Articolo 1.
1. Il Governo
è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese
a:
a)
liberalizzare l’età pensionabile;
b)
eliminare progressivamente il divieto di cumulo tra
pensioni e redditi da lavoro;
c)
sostenere e favorire lo sviluppo di forme pensionistiche
complementari;
d)
rivedere il principio della totalizzazione dei periodi
assicurativi estendendone l’operatività anche alle ipotesi in cui si
raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi
presso cui sono accreditati i contributi.
2. Il
Governo, nell’esercizio della delega di cui al comma 1, fatte salve le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, previste dai relativi statuti, dalle norme di
attuazione e dal titolo V della parte II della Costituzione, si atterrà ai
seguenti princi’pi e criteri direttivi:
a)
individuare le forme di tutela atte a garantire la
correttezza dei dati contributivi e previdenziali concernenti il personale
dipendente dalle pubbliche amministrazioni;
b)
liberalizzare l’età pensionabile, prevedendo il preventivo
accordo del datore di lavoro per il proseguimento dell’attività lavorativa
qualora il lavoratore abbia conseguito i requisiti per la pensione di
vecchiaia, con l’applicazione degli incentivi di cui ai commi da 12 a 17 e
fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia di pensionamento di
vecchiaia per le lavoratrici, e facendo comunque salva la facoltà per il
lavoratore, il cui trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente
secondo il sistema contributivo, di proseguire in modo automatico la propria
attività lavorativa fino all’età di sessantacinque anni;
c)
ampliare progressivamente la possibilità di totale
cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi da lavoro dipendente e
autonomo, in funzione dell’anzianità contributiva e dell’età;
d)
adottare misure volte a consentire la progressiva
anticipazione della facoltà di richiedere la liquidazione del supplemento
di pensione fino a due anni dalla data di decorrenza della pensione o del
precedente supplemento.
e)
adottare misure finalizzate ad incrementare l’entità dei
flussi di finanziamento alle forme pensionistiche complementari, collettive
e individuali, con contestuale incentivazione di nuova occupazione con
carattere di stabilità, prevedendo a tale fine:
1) il
conferimento, salva diversa esplicita volontà espressa dal lavoratore, del
trattamento di fine rapporto maturando alle forme pensionistiche
complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
garantendo che il lavoratore stesso abbia una adeguata informazione sulla
tipologia, le condizioni per il recesso anticipato, i rendimenti stimati dei
fondi di previdenza complementare per i quali è ammessa l’adesione, nonchè
sulla facoltà di scegliere le forme pensionistiche a cui conferire il
trattamento di fine rapporto, previa omogeneizzazione delle stesse in
materia di trasparenza e tutela, e anche in deroga alle disposizioni
legislative che già prevedono l’accantonamento del trattamento di fine
rapporto e altri accantonamenti previdenziali presso gli enti di cui al
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, per titoli diversi dalla
previdenza complementare di cui al citato decreto legislativo n. 124 del
1993;
2)
l’individuazione di modalità tacite di conferimento del trattamento di fine
rapporto ai fondi istituiti o promossi dalle regioni, tramite loro strutture
pubbliche o a partecipazione pubblica all’uopo istituite, oppure in base ai
contratti e accordi collettivi di cui alla lettera a) del comma 1
dell’articolo 3 e al comma 2 dell’articolo 9 del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, nonchè ai fondi istituiti
in base alle lettere c) e c-bis) dell’articolo 3, comma 1, del
medesimo decreto legislativo, nel caso in cui il lavoratore non esprima la
volontà di non aderire ad alcuna forma pensionistica complementare e non
abbia esercitato la facoltà di scelta in favore di una delle forme medesime
entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del relativo
decreto legislativo, emanato ai sensi del comma 1 e del presente comma,
ovvero entro sei mesi dall’assunzione;
3) la
possibilità che, qualora il lavoratore abbia diritto ad un contributo del
datore di lavoro da destinare alla previdenza complementare, detto
contributo affluisca alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore
stesso o alla quale egli intenda trasferirsi ovvero alla quale il contributo
debba essere conferito ai sensi del numero 2);
4)
l’eliminazione degli ostacoli che si frappongono alla libera adesione e
circolazione dei lavoratori all’interno del sistema della previdenza
complementare, definendo regole comuni, in ordine in particolare alla
comparabilità dei costi, alla trasparenza e portabilità, al fine di
tutelare l’adesione consapevole dei soggetti destinatari; la rimozione dei
vincoli posti dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni, al fine della equiparazione tra
forme pensionistiche; l’attuazione di quanto necessario al fine di favorire
le adesioni in forma collettiva ai fondi pensione aperti, nonchè il
riconoscimento al lavoratore dipendente che si trasferisca volontariamente
da una forma pensionistica all’altra del diritto al trasferimento del
contributo del datore di lavoro in precedenza goduto, oltre alle quote del
trattamento di fine rapporto;
5) che la
contribuzione volontaria alle forme pensionistiche possa proseguire anche
oltre i cinque anni dal raggiungimento del limite dell’età pensionabile;
6) il ricorso
a persone particolarmente qualificate e indipendenti per il conferimento
dell’incarico di responsabile dei fondi pensione nonchè l’incentivazione
dell’attività di eventuali organismi di sorveglianza previsti nell’ambito
delle adesioni collettive ai fondi pensione aperti, anche ai sensi
dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
7) la
costituzione, presso enti di previdenza obbligatoria, di forme
pensionistiche alle quali destinare in via residuale le quote del
trattamento di fine rapporto non altrimenti devolute;
8)
l’attribuzione ai fondi pensione della contitolarità con i propri iscritti
del diritto alla contribuzione, compreso il trattamento di fine rapporto cui
è tenuto il datore di lavoro, e la legittimazione dei fondi stessi,
rafforzando le modalità di riscossione anche coattiva, a rappresentare i
propri iscritti nelle controversie aventi ad oggetto i contributi omessi
nonchè l’eventuale danno derivante dal mancato conseguimento dei relativi
rendimenti;
9) la
subordinazione del conferimento del trattamento di fine rapporto, di cui ai
numeri 1) e 2), all’assenza di oneri per le imprese, attraverso
l’individuazione delle necessarie compensazioni in termini di facilità di
accesso al credito, in particolare per le piccole e medie imprese, di
equivalente riduzione del costo del lavoro e di eliminazione del contributo
relativo al finanziamento del fondo di garanzia del trattamento di fine
rapporto;
10) che i
fondi pensione possano dotarsi di linee d’investimento tali da garantire
rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del trattamento di fine
rapporto;
11)
l’assoggettamento delle prestazioni di previdenza complementare a vincoli in
tema di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità analoghi a quelli
previsti per la previdenza di base;
f)
prevedere che i trattamenti pensionistici corrisposti da
enti gestori di forme di previdenza obbligatoria debbano essere erogati con
calcolo definitivo dell’importo al massimo entro un ann
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