Le decisioni interpretative di rigetto della Corte costituzionale non hanno efficacia erga omnes. Cassazione Penale Sezioni Unite Sentenza 23016 del 17/05/2004
Continua lo
scontro tra poteri. I giudici di Piazza Cavour rivendicano senza mezzi termini,
davanti alla Consulta, la loro autonomia e indipendenza nell’interpretazione
della legge. Con la sentenza 23016/04 – depositata ieri e qui leggibile tra gli
allegati – le Sezioni unite penali, infatti, dicono a chiare lettere che :"le
decisioni interpretative di rigetto della Corte costituzionale non hanno
efficacia erga omnes, a differenza di quelle dichiarative dell’illegittimità
costituzionale di norme, e pertanto determinano solo un vincolo negativo per il
giudice del procedimento in cui è stata sollevata la relativa questione".
In altre parole, tutte le volte in cui la Consulta non dichiara
l’incostituzionale di una norma, ma indica solo in quale modo la sua
applicazione non contrasta con la Carta costituzionale "il giudice – dicono gli
ermellini – conserva il potere-dovere di interpretare in piena autonomia le
disposizioni di legge". Purchè ne dia una lettura costituzionalmente orientata
"ancorchè differente da quella indicata nella decisione interpretativa di
rigetto". In questa modo la Cassazione ha esiliato i pareri dei giudici delle
leggi al rango non vincolante di "precedenti autorevoli". Lo ha fatto sul
delicato terreno della custodia cautelare, stabilendo che finchè la Consulta
non dichiarerà incostituzionali le norme sulla custodia la Cassazione si
riterrà libera di continuare a interpretare queste norme alla lettera. Ossia in
maniera "penalizzante per il sacrificio della libertà", ma conforme al "diritto
vivente": cioè nella direzione finora più seguita dai tribunali di
sorveglianza e più penalizzante per i detenuti in attesa di condanna
definitiva. Si legge infatti nella sentenza 23016/04: "considerato che la Corte
costituzionale ha più volte rifiutato di dichiarare l’illegittimità
costituzionale dell’articolo 303, comma 2, e che, percio’, appare superfluo
promuovere un ennesimo incidente di costituzionalità, le Sezioni unite
ritengono di risolvere la questione sottoposta a scrutinio dall’ordinanza di
rimessione enunciando il seguente principio di diritto". In caso di regresso del
procedimento, ai fini del computo del doppio del termine di fase e del
conseguente diritto alla scarcerazione dell’imputato detenuto "si deve tenere
conto anche dei periodi di detenzione imputabili ad altra fase o grado del
procedimento medesimo, limitatamente ai periodi riferibili a fasi o gradi
omogenei, secondo il combinato disposto degli articoli 303, comma 2, e 304,
comma 6, Cpp".



Commento all'articolo