Interessi per dilazione di pagamento – Se il percipiente non è residente si effettua la ritenuta a titolo d’imposta. Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Sentenza n. 6541 del 02/04/2004


In tema di imposte sui redditi, si deve effettuare
la ritenuta a titolo di imposta anche sugli interessi per dilazione di
pagamento, che siano percepiti da soggetto non residente in Italia e privo di
stabile organizzazione.

 


Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Sentenza n.
6541 del 02/04/2004


Svolgimento del processo

1.1. Il 27 luglio 2000, su
istanza della S.I. s.r.l., è notificato al M.d.f., presso l’Avvocatura generale
dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi 12, un ricorso per la cassazione della
sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano 30 settembre 1999, n
311/37/99, depositata il 26 ottobre 1999, che ha rigettato l’appello della
società contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di primo
grado di Corno 29 settembre 1995, n. 332/02/95, che aveva rigettato il ricorso
introduttivo della stessa società contro il silenzio rifiuto formatosi
sull’istanza di rimborso delle ritenute operate e versate a titolo di imposta
sugli interessi pagati per dilazione di pagamento di merci.

1.2. I fatti di causa sono i
seguenti:

– nel periodo d’imposta 1994 la
S.I. s.r.l. paga interessi per dilazione di pagamento, relativi a crediti per
fornitura di merci, a favore di una società residente in Austria, la S.I. GmbH,
priva di stabile organizzazione in Italia;

– in occasione di tali pagamenti
la società effettua la ritenuta del 15% prevista dall’art. 26 D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600
, e la versa all’Erario;

– il 21 ottobre 1999 la società
chiede ex art. 38.1 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il rimborso delle
ritenute effettuate e versate per lire 31.445.000, a suo giudizio indebitamente,
perchè non più dovute ex art. 6 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel
testo modificato dal D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito in L.
26 febbraio 1994, n. 133
;

– il silenzio rifiuto dell’A.f.,
formatosi sull’istanza di rimborso, è impugnato dalla società dinanzi alla
Commissione tributaria di primo grado di Como, che lo respinge con la sentenza
29 settembre 1995, n. 332/02/95;

– l’appello della società è,
poi, rigettato dalla Commissione tributaria regionale di Milano con la sentenza
ora impugnata in sede di legittimità.

1.3. La sentenza della
Commissione tributaria regionale di Milano 30 settembre 1999, n. 311/37/99,
oggetto del ricorso per Cassazione, è cosi’ motivata.

– ex art. 1.1. a) e art. 1.3
D.L. 30 dicembre 1993, n. 557
, convertito in L. 26 febbraio 1994, n. 133,
ed ex art. 6.2 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la normativa menzionata
dalla contribuente è applicabile soltanto ai residenti in Italia;

– al percettore degli interessi,
soggetto non residente, deve applicarsi l’art. 26, ultimo comma, D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600
, per cui è d’obbligo la ritenuta di imposta sugli
interessi, che non costituiscono redditi di capitale e che sono redditi di
impresa;

– tale distinzione è
ininfluente, perchè, in ogni caso, siano gli stessi interessi redditi di
capitale o redditi di impresa, sono interessi per dilazione di pagamento
corrisposti a società non residente e permane, quindi, l’obbligo della ritenuta
alla fonte a titolo di imposta.

2.1. La società ricorrente
sostiene la sua impugnazione con un solo, articolato motivo di censura.

2.2. La ricorrente conclude
chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata, con ogni conseguente
pronuncia di legge e con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.

3.1. Il M.d.f. resiste con
controricorso notificato il 20 ottobre 2000.

3.2. Il controricorrente
conclude chiedendo il rigetto del ricorso, con ogni consequenziale
provvedimento, anche in ordine alle spese di giudizio.

Motivi
della decisione

4.1. Con l’unico, articolato
motivo di impugnazione la società ricorrente denuncia la violazione e la falsa
applicazione dell’art. 26 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dell’art. 6
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e l’insufficiente e contraddittoria
motivazione su un punto decisivo della controversia.

4.2. La ricorrente sostiene, al
riguardo, che sarebbe errata la ragione, addotta dalla Commissione tributaria
regionale per sostenere l’applicazione dell’art. 26.5 D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600
, secondo la quale sarebbe irrilevante stabilire se gli
interessi per dilazione di pagamento siano redditi di capitale o redditi di
impresa, perchè in ogni caso essi sono stati corrisposti ad una società non
residente, alla quale non si applicherebbe l’art. 6 D.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917
, che avrebbe come destinatari solo residenti in Italia. In senso
contrario la ricorrente ritiene, da un lato, che l’art. 26, ultimo comma,
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
, opererebbe solo rispetto ai redditi di
capitale e, dall’altro, che gli interessi per dilazione di pagamento non
sarebbero considerati dall’art. 6 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,
redditi di capitale, salvo che – ma sarebbe ipotesi estranea alla fattispecie
oggetto di controversia in questo giudizio – essi non maturino su crediti
costituenti a loro volta redditi di capitale.

4.3. Il motivo è infondato.

Si consideri, al riguardo:

– che l’art. 26.5.1 D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600
, prevede che i soggetti che svolgono attività di
impresa "devono operare una ritenuta del 15% a titolo di acconto con obbligo di
rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli
contemplati nei commi precedenti redditi da obbligazioni e da conti correnti e
nell’art. 27 (dividendi)";

– che l’art. 26.5.2 D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600
, prevede, poi, che "Se i percipienti non sono
residenti nel territorio dello Stato la ritenuta è applicata a titolo d’imposta
… anche sugli interessi non costituenti reddito di capitale, esclusi quelli
pagati a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato".

Poichè nella controversia in
esame si discute di interessi su somme a pagamento dilazionato, che non hanno la
natura di redditi di capitale, ad essi si applica il regime delle ritenute
previste nel secondo periodo, e non nel primo periodo, del comma 5° dell’art. 26
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Inoltre, poichè gli interessi per
dilazione di pagamento sono stati pagati dalla società ricorrente a un soggetto
non residente nel territorio dello Stato italiano e privo, in esso, di una
stabile organizzazione, la ritenuta dev’essere effettuata a titolo di imposta,
come per l’appunto dispone l’art. 26.5.2 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,
anche se gli interessi non costituiscono reddito di capitale.

D’altra parte, l’art. 6.2.2
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
, aggiunto nel comma 2° dell’art. 6 dall’art.
1.1 a) D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito in L. 26 febbraio
1994, n. 133
, prevedendo che "… gli interessi per dilazione di pagamento
costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti
su cui tali interessi sono maturati", opera una qualificazione che lascia
immutato il regime delle ritenute ex art. 26.5.2 D.P.R. 29 settembre 1973, n.
600
, nel senso che anche sugli interessi non costituenti reddito di
capitale, come certamente sono gli interessi per dilazione di pagamento, che
siano percepiti da soggetto non residente in Italia e privo di stabile
organizzazione, si deve effettuare la ritenuta a titolo di imposta. In tal senso
ha deciso correttamente la Commissione tributaria regionale nella sentenza
impugnata.

5. Per le considerazioni sopra
illustrate il motivo d’impugnazione deve considerarsi infondato e,
conseguentemente, il ricorso dev’essere rigettato.

6. Le spese processuali relative
al giudizio di Cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura
indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e
condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al
giudizio di Cassazione per Euro 800,00, di cui Euro 700,00 per onorari, oltre
alle spese prenotate a debito.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio,
il 10 ottobre 2003.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2004


https://www.litis.it

Commento all'articolo

You May Have Missed