Sanatoria edilizia: limiti e modalità applicative di Vanessa Boato e Guido Alberto Inzaghi
E’ il 31 luglio il termine ultimo per presentare le domande di
condono edilizio. Si protraggono tuttavia i dubbi di legittimità costituzionale
che gravano sulla sanatoria e che sono legati alla ripartizione delle competenze
fra Stato e Regioni. La sentenza nel merito da parte della Consulta, sulle molte
questioni sollevate dalla Regioni, prevista per l’11 maggio, è stata rinviata
di qualche settimana, mentre l’incertezza normativa sembra disincentivare le
adesioni alle sanatorie.
In attesa che si faccia chiarezza sulle sorti del provvedimento, vediamo in
sintesi, quali sono gli abusi sanabili e come fare.
Il nuovo condono edilizio consente di ottenere la sanatoria sulle opere abusive
costruite entro il 31 marzo 2003.
Gli interventi edilizi abusivi suscettibili di sanatoria sono sostanzialmente di
sei tipologie:
-
opere realizzate in
assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, non alle norme
urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici -
opere realizzate in
assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle
norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti
alla data del 2 ottobre 2003 -
opere di ristrutturazione
edilizia realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo
edilizio -
opere di restauro e
risanamento conservativo, realizzate in assenza o in difformità dal titolo
abilitativo nei centri storici -
opere di restauro e
risanamento conservativo, realizzate in assenza o in difformità dal titolo
abilitativo al di fuori dei centri storici -
opere di manutenzione
straordinaria, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo
edilizio e opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di
superficie o di volume.
Quanto ai termini di pagamento: sarà possibile pagare fino al
30 settembre ed al 30 novembre 2004, rispettivamente, la seconda e la terza rata
dell’oblazione e degli oneri concessori.
La domanda di sanatoria dovrà contenere l’attestazione del
versamento del 30% degli oneri concessori.
Una volta presentata la richiesta di sanatoria al Comune, sarà necessario
attendere l’esito del procedimento amministrativo, che deve chiudersi entro il
termine di 24 mesi dalla presentazione della domanda. Se, entro questo termine,
non arriva alcuna risposta dall’Amministrazione comunale, il condono puo’
considerarsi accordato.
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Fonte:
http://www.ipsoa.it/
Sullo stesso sito Ipsoa, vedi
anche:
SPECIALE NUOVO CONDONO
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