Revoca e sostituzione del difensore -; Richiesta di rinvio – Valutazione del legittimo impedimento. Cassazione Penale Sentenza. n. 14439 del 24/03/2004

La tardività della
richiesta di rinvio, non giustificabile con la revoca e sostituzione in extremis
del difensore dell’imputato, nei confronti del quale e del cui difensore
originario, domiciliatario, erano stati regolarmente espletati i preliminari
incombenti relativi alla instaurazione del contraddittorio, non obbliga il
giudice di merito ad alcun rinvio del giudizio allorchè l’istanza non sia
conforme ai dettami elaborati dalla costante giurisprudenza di legittimità
perchè l’impedimento possa considerarsi effettivamente legittimo (v. per tutte,
S.U. 24 aprile 1992 n. 4708 e, per quanto attiene in particolare alla
possibilità di sostituzione, Sez. 1° n. 4088/94, sez. 4° n. 4339/97)  (Litis.it,
14 Maggio 2004)

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Cassazione Penale Sentenza. n. 14439 del
24/03/2004


Svolgimento e motivi della decisione

Con sentenza in data 22
settembre 1999 il Pretore di Genova dichiaro’ V.S., nella qualità di legale
rappresentante di una s.n.c esercente attività imprenditoriale, colpevole del
p. e p. dagli art. 81 c.p., cpv. e art. 2 L. n. 638 del 1983, per
l’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle
retribuzioni erogate ai propri dipendenti nei mesi di settembre e aprile del
1997, e lo condanno’ alla pena di m. 3 di reclusione e L. 1000.000 di multa,
oltre al pagamento delle spese processuali. Tale decisione, al l’esito
dell’appello dell’imputato, veniva confermata con la sentenza in epigrafe,
avverso la quale lo S., a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per
Cassazione.

L’impugnazione è affidata ad un
unico motivo, deducente plurima violazione di norme processuali stabilite a pena
di nullità, inficiante il giudizio di secondo grado.

Si lamenta in particolare che,
nonostante l’imputato avesse revocato l’originario difensore di fiducia e
nominato uno nuovo, l’istanza di quest’ultimo, di rinvio del giudizio per
documentata "impossibilità a comparire", non era stata presa in considerazione,
ritenendosi ancora in vigore la precedente nomina ed il giudizio, dopo la nomina
di un difensore di ufficio, era proseguito in una successiva udienza, previo
avviso alle sole parti presenti.

Per di più, l’estratto
contumaciale della sentenza di secondo grado era stato invalidamente notificato
presso il solo precedente difensore, revocato, senza tenersi conto della nuova
nomina con contestuale elezione di domicilio.

Tanto premesso, osserva la Corte
che l’ultima censura (che avrebbe potuto comportare, in caso di accoglimento, l’ammissibilità
di un eventuale ricorso apparentemente tardivo) è priva di rilevanza,
considerato nella specie l’impugnazione risulta tempestivamente depositata (in
data 16 aprile 2003, 30° giorno successivo alla notifica dell’estratto
contumaciale avvenuta il 17 marzo 2003) dal secondo difensore e domiciliatario
dell’imputato, anche in riferimento alla data della contestata notifica; sicchè,
essendo stata utilmente esercitata la facoltà processuale, cui è preordinato
l’incombente ex art. 548 c.p.p., comma 3, la questione è ormai superata,
essendo stato anche l’imputato, attraverso la mediata conoscenza (equipollente
alla consegna della copia del provvedimento) della decisione, appresa in tempo
utile dal domiciliatario suddetto, posto in condizione di esercitare, a sua
volta, l’autonoma facoltà di impugnazione.

Quanto alle rimanenti, che per
la natura processuale comportano l’esame diretto degli atti del giudizio di
secondo grado, si rileva che: a) il decreto di citazione per il giudizio di
appello, fissato per l’udienza del 30 gennaio 2003, fu regolarmente notificato,
nei termini di rito, allo S., presso il suo difensore domiciliatario avv. Alfio
Bella, unitamente a quest’ultimo (fl. 4);

b) con dichiarazione depositata
nella cancelleria della Corte d’Appello di Genova il 29 gennaio 2003 lo S.
nomino’, previa revoca di quello precedente, un nuovo difensore, in persona
dell’avv. Riccardo Pedullà, eleggendo domicilio presso il medesimo (fl. 7);

c) con istanza depositata in
pari data il nuovo difensore chiese un rinvio del giudizio, adducendo e
documentando un proprio precedente e prioritario impegno professionale (fl. 6, 8
e segg.);

d) all’udienza del 30 gennaio
2003, assenti sia il primo, sia il secondo difensore, nonchè l’imputato, questi
fu, previa nomina di un difensore di ufficio, dichiarato contumace; quindi, su
istanza del difensore di ufficio, che aveva insistito nella richiesta di rinvio,
la corte rinvio’ il giudizio all’udienza dell’11 febbraio 2003 oralmente "dando
avviso alle parti" (fl. 11);

e) alla successiva udienza
dell’11 febbraio 2003, persistendo la contumacia dell’imputato e l’assenza dei
difensori da lui nominati, il giudizio fu definito, previa nomina di un nuovo
difensore di ufficio (fl. 13).

Tanto premesso, osserva la Corte
che il ricorso è privo di fondamento, considerato che la palese tardività
della richiesta di rinvio, non giustificabile con la revoca e sostituzione in
extremis (tale da non consentire la tempestiva adozione di provvedimenti di
differimento) da parte dell’appellante imputato, nei confronti del quale e del
cui difensore originario, domiciliatario, erano stati regolarmente espletati i
preliminari incombenti relativi alla instaurazione del contraddittorio, non
obbligava la corte di merito ad alcun rinvio del giudizio, non essendo l’istanza
(oltre tutto non precisante l’assoluta impossibilità del nuovo difensore a
nominare un sostituto ai sensi dell’art. 102 c.p.p.) conforme ai dettami
elaborati dalla costante giurisprudenza di legittimità (v. per tutte, S.U. 24
aprile 1992 n. 4708 e, per quanto attiene in particolare alla possibilità di
sostituzione, Sez. 1° n. 4088/94, sez. 4° n. 4339/97) perchè l’impedimento
potesse considerarsi effettivamente legittimo. Correttamente, pertanto, si è
provveduto alla nomina di un difensore di ufficio ed alla dichiarazione di
contumacia dell’imputato, regolarmente citato e non comparso, senza addurre
alcun personale impedimento; altrettanto correttamente il rinvio in prosieguo,
non dovuto ma accordato per evidenti motivi di opportunità, è stato comunicato
oralmente(v. art. 148 c.p.p., comma 5) al difensore di ufficio presente,
che in quella udienza rappresentava, quale sostituto (v. art. 97 c.p.p.,
comma 4 in rei. art. 102 c.p.p.) quello di fiducia, nonchè l’imputato
contumace (v. art. 484 c.p.p., in rel. art. 420-quater c.p.p.,
comma 2).

Il ricorso va, pertanto, respinto, con condanna
del ricorrente alle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

Cosi’ deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il
17 febbraio 2004.

Depositato in Cancelleria il
24 marzo 2004

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