Procreazione assistita. Il medico non può assecondare la richiesta di non procedere all’impianto degli embrioni malati. Tribunale Catania, Ordinanza 03/05/2004
Il Tribunale di Catania, dopo aver dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, L. 19 febbraio 2004, n. 40
(norme in materia di procreazione medicalmente assistita) per contrasto con gli
artt. 2, 3 e 32 Cost., ha respinto il ricorso di una coppia avverso il rifiuto
del medico di assecondare la richiesta di non procedere all’impianto degli
embrioni che sarebbero risultati malati all’esito della diagnosi genetica
per-impianto. La Corte catanese ha, infatti, respinto le argomentazioni dei
ricorrenti secondo cui sarebbe assolutamente illogico, dal momento in cui tutti
i presupposti di legge (L. n. 194/1978) per farsi luogo all’interruzione di
gravidanza (tra i quali rientrerebbe – a parere dei ricorrenti – anche l’ipotesi
di una malformazione del feto) siano conosciuti in un momento anteriore
all’impianto e vi sia una volontà della donna contraria all’impianto, mettere a
repentaglio la sua salute obbligandola al trasferimento ed al successivo aborto.
In realtà , affermano i giudici, la L. n. 194/1978 non autorizza l’uso
dell’aborto come strumento selettivo dei feti con riferimento alla loro salute,
in quanto l’interruzione volontaria di gravidanza ha finalità esclusivamente
terapeutiche con riferimento alla salute della madre e non a quella del bambino.
Pertanto, poichè la legge non consente alla donna di praticare l’aborto solo
perchè non vuole la nascita di un bambino malato e poichè non è possibile
ritenere aprioristicamente che ogni gravidanza nella quale il feto sia affetto
da una malattia è necessariamente causa di un pregiudizio alla salute della
madre, deve ritenersi giuridicamente infondata l’affermazione dell’esistenza di
un “diritto” della donna di abortire i figli malati.
(Tribunale
Catania, Ordinanza 03/05/2004)
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