L. 11/05/ 2004, n.126 Interventi per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall’impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento

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Piccole limature per il decreto-legge che riguarda
il reintegro dei dipendenti pubblici che abbiano subito un procedimento
penale e poi siano stati prosciolti. La più grande novità della
conversione nella legge 11 maggio 2004, n.126 di queste misure riguarda le
forze armate e quelle di polizia ad ordinamento militare (come viene
specificato nell’allegato). Infatti, per esse la nuova legge, che è in
vigore dal 16 maggio, stabilisce che la permanenza in servizio non puo’ in
ogni caso superare il limite di età per il collocamento in congedo
permanente. Inoltre, se il ripristino in servizio od il prolungamento del
rapporto d’impiego incideranno sul limite di età previsto per ricoprire
certi ruoli o cariche, non sarà possibile la valutazione per un avanzamento
di grado o per l’assegnazione di una qualifica superiore. Tra l’altro, fino
alla pensione, la legge stabilisce che non abbiano più valore tutte le
promozioni avute durante il periodo di assenza forzata dal lavoro (congedo o
quiescenza) e che ne decadano tutti gli eventuali benefici economici,
compreso il decorso dell’ausiliaria. (19 maggio 2004)


 


LEGGE 11 maggio 2004, n.126 Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, recante interventi urgenti per i
pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall’impiego a causa di procedimento
penale, successivamente conclusosi con proscioglimento.


 

La Camera dei
deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.


1. Il

decreto-legge 16 marzo
2004, n. 66 [1]
, recante interventi urgenti per i pubblici
dipendenti sospesi o dimessisi dall’impiego a causa di procedimento penale,
successivamente conclusosi con proscioglimento, è convertito in legge con
le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.


2. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.


Data a Roma, addi’ 11 maggio 2004


CIAMPI


Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri


Mazzella, Ministro per la funzione pubblica


Visto, il Guardasigilli: Castelli


LAVORI PREPARATORI


Senato della Repubblica (atto n. 2841):


Presentato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri (Berlusconi) e dal Ministro per la funzione pubblica (Mazzella) il
17 marzo 2004.


Assegnato alla 1ª commissione (Affari
costituzionali), in sede referente, il 17 marzo 2004, con il parere delle
commissioni 2ª, 4ª, 5ª e Parlamentare per le questioni regionali.


Esaminato dalla 1ª commissione (Affari
costituzionali), in sede consultiva, sull’esistenza dei presupposti di
costituzionalità il 17 marzo 2004.


Esaminato dalla 1ª commissione il 24, 25, 30 e
31 marzo 2004.


Esaminato in aula il 1°, 6, 7 aprile 2004 e
approvato il 20 aprile 2004.


Camera dei deputati (atto n. 4903):


Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico
e privato), in sede referente, il 21 aprile 2004, con pareri del Comitato
per la legislazione e delle commissioni I, II, IV, V, VII, XII e
Parlamentare per le questioni regionali.


Esaminato dalla XI commissione il 22 e 27
aprile 2004.


Esaminato in aula il 27 aprile 2004 ed
approvato il 28 aprile 2004.


Avvertenza:


Il decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n.


64 del 17 marzo 2004.


A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla
presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.


Il testo del decreto-legge coordinato con la
legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa
stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 25.

Allegato

MODIFICAZIONI
APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 16

MARZO 2004, n. 66.


All’articolo
1 [2]
:


al comma 1, lettere a) ed e), dopo le parole:
"non lo ha commesso", sono inserite le seguenti: "o se il fatto non
costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato";


al comma 2, capoverso 57-bis, dopo le parole:
"non lo ha commesso", sono inserite le seguenti: "o se il fatto non
costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato";


al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Sono fatti salvi gli effetti delle domande presentate prima della
data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell’articolo 3,
comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350".


All’articolo
2 [3]
:


al comma 1, dopo la parola: "vigore", sono
inserite le seguenti: "della legge di conversione";


al comma 4:


al primo periodo, dopo le parole: "Per il
personale militare e delle forze di polizia,", sono inserite le seguenti:
"per il personale di cui all’articolo 7, primo comma, della legge 24 ottobre
1977, n. 801,";


al terzo periodo, dopo le parole: "Per il
collocamento in quiescenza d’ufficio", sono inserite le seguenti: "e per il
personale delle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare il
servizio non puo’ protrarsi oltre il limite di età per il collocamento in
congedo assoluto";


il quarto periodo è sostituito dal seguente:


"In caso di prolungamento, di ripristino del
rapporto di impiego e di riammissione in servizio del personale delle Forze
armate e di polizia, da considerare in soprannumero riassorbibile all’atto
della cessazione dal servizio dello stesso per qualsiasi causa, si applicano
le vigenti disposizioni di legge in materia di reclutamento, stato giuridico
ed avanzamento; non si dà luogo a valutazione ai fini dell’avanzamento al
grado o qualifica superiore per gli anni di prolungamento o di ripristino
del rapporto di impiego oltre il limite di età previsto per il ruolo e il
grado o qualifica di appartenenza e, fino al definitivo collocamento a
riposo, cessano di avere efficacia le promozioni conferite in conseguenza
del collocamento in congedo o in quiescenza e sono sospesi il relativo
trattamento economico e il decorso dell’ausiliaria";


dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:


"6-bis. I docenti dei policlinici universitari
sono reintegrati nelle funzioni ricoperte al momento della loro
sospensione".

 

 Fonte:

http://www.cittadinolex.kataweb.it/


https://www.litis.it

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