La pensione di invalidità può essere convertita in pensione di vecchiaia. Cassazione Civile Sezioni Uniti Sentenza n. 8433 del 04*05/2004


Nel nostro ordinamento non esiste un principio
generale di immutabilità del titolo della prestazione pensionistica


            Maria P. titolare di
pensione di invalidità dal 1977 ha maturato, nel novembre del 1998, i requisiti
per la pensione di vecchiaia, di importo superiore a quello della pensione di
invalidità. Ella ha chiesto all’INPS di sostituire la pensione di vecchiaia a
quella di invalidità. L’INPS ha respinto la domanda, sostenendo l’immutabilità
del titolo della pensione. Ne è seguito un giudizio davanti al Tribunale di
Alessandria che ha dichiarato il diritto di Maria P. alla trasformazione della
pensione ed ha condannato l’INPS al pagamento delle differenze maturate con
effetto dal novembre 1998. Questa decisione è stata confermata dalla Corte di
Appello di Torino che ha ritenuto operante nell’ordinamento previdenziale il
principio della mutabilità del titolo della pensione, desumibile dall’art. 1,
comma 10, della legge 12 giugno 1984 n. 222. L’INPS ha proposto ricorso per
cassazione censurando la sentenza della Corte di Appello di Torino, per
violazione di legge. Il ricorso è stato assegnato alle Sezioni Unite Civili
perchè nell’ambito della Sezione Lavoro della Suprema Corte si era determinato
un contrasto di giurisprudenza; alcune decisioni avevano escluso la possibilità
della conversione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia; altre,
più recenti, l’avevano ammessa. Le Sezioni Unite (sentenza n. 8433 del 4 maggio
2004, Pres. Corona, Rel. Miani Canevari) hanno rigettato il ricorso, in quanto,
ritenendo valido il secondo orientamento, hanno escluso l’esistenza, nel vigente
ordinamento di un principio generale di immutabilità del titolo della
prestazione pensionistica.
            Nel sistema previdenziale ” ha osservato la Corte ” il
trattamento per l’invalidità e la pensione di vecchiaia risultano accomunati
nella previsione degli artt. 45 r.d.l. n. 1827/1935, 2 e 9 r.d.l. n. 636/1939 e,
collegati, sul piano sistematico, dal rilievo della natura del rischio protetto,
che per entrambe riguarda la perdita della capacità di lavoro; ad esso
corrispondono ” in relazione ad un’unica posizione assicurativa ” le esigenze
sociali di protezione dallo stato di bisogno tipizzate nelle diverse fattispecie
pensionistiche, che in attuazione del medesimo precetto dell’art. 38 Cost.
garantiscono il diritto dei lavoratori a mezzi adeguati alle loro esigenze di
vita per i casi di invalidità e vecchiaia.

 

Fonte:
http://www.legge-e-giustizia.it/

 

Vedi anche:



– Stefano Evangelista: Da invalidità a vecchiaia, le pensioni possono cambiare.
Parola delle Sezioni unite
nella sezione "Commenti"

 

https://www.litis.it

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