie di I e II fascia e di strumento
musicale, in quanto le rispettive tabelle di valutazione annesse quali allegati
1 e 3 al D.D. non prevedono tale divieto.
3- Posto che alle abilitazioni SSIS, conseguite a
seguito di un corso di durata annuale, non spettano i 30 punti, eventuali
servizi di insegnamento prestati nel periodo di durata dello stesso corso sono
valutabili.
B) Servizi di insegnamento
1- Servizi contemporanei. – Non hanno rilevanza,
per i motivi indicati al precedente punto A.2, i servizi contemporanei afferenti
a due graduatorie di I e/o II fascia, ovvero a graduatoria di I o II fascia e a
graduatoria di III fascia. Devono essere considerati servizi rientranti nella
previsione di cui al punto B3 della
tabella di valutazione e valutati per una sola graduatoria a scelta
dell’interessato, i servizi prestati nello stesso anno scolastico in due
insegnamenti o classi di concorso afferenti a graduatorie di III fascia, qualora
riguardino periodi sovrapposti relativi a due o più contratti di lavoro
distinti.
2- Servizi pregressi. – Secondo quanto previsto
nell’Avvertenza al modello 1 di domanda, la sezione G2 deve essere
obbligatoriamente compilata per le graduatorie interessate alle seguenti
situazioni:
– servizi contemporanei;
– servizi prestati nelle scuole di ogni ordine e
grado delle piccole isole e nelle scuole elementari di montagna;
– servizi pregressi non dichiarati.
– servizio militare di leva e i servizi sostitutivi
assimilati per legge. Tali servizi vanno dichiarati nella sez. G1 del modello 1
di domanda, se prestati dopo il 17 maggio 2003 e nella sez. G2, se prestati
prima di tale data.
In tutti i casi sopraelencati il
candidato deve ridichiarare tutti i servizi di insegnamento prestati già
valutati, tenendo conto di quanto precisato
nell’Avvertenza al modello 1 di domanda e della prescrizione di cui alla
nota 28 dello stesso
mod. 1
3- Limite dei 12 punti di cui al punto B.1) della
tabella di valutazione. Il predetto limite, fatte salve le eventuali
supervalutazioni previste per i servizi prestati nelle scuole di ogni ordine e
grado delle piccole isole e nelle scuole elementari di montagna e la valutazione
del servizio militare, è posto con esclusivo riferimento alla singola
graduatoria.
4- Servizi d’insegnamento prestati con contratto
d’opera o di collaborazione coordinata e continuativa.- Premesso che sono
valutabili, alle condizioni previste dalla tabella di valutazione dei titoli,
tutti gli insegnamenti definiti come curricolari nel Piano dell’Offerta
Formativa di ciascuna scuola, che siano riferibili a posto di insegnamento o a
classe di concorso, se il servizio è stato attribuito mediante contratto
d’opera, la valutazione del servizio è limitata ai giorni di effettivo servizio
e non all’intero periodo indicato nel contratto. Se il servizio d’insegnamento
è stato prestato mediante contratto di collaborazione coordinata e continuativa
nelle scuole non statali, il servizio stesso puo’ essere autocertificato e
quindi valutato solo se sia stata assolta la prestazione contributiva prevista
dalle disposizioni vigenti in materia, per la forma contrattuale in questione.
C)Altri titoli (lett. C, tabella di valutazione,
all. 2)
1- Abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari
o classi affini. – Nel caso di valutazione in una graduatoria di abilitazioni
conseguite con unico esame per ambiti disciplinari o classi affini afferenti ad
altre graduatorie, è attribuito un solo punto.
(es.: valutazione per la graduatoria classe 37/A,
delle abilitazioni conseguite con unico esame, per le classi 43/A e 50/A a
seguito di concorso ordinario per esami e titoli indetto nel 1999).
Ove la valutazione riguardi una delle graduatorie
relative ad una delle classi di concorso comprese nell’ambito, non è attribuito
alcun punteggio. (es.: valutazione, rispettivamente, per le graduatorie 50/A e
43/A delle abilitazioni per la classe 43/A e per la classe 50/A conseguite a
seguito di concorso ordinario per esami e titoli indetto nel 1999).
2- Il diploma abilitazione SSIS e quello di
specializzazione per il sostegno agli alunni disabili non sono valutabili ai
sensi del punto C.11) della tabella di valutazione in quanto, l’uno deve essere
valutato al punto C.3 e l’altro è titolo d’accesso alle attività di sostegno.
3- La laurea in scienze motorie, equiparata per
legge al diploma ISEF non è valutabile come altro titolo, ai sensi del punto C.2
della tabella di valutazione, rispetto al diploma citato.
4- Ai sensi del punto C.6) della tabella di
valutazione, si valuta un solo dottorato di ricerca. Sono valutati anche i
titoli di specializzazione universitari equiparati per legge al dottorato di
ricerca.
5- Sono valutati ai sensi dei punti C.2), C.6 e C.11,
della tabella di valutazione anche i titoli rilasciati nei paesi della U.E.. A
tal fine il titolo deve essere debitamente tradotto e corredato della
dichiarazione di valore in loco della competente autorità diplomatica italiana
che ne attesti la validità e durata.
* * * * *
Si precisa, altresi’, che ai fini della
predisposizione dell’elenco del sostegno nella scuola media, le graduatorie di I
e II fascia dello strumento musicale, in considerazione della particolarità
della classe di concorso in questione, istituita ai sensi della legge 3 maggio
1999, n. 124, vanno considerate corrispondenti, rispettivamente, alla II e alla
III fascia delle graduatorie permanenti delle altre classi di concorso.
Infine, si fa presente che nel modello 1, sez. F,
in particolare sub F3 – dichiarazione titoli culturali e artistico professionali
per docenti di strumento musicale………..- , l’indicazione che prevede che il
personale deve ridichiarare tutti i titoli già valutati non deve essere presa
in considerazione.
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione
e si prega di dare massima diffusione alla presente nota che sarà pubblicata
sul sito Internet del MIUR e sulla rete Intranet.



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