Ministero della Giustizia. DECRETO 08/04/2004, n. 127Criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati. (GU n. 115 del 18-5-2004)
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MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
DECRETO 8 Aprile 2004 , n. 127
Regolamento recante approvazione della delibera del Consiglio
nazionale forense in data 20 settembre 2002, che stabilisce i criteri
per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità
spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia
civile, penale, amministrativa, tributaria e stragiudiziale.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536, concernente
«Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni
disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal
decreto luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382»;
Visto l'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale
22 febbraio 1946, n. 170, recante «Aumento degli onorari di avvocato
e degli onorari e diritti di procuratore»;
Visto l'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051,
recante «Determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità
spettanti agli avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali in
materia civile»;
Visto il comma 3 dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1994, n. 585, concernente
«Regolamento recante l'approvazione della delibera del Consiglio
nazionale forense in data 12 giugno 1993 che stabilisce i criteri per
la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità
spettanti agli avvocati ed ai procuratori legali per le prestazioni
giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali»;
Esaminata la deliberazione del Consiglio nazionale forense in data
20 settembre 2002 concernente i criteri per la determinazione degli
onorari dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le
prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa, tributaria,
penale e stragiudiziali;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso
dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del
27 ottobre 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 gennaio 2004
le cui osservazioni sono state in generale accolte. Solo in alcuni
casi si è ritenuto di discostarsi per le seguenti ragioni:
in ordine ai criteri di arrotondamento a seguito di conversione,
si è previsto un arrotondamento nella misura unica della cinquina di
euro in eccesso per iminimi e in difetto, per i massimi; la finalità
perseguita è stata quella della riconosciuta esigenza di
semplificazione e razionalizzazione della tariffa, senza che cio'
possa comportare un significativo scostamento rispetto al criterio di
conversione, globalmente determinandosi un effetto di sostanziale
compensazione in ragione della prevista alternanza degli
arrotondamenti in eccesso e in difetto, per il che l'effetto del
criterio di arrotondamento finisce per rivelarsi sostanzialmente
neutro;
in ordine alla voce denominata «spese generali», disciplinata
dagli articoli 14 tabella A, articolo 8 tabella B, articolo 12
tabella C, dove si è previsto un aumento nella misura del 25%, si è
considerato l'incremento degli oneri locatizi, che le rilevazioni
ISTAT testimoniano essere aumentati di oltre il 50% nel periodo dal
dicembre 1993 all'ottobre 2003 e delle spese condominiali, anch'esse,
com'è noto, notevolmente aumentate nel periodo di riferimento; oneri
e spese comunque non valutati nella determinazione, da parte
dell'ISTAT, dell'indice generale dei prezzi al consumo per l'intera
collettività;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988
(nota 870/U - UL 38/1-12 del 7 aprile 2004);
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Gli onorari, i diritti e le indennità spettanti agli avvocati
per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa,
tributaria, penale e stragiudiziali sono determinati nelle tariffe di
cui ai capitoli I, II, III, allegate al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
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