Sanzionabili i genitori che sottraggono i figli all’obbligo delle vaccinazioni. Cassazione Civile Sezione I Sentenza n. 5877 del 24/03/2004


I genitori che non sottopongono i figli minori alle
vaccinazioni obbligatorie sono sanzionabili in via amministrativa in quanto
l’obbligo di vaccinazione è finalizzato alla tutela della salute collettiva, in
conformità al precetto costituzionale dell’art. 32 della Costituzione che
tutela il diritto alla salute. (Litis.it 13 Maggio 2004)


Suprema Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, sentenza n.5877/2004


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza a verbale, pronunciata in data 26 settembre 2000, il giudice di
pace di Vicenza rigettava l’opposizione proposta da F. R. e M. K. avverso
l’ordinanza ingiunzione con la quale era stata loro applicata la sanzione
amministrativa per non avere sottoposto il figlio minore alle vaccinazioni
obbligatorie.

Il Giudice escludeva che risultasse correttamente invocata nella fattispecie

l’esimente dell’avere agito
in stato dí necessità , di cui all’art. 4 della legge n. 689 del 1981 [1]
,
in quanto in base all’art.
54 c.p.[2]
, applicabile in mancanza di una diversa definizione dello
stato di necessità contenuta nella citata legge, lo stato di necessità postula
l’attualità del pericolo e non è quindi configurabile, come nella specie, in
relazione ad un pericolo futuro. Nè poteva ravvisarsi l’esimente putativa, e
cioè il convincimento di trovarsi in uno stato di necessità, richiedendo,
questa, non il solo stato d’animo dell’agente, ma la presenza di fatti concreti
che siano comunque tali da giustificare l’erronea persuasione di trovarsi in una
situazione di necessità.

Il giudice riteneva poi corretta la procedura sanzionatoria applicata, perchè
rispettosa delle norme di cui all’art. 18 della legge n. 689 del 1981, e cio’
anche per il quantum della sanzione, e manifestamente infondata l’eccezione di
incostituzionalità, non essendo sindacabile, sotto il profilo della
legittimità costituzionale, la scelta legislativa di imporre l’obbligo di
vaccinazioni, poichè con tali scelte il legislatore, in attuazione dell’art. 32
Cost., ha contemperato l’interesse collettivo con quello individuale nella
tutela del diritto alla salute.

Avverso tale decisione, F. R. e M. K. propongono ricorso per cassazione affidato
a quattro motivi. Non si è costituito il Comune di Isola Vicentina.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, i ricorrenti deducono violazione dell’art. 23 della legge
n. 689 del 1981, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.. Il giudice,
all’udienza del 19 settembre 2000, dopo che le parti avevano precisato le
conclusioni e discusso la causa, anzichè dare immediata lettura del
dispositivo, aveva rinviato la causa solo per tale incombente all’udienza del 26
settembre 2000, e cio’ in violazione dell’art. 23, ultimo comma, della citata
legge n. 689 del 1981, il quale invece impone che il giudice dia lettura del
dispositivo immediatamente dopo la discussione della causa.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha chiarito che nel procedimento di opposizione a sanzione
amministrativa ex art. 23 della legge n. 689 del 1981, quale è quello di
specie, la lettura del dispositivo della sentenza in udienza successiva a quella
della discussione della causa non determina nullità della decisione in quanto
non preclude all’atto di raggiungere il suo scopo, nè d’altro canto si traduce
in una violazione insanabile dei diritti di difesa, ma costituisce una mera
irregolarità con riguardo alla prevista concentrazione delle attività di
discussione e decisione della causa; e cio’ diversamente dall’ipotesi di omessa
lettura in udienza del dispositivo della sentenza, che determina invece nullità
della sentenza stessa (Cass., 6 luglio 1999, n. 7011; in senso analogo, Cass.,
26 luglio 1996, n. 6777).

Orbene, poichè gli stessi ricorrenti affermano che il Giudice di pace,
all’esito della discussione, ha rinviato la causa ad una successiva udienza per
la lettura del dispositivo e non contestano che, in detta udienza, il
dispositivo sia stato letto, deve escludersi che si sia verificata la denunciata
nullità.

Con un secondo motivo, i ricorrenti deducono violazione dell’art. 4 della legge
24 novembre 1981, n. 689, nonchè insufficienza della motivazione su un punto
decisivo della controversia. Ad avviso dei ricorrenti, il giudice avrebbe errato
nell’escludere la sussistenza, nella specie, dello stato di necessità, in
quanto se essi avessero vaccinato il figlio lo avrebbero comunque esposto ad un
imminente pericolo di danno grave alla salute, evitabile soltanto sottraendolo
alle vaccinazioni. In particolare, poi, il timore per le conseguenze delle
vaccinazioni era generato dal fatto che la figlia della sorella del ricorrente
F. era stata colpita da encefalopatia a seguito della somministrazione di
vaccini obbligatori. Ai fini della configurabilità dello stato di necessità,
del resto, sarebbe ininfluente il fatto che le complicanze da vaccino siano
trascurabili in termini percentuali, in quanto una pur minima possibilità di
conseguenze nocive della salute dei singoli esiste, tanto che in famiglia si era
già verificata una simile evenienza dannosa. Il Giudice di pace avrebbe errato
altresi’ nell’escludere l’esistenza della esimente putativa, in quanto non
avrebbe in alcun modo considerato il precedente caso di encefalopatia
verificatosi in famiglia che invece giustificava il loro comportamento, ispirato
dalla premura nei confronti della salute del figlio. In sostanza, sarebbe
sufficiente l’erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità
da parte del trasgressore, che darebbe luogo ad un errore sul fatto non punibile
perchè non determinato da colpa. In proposito, i ricorrenti invocano
l’applicazione della disposizione di cui all’art. 530, comma 3, c.p.p., ai sensi
della quale il giudice pronunzia sentenza di assoluzione anche quando la
sussistenza della causa di esclusione della responsabilità non sia pienamente
dimostrata, trattandosi di principio che dovrebbe operare anche per le
violazioni depenalizzate; ai sensi dell’art. 23, comma dodicesimo, poi, il
giudice dovrebbe accogliere l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti
della responsabilità dell’opponente.

Anche tale motivo è infondato.

Occorre premettere che questa Corte ha affermato che, ai fini dell’accertamento
della sussistenza o meno delle cause di esclusione della responsabilità in tema
di sanzioni amministrative, previste dall’art. 4 della legge n. 689 del 1981, in
mancanza di ulteriori precisazioni, occorre fare riferimento alle disposizioni
che disciplinano i medesimi istituti nel diritto penale e segnatamente, per
quanto concerne lo stato di necessità, all’art. 54 cod. pen. (Cass., 20
novembre 1985, n. 5710; Cass., 2 ottobre 1989, n. 3961; Cass., 25 maggio 1993,
n. 5866, in motivazione; Cass., 12 maggio 1999, n. 4710; Cass., 12 luglio 2000,
n. 9254; Cass., 5 marzo 2003, n. 3254). Si è altresi’ ritenuto che sia idonea
ad escludere la responsabilità anche la supposizione erronea degli elementi
concretizzanti lo stato di necessità, e cioè di una situazione concreta che,
ove esistesse realmente, integrerebbe il modello legale dello stato di
necessità; e cio’ in quanto l’art. 3, secondo comma, della legge n. 689 del
1981 esclude la responsabilità quando la violazione è commessa per errore sul
fatto, ipotesi questa nella quale rientra anche l’erroneo convincimento della
sussistenza di una causa di giustificazione, il cui onere probatorio grava su
colui che invochi l’errore (Cass., 20 novembre 1985, n. 4710, cit.; Cass., 25
maggio 1993, n. 5866, cit.; Cass., 12 maggio 1999, n. 4710, cit., la quale fa
discendere l’ammissibilità, anche in tema di illecito amministrativo, delle
esimenti putative dall’art. 59 cod. peri., a norma del quale "se l’agente
ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste
sono sempre valutate a favore di lui").

Orbene, la sentenza impugnata si è attenuta a tali principi, sia allorquando ha
affermato che per la individuazione degli elementi costitutivi dello stato di
necessità deve farsi riferimento alla definizione posta dall’art. 54 cod.
peri., e ha ritenuto di dover verificare la sussistenza della necessità di
salvare sè o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, sia
allorquando ha valutato la condotta degli opponenti nella prospettiva della
esimente putativa, affermando che cio’ che rileva non è lo stato d’animo
dell’agente, ma la presenza di fatti concreti che siano comunque tali da
giustificare l’erronea persuasione di trovarsi in una situazione di necessità.

Deve quindi escludersi il denunciato vizio di violazione di legge, risultando le
affermazioni contenute nella sentenza impugnata del tutto coerenti con i
principi enucleati dalla giurisprudenza di questa Corte nella interpretazione
degli articoli 3 e 4 della legge n. 689 del 1981.

Residua quindi il denunciato vizio di insufficiente motivazione su un punto
decisivo della controversia. In proposito, occorre rilevare che il Giudice di
pace ha ritenuto che lo stato di necessità postula che il pericolo sia presente
quando il soggetto agisce e sia imminente il danno che ne possa derivare, non
potendosi configurare l’esimente in questione in relazione ad un danno futuro,
tanto più quando, come nel caso delle vaccinazioni obbligatorie, il pericolo di
gravi complicanze risulti del tutto trascurabile. Che le vaccinazioni
obbligatorie possano essere fonte di pericoli per le persone che ad esse sono
sottoposte, è circostanza che puo’ darsi per acquisita, posto che, da un lato,
la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale della
legge 4 febbraio 1966, n. 51 (Obbligatorietà della vaccinazione
antipoliomielitica), nella parte in cui non prevede, a carico dello Stato,
un’equa indennità per il caso di danno derivante, al di fuori dell’ipotesi di
cui all’art. 2043 cod. civ., da contagio o da altra apprezzabile malattia
causalmente riconducibile alla vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica,
riportato dal bambino vaccinato e da altro soggetto a causa dell’assistenza
personale diretta prestata al primo (sent. n. 307 del 1990); dall’altro, il
legislatore ha dettato un’apposita disciplina volta ad indennizzare proprio i
soggetti danneggiati dalle vaccinazioni obbligatorie (legge 25 febbraio 1992, n.
210, sulla quale v. Corte cost., sent. n. 118 del 1996).

La motivazione della sentenza impugnata, dunque, non puo’ ritenersi
insufficiente, giacchè ha riconosciuto l’esistenza dei rischi derivanti da
vaccinazioni obbligatorie, ma li ha ritenuti non attuali e statisticamente non
apprezzabili. Nè la denunciata insufficienza puo’ ravvisarsi in cio’ che il
Giudice non avrebbe apprezzato le circostanze di fatto addotte dagli opponenti a
giustificazione del proprio rifiuto di sottoporre il figlio minore alle
vaccinazioni obbligatorie, giacchè la documentazione prodotta risulta essere
stata presa in considerazione dal giudice e da questi ritenuta inidonea ad
integrare l’erronea convinzione di trovarsi in uno stato di necessità. Ogni
valutazione di questa Corte si risolverebbe dunque in un diverso apprezzamento
di circostanze di fatto e di documenti acquisiti nel giudizio di merito,
peraltro non integralmente riprodotti nel ricorso, in violazione del principio
di autosufficienza di tale atto, il che deve ritenersi inammissibile in sede di
legittimità. Del resto, che la prova del pregiudizio potenzialmente derivante
al minore dalla sottoposizione alle vaccinazioni obbligatorie debba essere
desunta da una particolare condizione sanitaria del soggetto, è stato ritenuto
da Cass., 4 marzo 1996, n. 1653, sia pure ai diversi fini della adozione dei
provvedimenti di cui all’art. 333 cod. civ..

Con il terzo motivo, i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 11 della legge
n. 689 del 1981, nonchè difetto o insufficienza di motivazione su un punto
decisivo. La sentenza impugnata violerebbe la citata disposizione in quanto il
giudice si sarebbe limitato a sostenere la correttezza della sanzione pecuniaria
irrogata nel quantum, senza aggiungere altro al riguardo; l’art. 11 invece
dispone che nel determinare la sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla
legge tra un limite minimo e un limite massimo si ha riguardo alla gravità
della violazione e ad altri criteri, configurando cosi’ un obbligo di
motivazione per la irrogazione di una sanzione in misura superiore al minimo.
Nella specie, le sanzioni previste erano da lire 60.000 a lire 300.000 per la
violazione delle leggi n. 292 del 1963 e 891 del 1939 (antitetanica e
antidifterica); fino a lire 300.000 per la violazione della legge n. 51 del 1966
(antipolio); da lire 100.000 a lire 500.000 per la violazione della legge n. 165
del 1991 (antiepatite B), sicchè la sanzione minima applicabile era di lire
172.000. Il Giudice si è invece limitato a confermare la sanzione irrogata
dall’amministrazione senza fornire alcuna motivazione ai riguardo, mentre
sarebbe stato suo preciso onere quello di verificare la conformità alla legge
dei criteri in base ai quali la quantificazione della sanzione è stata
effettuata dall’amministrazione e quindi commisurare la sanzione alla effettiva
entità della violazione.

Il motivo è infondato.

Va al riguardo ricordato che ove la norma indichi un minimo ed un, massimo della
sanzione pecuniaria spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l’entità
entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto,
globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi. Peraltro il
giudice non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel
procedere a detta determinazione, nè la Corte di Cassazione puo’ censurare la
statuizione adottata ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso
della motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta; ove poi
l’infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano indurre a
maggiore o minor rigore, è da ritenere corretto il riferimento alla misura
deducibile dall’art. 16 della legge n. 689 del 1981, che prevede il pagamento in
misura ridotta pari alla terza parte del massimo edittale o, se più favorevole,
al doppio del minimo (Cass., 4 novembre 1998, n. 11054; in senso conforme, Cass.,
10 dicembre 1996, n. 10976; Cass., 22 giugno 2001, n. 8532). Del resto, come
questa Corte ha già chiarito, poichè nel procedimento di opposizione a
sanzione amministrativa pecuniaria la motivazione dell’ordinanza ingiunzione in
ordine alla concreta determinazione della sanzione non assume rilievo,
risolvendosi semplicemente nell’esposizione dei criteri seguiti dall’autorità
ingiungente per pervenire alla liquidazione della somma pretesa, il giudice
dell’opposizione, investito della questione relativa alla congruità della
sanzione, non è chiamato propriamente a controllare la motivazione dell’atto
sul punto ma a determinare la sanzione applica

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