L’acquisto da parte di Telecom del controllo di Seat Pagine Gialle non turba la concorrenza. TAR Lazio, sede di Roma, sezione I, sentenza n. 3533 del 26/04//2004


L’acquisto da parte di Telecom del controllo di Seat Pagine Gialle non turba
la concorrenza in quanto l’operazione è stata autorizzata dall’Autorità
garante della concorrenza e del mercato con una serie di prescrizioni aventi
lo scopo di evitare che venga ristretta la concorrenza nei mercati in cui
già Telecom e Seat operano in posizione dominante. Il Tribunale
Amministrativo regionale del Lazio ha cosi’ respinto il ricorso di una
società di "direct marketing"(promozione di vendite dirette di beni e di
servizi da parte delle imprese attraverso il telefono, la posta ecc.) contro
l’Autorità garante della concorrenza e del mercato che aveva autorizzato
l’operazione di concentrazione tra Telecom e Seat Pagine Gialle diretta a
creare un operatore di Internet nel mercato italiano di primaria importanza.
Secondo i giudici amministrativi il rischio che la concorrenza fosse
danneggiata dall’operazione di concentrazione è stato evitato proprio
dall’Antitrust che, in considerazione dei mercati in cui tradizionalmente
operano Telecom e Seat, ha previsto a carico di entrambe le società alcune
prescrizioni ( tra cui quella di mettere a disposizione degli altri
operatori il database degli abbonati, aggiornato ogni dieci anni, in alcuni
casi a pagamento) proprio per evitare una riduzione della concorrenza in
mercati, come quello del commercio elettronico, che sono di difficile
accesso per nuovi operatori.
(20
maggio 2004)



TAR Lazio,
sede di Roma, sezione I, sentenza n. 3533 del 26/04//2004

Il
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sezione I

composto dai signori:

Antonino Savo Amodio Presidente

Germana Panzironi Consigliere

Davide Soricelli Primo Referendario,
estensore

ha pronunciato la seguente


SENTENZA

sul ricorso n. 19976 del
2000 R.G., proposto da PDM P. D.M. s.r.l., in persona del legale
rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Giovanna
Cattaneo, Stefano Commodo e Giuseppina Stillitani, elettivamente domiciliata
presso lo studio dell’avvocato Stillitani in Roma, via Fucini n. 24

contro

Autorità Garante della
concorrenza e del mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore,
non costituita in giudizio

e nei confronti di

Telecom Italia s.p.a., in
persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati
Berardino Libonati, Claudio Tesauro e Angelo Clarizia, elettivamente
domiciliata presso lo studio dell’avvocato Clarizia in Roma, via Principessa
Clotilde n. 2

Seat Pagine gialle s.p.a.,
in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio

per l’annullamento

del provvedimento n. 8545
(C3932) del 27 luglio 2000, pubblicato nel bollettino del 14 agosto 2000
dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e di ogni altro atto
presupposto, connesso e/o conseguente.

Visto il ricorso e i
relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione
in giudizio di Telecom Italia s.p.a.;

Visti gli atti tutti della
causa;

Relatore alla udienza
pubblica del 21 gennaio 2004 il Primo Referendario Davide Soricelli; uditi
altresi’ l’avvocato Cattaneo per la ricorrente e l’avvocato Clarizia per la
controinteressata;


FATTO e DIRITTO

1. Con il provvedimento
impugnato l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha autorizzato
un’operazione di concentrazione che coinvolge le società Telecom Italia
s.p.a. e Seat pagine gialle s.p.a..

In particolare l’operazione
autorizzata consiste nell’acquisizione da parte della Telecom del controllo
esclusivo della Seat, attraverso una partecipazione di circa il 64% del
capitale sociale di quest’ultima.

2. Con il ricorso in esame
la società PDM P. D. M. s.r.l. ha impugnato l’atto autorizzativo dell’Autorità
deducendo varie illegittimità, che, come meglio si vedrà oltre, possono
compendiarsi nel vizio di difetto di istruttoria e illogicità per avere l’Autorità
ingiustificatamente omesso di includere tra i "mercati rilevanti" ai fini
della valutazione dell’operazione quello del direct marketing in cui operano
sia la ricorrente (con una quota di mercato pari a oltre il 5%) sia la Seat
(con una quota di oltre il 15%).

3. Si è costituita in
giudizio la società Telecom Italia che resiste al ricorso.

4. Essa anzitutto eccepisce
l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione richiamandosi
alla consolidata e nota giurisprudenza secondo cui le imprese operanti nel
settore interessato dalla concentrazione sono prive di legittimazione ad
impugnare i provvedimenti dell’Autorità garante in materia in quanto le
disposizioni della legge 13 ottobre 1990, n. 287 sarebbero preordinate "alla
tutela oggettiva del diritto di iniziativa economica privata nell’ambito del
libero mercato" con la conseguenza che, a fronte dell’esplicazione dei
poteri dell’Autorità, tutti i soggetti diversi da quelli immediatamente
incisi sono titolari "di un mero interesse indifferenziato rispetto alla
posizione di pretesa della generalità dei cittadini a che le autorità
preposte alla repressione dei comportamenti illeciti esercitino
correttamente e tempestivamente i poteri loro conferiti a tale specifico
fine"; la resistente evidenzia come questo orientamento sia stato
recentemente confermato dalla sentenza 5 maggio 2003 n. 3861 di questa
sezione.

4.1. Ritiene il Collegio ”
indipendentemente dal rilievo che questa sezione ha recentemente precisato
gli esatti termini in cui l’orientamento giurisprudenziale richiamato dev’essere
inteso (T.A.R. Lazio, sezione I, 24 febbraio 2004, n. 1715) dimostrandone la
piena compatibilità con il tradizionale orientamento secondo cui "il
diritto di azione è condizionato dalla sussistenza e persistenza di un
interesse diretto (o personale) che è ravvisabile ogniqualvolta il
pregiudizio lamentato dall’attore sia concreto e attuale" ” che
l’infondatezza nel merito delle censure dedotte dalla ricorrente consenta di
prescindere dall’esame dell’eccezione.

5. Si puo’ pertanto passare
all’esame nel merito del ricorso che è infondato e pertanto dev’essere
respinto.

Ai fini di una migliore
comprensione delle ragioni della decisione è opportuno premettere una
sintetica analisi dell’atto impugnato e delle argomentazioni della società
ricorrente e della resistente.

6. E’ opportuno premettere
che l’obiettivo della operazione per cui è causa ” cosi’ come indicato dai
suoi protagonisti ” è quello di attuare un disegno industriale di
integrazione e concentrazione delle attività internet di Telecom e Seat in
un unico contesto al fine di assumere una posizione di primaria importanza
quale operatore di internet in Italia, divenendo soggetto leader della new
economy, in grado di offrire soluzioni integrate a partire dalla
connettività Internet fino all’offerta di servizi di commercio elettronico,
tanto per l’utenza residenziale che per quella affari.

6.1 Ai fini
dell’individuazione del mercato rilevante ai fini della valutazione
dell’operazione l’Autorità ha anzitutto individuato i settori di attività
in cui operano Telecom e Seat.

Quanto a Telecom, l’atto
impugnato rileva che questa ha ad oggetto della propria attività
"l’installazione dei sistemi di Telecomunicazione, l’esercizio dei relativi
servizi e delle attività connesse"; essa "costituisce il principale
organismo di Telecomunicazioni in quanto titolare della rete pubblica
commutata".

Nel settore dei servizi
internet, Telecom costituisce il principale operatore nazionale nella
fornitura di connettività e di servizi di accesso a Internet alle diverse
tipologie di utenza, svolgendo anche "attività di aggregazione di contenuti
editoriali sulla rete Internet attraverso il proprio portale TIN.it".

In particolare – evidenzia
l’atto impugnato – a causa della posizione di monopolio legale di cui ha
goduto fino alla completa liberalizzazione del settore, Telecom dispone del
database degli abbonati al servizio telefonico di base, che contiene i dati
relativi a circa 25 milioni di utenti. In relazione allo sfruttamento
commerciale di tal database, sulla base di un contratto che ha durata fino
al 31 dicembre 2012, Telecom ha affidato in via esclusiva alla Seat l’attività
di vendita di spazi pubblicitari sulle "Pagine Bianche". Telecom svolge
inoltre attività di vendita di spazi pubblicitari on-line sui siti della
rete Internet, attraverso i portali Excite e TIN.it.

6.2. Quanto a Seat, l’atto
impugnato sottolinea che questa società "è uno dei principali operatori
europei nel campo dell’editoria telefonica, dove è presente con
pubblicazioni edite su supporti cartacei e multimediali e su memorie ottiche
(Pagine Gialle e prodotti derivati, annuari merceologici per il settore
business to business). Seat è inoltre attiva nella gestione delle esigenze
comunicative degli operatori, in particolare attraverso l’offerta di spazi
pubblicitari su propri mezzi, di servizi di direct marketing, di servizi
informatici gestiti mediante call center e servizi veicolati attraverso la
rete Internet, dove è operativa con Pagine Gialle On-Line (PGOL), un
servizio rivolto soprattutto all’utenza affari, e con Virgilio, il più
consultato Portale generalista, rivolto principalmente all’utenza
residenziale. Con particolare riguardo all’editoria telefonica, Seat
rappresenta la società concessionaria esclusiva di Telecom per la raccolta
pubblicitaria sulle Pagine Bianche".

Essa inoltre realizza
"l’annuario categorico Pagine Gialle nel quale sono contenuti, nell’ambito
dei dati relativi a circa 3 milioni di operatori economici, anche le
inserzioni pubblicitarie di circa 600.000 aziende". Inoltre "pubblica su
supporto cartaceo l’Annuario SEAT che contiene i dati anagrafici di 1,8
milioni di operatori economici, nonchè informazioni su 20.000 clienti
inserzionisti, e l’annuario EUROPAGES che contiene dati relativi ai
principali operatori economici europei". Attraverso la controllata Kompass
Spa, "realizza l’Annuario Kompass, che raccoglie informazioni su circa
50.000 aziende".

In relazione all’offerta di
servizi di accesso a Internet, Seat controlla la società MC-Link Spa, "uno
dei principali Internet Service Provider attivi nel mercato italiano dei
servizi di accesso a Internet". Essa rende disponibili su Internet le
informazioni che costituiscono il contenuto delle Pagine Gialle e, dalla
fine del 1999, quello delle Pagine Bianche. Attraverso il canale on-line,
Seat "svolge attività di vendita di spazi pubblicitari sul proprio prodotto
in Internet".

Essa svolge attività di
raccolta pubblicitaria on-line anche attraverso la società Matrix Spa – che
tra l’altro realizza il principale motore di ricerca italiano, ovvero
Virgilio – e in particolare la divisione Active Advertising, che rappresenta
la prima concessionaria italiana nel settore della pubblicità on-line.

Inoltre, Seat consente ai
propri clienti di utilizzare le Pagine Gialle On-Line quale canale di
vendita per eventuali transazioni commerciali per via elettronica (e-commerce).
configurandosi come un servizio "chiavi in mano" che permette a tutte le
piccole e medie aziende di essere presenti su Internet, oltre che con la
semplice dicitura di base gratuita, anche con una più ampia gamma di
informazioni.

Per quanto concerne il
direct marketing, "Seat è il secondo operatore sul mercato italiano per
l’offerta di tali servizi, che consistono tra l’altro nell’attività di
raccolta, selezione, trattamento e commercializzazione delle basi dati
commerciali dei clienti, nonchè di liste estratte dal database telefonico.
La divisione Seat Direct offre alle aziende interessate la possibilità di
conoscere i propri clienti potenziali e di rivolgersi agli utenti di una
specifica area geografica per realizzare azioni di mailing o di
telemarketing".

6.3. In base alla
considerazione di questo complesso di attività svolte dalle imprese
coinvolte nella concentrazione, l’Auto

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