L’attivazione del sub-procedimento di dispensa dal servizio militare comporta che il termine di chiamata decorre dalla conclusione della procedura incidentale.Consiglio di Stato, IV, Sentenza n. 1690 29/03/2004
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L’attivazione del
sub-procedimento volto all’esame della domanda di dispensa dal servizio
militare (o di ammissione ad un servizio differenziato dal normale servizio
di leva) comporta la indisponibilità dell’interessato all’avviamento al
servizio medesimo fino alla conclusione del sub-procedimento stesso, con la
conseguenza che il termine di chiamata decorre dalla conclusione della
procedura incidentale.
Consiglio di Stato, IV,
29 marzo 2004, n. 1690
E P U B B L I C
A I T A L I A
N A
N.1690/2004
Reg. Dec.
N. 9001 Reg. Ric.
Anno 2003
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE IN FORMA SEMPLIFICATA
(Ex art. 9, legge. 21.7.2000, n. 205)
sul ricorso in appello N.R.G. 9001/2003,
proposto dal MINISTERO DELLA DIFESA, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
Generale dello Stato, con domicilio ope legis in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12;
contro
BARBUTO Lorenzo, rappresentato e difeso
dall’avv. Antonio Scuderi, elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio
dell’avv. Lodovico Visone, via degli Avignonesi, n. 5;
per l’annullamento, previa sospensiva,
della sentenza del Tribunale
Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli, Sez. II, n. 7847 del 26
giugno 2003;
Visto il ricorso in appello con i
relativi allegati;
Letta l’istanza di sospensiva
dell’efficacia della sentenza impugnata, contenuta nell’atto di appello;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto l’atto di costituzione in
giudizio della parte appellata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a
sostegno delle rispettive difese;
Relatore alla camera di consiglio del
15 dicembre 2003 il Consigliere Bruno Mollica;
Udito, altresi’, per la
parte appellante l’Avvocato dello Stato M. Russo;
Letto l’articolo 9 della
legge 21 luglio 2000, n. 205, che consente al Collegio di decidere la causa in
forma semplificata;
Rilevato che nella specie
sussistono i presupposti per l’immediata decisione dell’affare nel merito,
essendo stata altresi’ accertata la completezza del contraddittorio ed essendo
state a tal fine informate le parti presenti;
Rilevato che la sentenza di primo
grado è basata sull’assunto che, atteso il sistema normativo delineato dal
D.L.vo 30 dicembre 1997, n. 504,
l’incorporazione del coscritto debba avvenire entro il
termine perentorio di nove mesi decorrente dalla data a partire dalla quale lo
stesso è da considerare disponibile (nella specie, entro il 31 dicembre 2002,
decorrendo il termine dal 1° aprile 2002, mentre la cartolina impugnata in prime
cure prevede l’inizio del servizio di leva per il giorno 7 aprile 2003),
non assumendo rilevanza, a norma dell’art. 2964 Cod.Civ., cause di interruzione
o sospensione del termine medesimo;
Considerato che l’odierno
appellato ha presentato domanda di dispensa in data 12 agosto 2002 e che tale
domanda è stata respinta con decreto dirigenziale in data 5 febbraio 2003;
Considerato che, giusta
consolidate acquisizioni giurisprudenziali della Sezione sulla questione
oggetto di causa, deve ritenersi che l’attivazione del sub-procedimento volto
all’esame della domanda di dispensa dal servizio militare (o di ammissione ad
un servizio differenziato dal normale servizio di leva) comporti la
indisponibilità dell’interessato all’avviamento al servizio medesimo fino alla
conclusione del sub-procedimento stesso, con la conseguenza che il termine di
chiamata decorre dalla conclusione della procedura incidentale;
Ritenuto altresi’ che la
specialità del sistema normativo renda non compatibili con la fattispecie i
principi ex art. 2964 Cod.Civ., cui si correla l’analisi del primo giudice;
Ritenuto pertanto che,
decorrendo il (nuovo) termine di chiamata dal 5 febbraio 2003, correttamente
l’Amministrazione della Difesa ha incorporato il BARBUTO in data 7 aprile 2003;
Ritenuto, in conclusione,
che l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza
impugnata, deve essere respinto il ricorso di primo grado;
Ritenuto altresi’ che
sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio;
P.
Q. M.
Il Consiglio di Stato, in
sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello
proposto dal Ministero della Difesa avverso la sentenza del T.A.R. Campania, Napoli, Sez.
II, n. 7847/2003, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza
impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado da BARBUTO Lorenzo.
Compensa fra le parti le spese di
giudizio.
Ordina che la presente decisione sia
eseguita dall’Autorità amministrativa.
Cosi’ deciso in Roma, addi’ 15 dicembre
2003, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ” Sezione Quarta ” riunito
in camera di consiglio con l’intervento dei Signori:
Paolo
SALVATORE Presidente
Giuseppe
BARBAGALLO Consigliere
Antonino
ANASTASI Consigliere
Bruno
MOLLICA Consigliere, est.
Carlo
SALTELLI Consigliere
L’ESTENSORE IL
PRESIDENTE
IL
SEGRETARIO
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
29 marzo 2004
(art. 55,
L. 27.4.1982 n. 186)
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