La nullità del rapporto di lavoro non consente, nei casi di illegittima risoluzione del rapporto, la reintegrazione nel posto di lavoro, nè il risarcimento dei danni. Cassazione Civile Sezione Lavoro Sentenza n. 5131 del 12.03.2004

La nullità del rapporto di
lavoro fondata sull’assenza del titolo legale di abilitazione all’insegnamento,
comporta la mancanza dei presupposti per l’applicabilità delle norme a tutela
del lavoratore.Infatti l’attività di insegnante, svolta dalla ricorrente,
benchè produttiva di effetti per il tempo in cui il rapporto di lavoro ha avuto
esecuzione, come non puo’ dare luogo a reintegrazione in caso di dedotta
illegittimità della risoluzione del rapporto, stante la nullita dello stesso.
Allo stesso modo statuirsi il risarcimento del danno. (Litis.it, 13 Maggio 2004)

 

 Cassazione Civile
Sezione Lavoro Sentenza n. 5131 del 12.03.2004


Svolgimento del processo

 L.A., premettendo di aver
svolto attività di insegnamento presso il P. I. S.A. e di essere stata
licenziata il 30 agosto 1996 per affermata riduzione di orario a seguito di
contrazione della popolazione scolastica, ha impugnato il licenziamento e ne ha
denunziata l’illegittimità sotto due profili: la violazione dell’articolo 59
del contratto collettivo nazionale del settore, che prevede la preventiva
riduzione dell’orario in esubero a diciotto ore per gli insegnanti delle stesse
materie prima che si proceda a licenziamento per contrazione di ore; la
violazione dell’articolo 61 dello stesso contratto, che attribuisce, a parità
di titoli culturali, un diritto di prelazione agli insegnanti licenziati.

L’I. convenuto, costituendosi in
giudizio ha eccepito che per la contrazione del numero degli studenti iscritti
si era dovuto procedere al licenziamento di cinque insegnanti, fra i quali la
A., tutti non forniti di abilitazione all’insegnamento. In riferimento alla
mancanza di abilitazione da parte della A. deduceva comunque che il rapporto
doveva considerarsi giuridicamente inesistente.

Il tribunale di Roma confermando
la decisione pretorile di rigetto della domanda, osservava che in tema di
insegnamento presso scuole private legalmente riconosciute, il possesso del
titolo legale di abilitazione all’insegnamento da parte dei docenti costituisce
condizione indispensabile per il conseguimento da patte delle scuole stesse
dell’autorizzazione all’apertura e del riconoscimento legale e rappresenta
altresi’ un requisito di validità dello stesso contratto di lavoro, contratto
che puo’ esser legittimamente risolto, con applicazione dell’art. 2126 c.c.
per il periodo in cui esso ha avuto esecuzione, con la conseguenza che restano
escluse per il rapporto di lavoro dedotto in giudizio le garanzie di cui alle
legge n. 604 del 1966
e L. n. 300 del 1970.

Di questa sentenza la A. chiede
la cassazione sulla base di due motivi.

L’Intimato non ha svolto
attività difensiva.

Motivi
della decisione

Con il primo motivo di ricorso
denunziando violazione, falsa applicazione ed errata interpretazione degli artt.
3 della legge n. 604 del 1966 artt. 2118 e 2126 c.c., come pure
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, il tutto in relazione
all’art. 360 c.p.c.
, comma 1, n. 3 e 5, , la ricorrente addebita alla
sentenza impugnata di non aver considerato che l’unica ragione posta a
fondamento del recesso era l’asserito motivo oggettivo della contrazione della
popolazione scolastica, con conseguente necessità della soppressione di posti
di lavoro, e di non aver tenuto presente che la successiva eccezione
dell’istituto in ordine alla nullità del rapporto altro non era che un tardivo
ripensamento circa la validità del rapporto stesso, validità presupposta dagli
stessi motivi posti a base del recesso.

Il motivo è infondato.

Non è controverso che la A. non
possedesse la specifica abilitazione all’insegnamento, condizione per concedere
alle scuole private l’autorizzazione all’apertura e il riconoscimento legale, a
norma degli artt. 3 e 6 della legge n. 86 del 1942, e requisito di
validità dello stesso contratto di lavoro.

Il giudice di merito ha tenuto
conto della eccezione, introdotta dalla convenuta al momento della costituzione
in giudizio, della nullità del rapporto fondata sull’assenza della detta
abilitazione. Tale eccezione non costituisce violazione del principio di
immutabilità nella causa del licenziamento, facendosi con essa valere non un
fatto diverso da quello contestato e costituente, nella prospettazione, una
diversa ragione di legittimità del licenziamento, bensi’ la mancanza dei
presupposti per l’applicabilità stessa delle norme di tutela invocate dalla
controparte, applicabilità che, del resto, avrebbe dovuto comunque esser
verificata dal giudice. Ovviamente, la nullità o no del rapporto è questione
che esula dalla disponibilità delle parti, sicchè non ha rilievo la
circostanza dell’intervenuto recesso per giustificato motivo, che la ricorrente
vorrebbe veder valorizzata al fine di contestare l’esatto giudizio di nullità
del rapporto, espresso dal giudice di merito, sull’assunto che la sua validità
sarebbe stata implicitamente riconosciuta dalla controparte per il fatto stesso
di esser receduta. Con il secondo motivo di ricorso, denunziando violazione e
falsa applicazione dell’art. 2126 c.c. della legge n. 604 del 1966,
in riferimento all’articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la ricorrente
addebita alla sentenza impugnata di non aver considerato che nel caso di
rapporto di lavoro nudo alla lavoratrice sono precluse le azioni dirette ad
ottenere la conservazione del posto di lavoro ma non quelle volte conseguire il
risarcimento del danno. Erroneamente quindi il tribunale aveva negato il
risarcimento del danno nella misura minima prevista dall’articolo 18 della
legge n. 300 del 1970
. Il motivo è infondato.

Al riguardo, come deciso da
questa Corte in fattispecie analoga, riguardante il rapporto di praticantato
giornalistico nullo perchè svoltosi in difetto di formale iscrizione nel
registro dei praticanti (Cass. 21 maggio 2002, n. 7461) deve infatti affermarsi
che l’attività svolta dalla A. benchè produttiva di effetti per il tempo in
cui il suo rapporto ha avuto esecuzione, conformemente alle previsioni
dell’art. 2126 c.c.
come non puo’ dar luogo a reintegrazione in caso di
dedotta illegittimità della risoluzione del rapporto, stante la nullità dello
stesso, non è idonea ad assicurare l’applicazione dell’invocato articolo 18
legge n. 300 del 1970
(attinenti ad una fattispecie tipica disciplinata dal
legislatore con riferimento all’illegittimo recesso del datore di lavoro v. in
proposito Cass. S.U. 8 ottobre 2002, n. 14381).

In conclusione, il ricorso deve
essere rigettato. Nulla per le spese dal momento che l’intimato non ha svolto
attività difensiva.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 29 ottobre 2003.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2004.

 

https://www.litis.it

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