La responsabilità del conducente di uno scuolabus si estende anche all’attraversamento della strada, in assenza dei genitori Cassazione Civile Sezione Terza Sentenza n. 4359 del 03/04/2004
Nel caso di accompagnamento di studenti
minorenni a mezzo di scuolabus, il fatto che la conduzione del minore dalla
fermata del veicolo alla propria abitazione competa ai genitori o ai soggetti da
loro incaricati non esime gli addetti al servizio di accompagnamento, quando
alla fermata dello scuolabus non sia presente nessuno dei soggetti predetti, dal
dovere di adottare tutte le necessarie cautele suggerite dalla ordinaria
prudenza in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo, tra le
quali va inclusa quella di curare l’assistenza del minore nell’attraversamento
della strada. (Litis.it, 18 maggio 2004)
Cassazione Civile Sezione Terza Sentenza n. 4359 del 03/04/2004
CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE
SENTENZA
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 9 luglio 1988 O.R. e R.T., nella loro
qualità di genitori e legali rappresentanti della minore K. R. (nata il 23
luglio 1975), convenivano davanti al Tribunale di Pordenone il Comune di San
Vito al Tagliamento e B.A., dipendente comunale, chiedendone la condanna
solidale al pagamento della somma di lire 7.000.000 (oltre rivalutazione ed
interessi) dovuta quale risarcimento del danno (patrimoniale, biologico e
morale) patito dalla figlia a seguito dell’incidente stradale avvenuto il 19
aprile 1986, allorquando ella fatta scendere, al previsto punto di fermata, dal
minibus utilizzato per il servizio di trasporto dei minori della scuola
elementare, nonostante ivi non ci fosse nessuno ad attenderla era stata
travolta, nell’attraversamento della strada, da una autovettura, riportando
plurime lesioni personali dalle quali erano derivati una inabilità di 40 giorni
e postumi permanenti nell’ordine di tre punti di invalidità.
Costituitisi i due convenuti, il Tribunale adito,
con la sentenza depositata il 6 agosto 1996, rigettava la domanda.
K. R. (divenuta nel frattempo maggiorenne) proponeva appello. Costituitisi i due
appellati con separate comparse, la Corte di appello di Trieste, con la sentenza
depositata il 3 marzo 2000, riformava la sentenza di primo grado, ravvisando la
responsabilità del Comune (gestore del servizio di trasporto dei minori) e
della A. (accompagnatrice incaricata) per la "mancata assistenza alla R. K.
nella fase di attraversamento della via Murano", ove il minibus si era fermato
per fare discendere la R., la quale abitava all’inizio diva Tolmezzo, posta sul
lato Opposto di via Murano. In ordine all’entità dei danni, la Corte di appello
liquidava alla R. il solo danno biologico per l’invalidità temporanea totale di
30 giorni e per i postumi permanenti (nell’ordine del 2-3%), escludendo la
sussistenza del danno patrimoniale e del danno morale.
Avverso la sentenza della Corte di appello il
Comune di San Vito al Tagliamento ha proposto ricorso per cassazione, deducendo
due motivi, a cui K. R. ha resistito con controricorso e ricorso incidentale,
notificato anche, il 2 novembre 2000, a B.A., la quale non ha svolto attività
difensiva davanti a questa Corte. La ricorrente incidentale ha presentato
memoria.
Motivi della decisione
1. Il ricorso principale ed i’l ricorso incidentale vanno riuniti, essendo stati
proposti avverso la medesima sentenza (articolo 335 Cpc).
2. E’ logicamente prioritario l’esame del ricorso
principale del Comune, con i cui due motivi si contesta la responsabilità del
Comune stesso
3. Con il primo motivo il ricorrente principale,
deducendo "violazione di legge ed omessa ed insufficiente motivazione su un
punto decisivo della controversia", sostiene che la responsabilità dell’autista
e dell’assistente in materia di trasporto di bambini con il c.d. scuolabus
sussista soltanto per le fasi del trasporto, ivi comprese quelle preparatorie ed
accessorie di salita e discesa dal veicolo, ma non anche per quelle situazioni
di pericolo che si determinino nelle fasi successive al trasporto, e quindi
nell’attraversamento della strada da parte del minore dopo che egli sia disceso
dallo scuolabus (salvo che siano stati assunti impegni ulteriori, che non vi
sono stati nel caso di specie). A suo favore il ricorrente fa richiamo a due
sentenze di questa Corte in sede penale (10201/87 e 9212/88).
Soggiunge che la sentenza della Cassazione civile (13125/97), che ha affermato
il principio opposto e che è stata richiamata dalla pronunzia impugnata, è
stata male interpretata dalla Corte di appello, la quale non ha indicato "le
specifiche circostanze di tempo e di luogo che avrebbero dovuto suggerite all’A.
di assistere la bambina nell’attraversamento della strada", tenuto conto delle
differenze di fatto tra la fattispecie decisa dalla sentenza 13125/97 ed il
presente caso.
4. Il motivo di ricorso è infondato.
Il ricorrente richiama pertinentemente due sentenze
della Cassazione penale (12201/87, Ciccocioppo, rv 176742 e 9212/88, Valerio, rv
179154) che hanno limitato la responsabilità del conducente di uno scuolabus
adibito al trasporto di bambini alle fasi del trasporto (ivi comprese quelle
preparatorie ed accessorie di salita e discesa dal veicolo), escludendo quindi
che tale responsabilità possa estendersi anche all’attraversamento della strada
da parte del minore sceso dal veicolo senza che vi sia qualcuno pronto a
prenderlo in consegna. Ma questo orientamento della giurisprudenza penale è
stato già motivatamente disatteso da questa Sezione con le sentenze 13125/97
(sulla quale si’ è fondata la pronunzia impugnata) e 2380/02. Il principio
affermato in sede civile, e condiviso da questo Collegio, è che, nel caso di
accompagnamento di studenti minorenni a mezzo di scuolabus, il fatto che la
conduzione del minore dalla fermata del veicolo alla propria abitazione competa
ai genitori o ai soggetti da loro incaricati non esime gli addetti al servizio
di accompagnamento, quando alla fermata dello scuolabus non sia presente nessuno
dei soggetti predetti, dal dovere di adottare tutte le necessarie cautele
suggerite dalla ordinaria prudenza in relazione alle specifiche circostanze di
tempo e di luogo, tra le quali va inclusa quella di curare l’assistenza del
minore nell’attraversamento della strada.
La sentenza impugnata ha ritenuto che circostanza
tale da rendere doverosa l’assistenza della minore R. nell’attraversamento della
strada che ella doveva compiere una volta scesa dal veicolo per recarsi alla sua
abitazione (che si trovava dall’altro lato della strada) fosse, nella
occasionale assenza di una persona incaricata di prenderla in consegna, l’età
della stessa, inferiore ad 11 anni, e tale quindi da non potere attraversare da
sola la strada, senza "pericolo" per la sua "incolumità fisica".
Non puo’, quindi, ritenersi che la sentenza
impugnata abbia interpretato il richiamato precedente di questa Sezione della
Corte in modo errato ovvero limitandosi alla sola massima, tenuto conto che il
caso precedentemente giudicato non presentava sostanziali differenze dalla
fattispecie qui decisa. Non assume rilievo, invero, la differenza di età del
minore (che, nel precedente caso, aveva sette anni), perchè il giudice del
merito ha ritenuto che anche per il minore di poco meno di anni undici era
pericoloso l’attraversamento della strada; nè è rilevante il fatto, segnalato
nel ricorso, che, nel precedente caso, il minore fu investito da un autoveicolo
che aveva superato lo scuolabus, mentre nel presente caso l’investimento è
stato causato da un autoveicolo che procede a in senso opposto, perchè la
situazione di pericolo (che si è addebitata agli addetti al servizio di
scuolabus di non avere evitato) è stata identificata nell’attraversamento della
strada da parte del minore lasciato a se stesso, non ostante l’età inidonea a
tale condotta.
5. Con il secondo motivo il ricorrente principale,
deducendo "omessa ed insufficiente motivazione", censura la ricostruzione del
fatto compiuta dalla sentenza impugnata, contestando che "su via Murano vi fosse
la piazzola" (ove lo scuolabus si è fermato per fare discendere la R.) e che
"l’attraversamento (scil: della strada da parte della minore) sia avvenuto
quando ancora l’autobus era fermo o partito da poco".
Il motivo di ricorso è infondato.
La sentenza impugnata ha ricostruito il fatto sulla
base della relazione dei carabinieri di San Vito al Tagliamento, accertando
motivatamente che la minore discese dallo scuolabus "in corrispondenza della
fermata sita nella via Murano, sul lato opposto a quello dove sbocca la via
Tolmezzo (al civico n. 2 della quale si trova la sua abitazione)" e che ella
attraverso’ "la carreggiata per portarsi sul lato opposto" della via Murano,
quando fu investita dall’autovettura di Vegnaduzzo Enrico, il quale transitava
su via Murano ed era "giunto all’altezza della via Tolmezzo (sita sulla sua
destra)".
Non rileva, poi, se l’autobus era o meno fermo o
partito da poco quando è avvenuto l’investimento della R., dato che la
responsabilità dei convenuti è stata affermata per avere lasciato senza
assistenza la minore R. discesa dallo scuolabus, la quale oveva attraversare la
strada (via Murano) per andare alla propria abitazione.
6. Ritenuto infondato il ricorso principale, con
cui si è contestata la responsabilità del Comune, occorre esaminare il ricorso
incidentale proposto dalla R. con cui si è censurato il diniego del danno
morale. La ricorrente osserva che è stato violato l’articolo 2059 Cc e che
manca la motivazione della sentenza impugnata.
Il motivo di ricorso è fondato.
In ordine al danno morale la Corte di
appello si è limitata ad osservare che "non si ravvisano i presupposti
richiesti dall’articolo
2059 c.c. per la
liquidazione del danno morale". Tale motivazione è generica, perchè non
precisa quali sono i presupposti ritenuti assenti dal giudice del merito, onde
essa si riduce ad una mera formula di stile inidonea ad esprimere la ratio
decidendi sul capo della domanda relativo al risarcimento del danno morale
subito dalla R. per il reato di lesioni personali colpose da lei sofferte.
L’esistenza del reato causativo del danno non
patrimoniale puo’ essere accertata, incidenter tantum, anche dal giudice civile,
onde non è ostativo al suo risarcimento il fatto che non vi sia stato un
processo penale a carico dei dipendenti o incaricati del Comune convenuto,
responsabili del fatto (Cassazione 2380/02). Va, inoltre, tenuto presente che,
come ha recentemente affermato la Corte costituzionale 233/03, l’interpretazione
conforme a Costituzione dell’articolo 2059 c.c. esige che il riferimento al
reato contenuto nell’articolo 185 Cp (che è uno dei "casi determinati dalla
legge" in cui trova applicazione la risarcibilità dei danni non patrimoniali
prevista dal citato articolo 2059) non sia limitata alla "ricorrenza di una
concreta fattispecie di reato", ma, più in generale, comprenda "una fattispecie
corrispondente nella sua oggettività all’astratta previsione di una figura di
reato", "con la conseguente possibilità che ai fini civili la responsabilità
sia ritenuta per effetto di una presunzione di legge".
7. In conclusione, mentre il ricorso principale va
respinto, va accolto il ricorso incidentale, con la conseguente cassazione della
sentenza impugnata nella parte in cui ha negato la sussistenza del danno non
patrimoniale. La causa va, percio’, rinviata ad altra sezione della Corte di
appello di Trieste, che giudicherà nuovamente sulla domanda dell’appellante R.
di risarcimento del danno non patrimoniale conformandosi al principio di diritto
espresso nel precedente § 6.
8. Il Comune, soccombente, va condannato a pagare
alla ricorrente R. le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in
dispositivo.
P.Q.M.
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