È possibile aggiungere al cognome del padre anche quello della madre in presenza di valide ragioni. Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza n.2572 del 27/04/2004


Il principio di tendenziale
stabilità del cognome vigente nel nostro ordinamento non impedisce di
derogare alla regola che permette di conoscere l’individuo solo attraverso
il cognome paterno: infatti, in presenza di valide ragioni affettive e
morali e quando si tratta di cognome di una certa notorietà, la legge
consente di aggiungere all’originario cognome il cognome materno.

(19 maggio 2004)


 


Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza n.2572 del 27/04/2004


 

Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E


sul ricorso in appello N. 8203/94, proposto dal
Ministero di grazia e giustizia, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso la stessa domiciliato ex lege in Roma, via dei
Portoghesi n. 12;


contro


M. C.N.A., n. c.;


per l’annullamento


della sentenza del Tribunale Amministrativo
Regionale della Lombardia che ha accolto il ricorso proposto dall’appellato
e conseguentemente annullato il provvedimento con il quale era stata
respinta l’istanza diretta ad ottenere l’aggiunta del cognome materno M.;


Visto il ricorso con i relativi allegati;


Visti gli atti tutti della causa;


Relatore alla pubblica udienza del 15 gennaio
2004 il Consigliere Anna Leoni;


Nessuno è presente per le parti;


Ritenuto e considerato in fatto e in diritto
quanto segue:

FATTO


1. Con l’impugnata decisione il Tribunale
amministrativo regionale della Lombardia ha accolto il ricorso proposto dal
sig. M. C. N. A. avverso il diniego di aggiunta, al proprio, del cognome
della madre, M.


2. In particolare, il T.A.R. ha ritenuto:


” che non siano state espressamente indicate le
ragioni che hanno determinato il dissenso dell’Amministrazione, a fronte del
parere favorevole, espresso in sede istruttoria dal Procuratore generale,
che, se pur non vincolante, avrebbe dovuto essere disatteso con apposita
motivazione;


” che non sia stata fornita congrua motivazione
circa il rigetto dell’istanza fondata su ragioni morali ed affettiva e su
ragioni di ordine sociale, data la notorietà del nome da aggiungere;


” che non sia corretto sostenere la
possibilità di errore sul reale status del ricorrente, dal momento che si
tratta solo di aggiunta del cognome materno a quello legittimo.


3. Questi i motivi di appello dedotti dal
Ministero di grazia e giustizia:


3.1 Il parere del Procuratore generale è un
atto interno e, nel caso de quo, era comunque sprovvisto di motivazione.


3.2 L’istanza del ricorrente faceva riferimento
solo a motivi affettivi, mentre quelli di ordine sociale (notorietà del
cognome della madre) sono stati apprezzati solo in sentenza.


3.3 Il diniego in questione sarebbe sindacabile
solo sotto il profilo della manifesta irragionevolezza o del difetto di
motivazione.


4. Il ricorso è stato inserito nel ruolo
d’udienza del 15 gennaio 2004.

DIRITTO


1. L’appello è infondato.


Il diniego ministeriale di dare corso
all’istanza di aggiunta del cognome materno a quello paterno dell’originario
ricorrente, reso nonostante il favorevole parere espresso dal Procuratore
generale presso la Corte di appello, si fonda sulla prevalenza attribuita
all’interesse pubblico all’immutabilità del nome rispetto alle ragioni di
natura affettiva e sentimentale prospettate dal richiedente, nonchè
rispetto al desiderio di rendere più saldo il rapporto affettivo tra
fratelli (il richiedente e la sorella, nata dalle seconde nozze della madre,
che aveva presentato analoga istanza di aggiunta al proprio del cognome
materno).


Si sostiene, inoltre, nel provvedimento in
questione che una modifica del cognome dei due fratelli potrebbe indurre in
errore sul loro reale status.


Il Tribunale amministrativo, nell’annullare il
diniego, ha argomentato in ragione di una mancata indicazione sia delle
ragioni di dissenso dell’Amministrazione, a fronte del parere positivo
espresso dal Procuratore generale, sia delle ragioni di non considerazione
delle giustificazioni di carattere morale ed affettivo, nonchè di carattere
sociale, offerte a sostegno dell’istanza, nonchè in ragione della
erroneità della tesi sostenuta nel provvedimento di diniego, secondo cui
l’accoglimento dell’istanza avrebbe potuto ingenerare errori sul reale
status della persona.


2. Le tesi del Tribunale amministrativo possono
essere condivise.


Il diniego ministeriale di autorizzazione al
mutamento di nome, ai sensi degli artt. 153 e seguenti del R.D. 9 luglio
1939 n. 1238, costituisce, come costantemente affermato da questo Consiglio
di Stato (cfr. IV Sez., n. 906/89; par. III, n. 26/86), provvedimento
eminentemente discrezionale, in cui la salvaguardia dell’interesse pubblico
alla tendenziale stabilità del nome, connesso ai profili pubblicistici
dello stesso come mezzo di identificazione dell’individuo nella comunità
sociale, puo’ venire contemperata con gli interessi di coloro che quel nome
intendano mutare o modificare nonchè di coloro che a quel mutamento
intendano opporsi.


Dalla natura discrezionale dell’impugnato
provvedimento di diniego discende ” secondo i principi ” che il sindacato
giurisdizionale dello stesso puo’ essere condotto, quanto al vizio
intrinseco dello sviamento, sotto il limitato profilo della manifesta
irragionevolezza delle argomentazioni amministrative o del difetto di
motivazione.


Nella fattispecie in esame, il diniego si fonda
su una comparazione, da ritenere inadeguata, dell’interesse dell’istante M.
C. con l’interesse pubblico alla tendenziale stabilità del nome e si
risolve nella attribuzione di una prevalenza all’interesse alla
immutabilità del nome.


Invero, è stata già affermata dalla Sezione (cfr.
dec. n. 750/84 e 1220/73) l’illegittimità di un provvedimento che neghi al
richiedente l’aggiunta di un cognome al proprio ove esso non risulti
sufficientemente motivato in ordine al dissenso dagli atti istruttori,
favorevoli alla richiesta dell’interessato.


Nella fattispecie, il Ministero di grazia e
giustizia non ha indicato le ragioni di opposizione rispetto al favorevole
parere espresso dal Procuratore generale. Nel primo motivo di appello si
sostiene che tale parere, avente natura di atto interno, era comunque
immotivato e come tale non richiedeva una esplicita confutazione, ma tale
argomentazione non puo’ essere condivisa.


Appare, invero, evidente che il parere
favorevole del Procuratore generale sia stato espresso con riferimento alle
ragioni esplicitate dal richiedente nella propria istanza, in condivisione
delle stesse, sicchè, trattandosi di provvedimento discrezionale,
l’Amministrazione aveva l’onere di rendere note le ragioni di esercizio del
proprio potere in dissenso rispetto a detto parere.


Nè puo’ condividersi quanto affermato nel
secondo motivo di appello, circa la mancata indicazione delle ragioni di
ordine sociale sottostanti la richiesta di modifica del cognome, che
sarebbero state autonomamente apprezzate dal T.A.R. nella sentenza
impugnata.


Invero, premesso che

l’art. 158 R.D.L. 9
luglio 1939 n. 1238 [1]
pone come unico divieto l’aggiunta al
proprio cognome di un altro che abbia importanza storica o appartenga a
famiglia illustre o nota con il quale il richiedente non abbia nessun
rapporto; che, è stato affermato che, pertanto, non sussiste divieto nel
caso in cui il richiedente chieda di aggiungere al proprio cognome quello
della madre (Par. III, n. 1374/84); che il principio di tendenziale
stabilità del cognome, presente nel nostro ordinamento, non implica
l’assoluta assenza di deroghe alla regola della riconoscibilità
dell’individuo attraverso il solo cognome paterno (regola, peraltro,
costituente una mera scelta legislativa contingente e modificabile, come
dimostrano le innumerevoli iniziative parlamentari presentate in tal senso,
mutuate da esperienze di paesi diversi, europei e non), la incontestata
notorietà del cognome materno, M., del richiedente, proprio in quanto tale,
non poteva essere ignorata nè dall’Amministrazione, in sede di espressione
di diniego, nè dal Tribunale amministrativo in sede di valutazione della
compiutezza della motivazione del provvedimento.


Sotto tale profilo, vanno quindi, rigettate le
tesi dell’Amministrazione appellante.


Non possono, altresi’, essere condivise le
argomentazioni che confutano la decisione impugnata relativamente al punto
di motivazione del provvedimento concernente la possibilità che una
modifica del cognome dei due fratelli potesse indurre ad un errore circa il
loro reale status.


Invero, va al riguardo ricordato che non è
previsto dall’ordinamento e dalla normativa all’epoca applicabile un divieto
esplicito all’aggiunta del cognome materno; va, altresi’, rilevato che le
ragioni di possibile confusione sul reale status delle persone indicate nel
provvedimento non appaiono sorrette da logicità, atteso che la richiesta
presentata era di aggiunta di altro cognome, quello materno, all’originario
cognome paterno, e non di modifica dello stesso, sicchè, tuttalpiù,
l’effetto sarebbe stato quello di una più evidente esplicitazione della
provenienza familiare dei richiedenti, nei limiti consentiti
dall’ordinamento.


3. L’appello è, pertanto, infondato e va
respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

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