L’omessa informazione alle organizzazioni sindacali configura un’azione illegittima. Cassazione Civle Sezione Lavoro Sentenza n. 7347 del 17/04/2004

L’omessa informazione
all’associazione dei lavoratori, anche quando il contratto collettivo prevede
che debba essere successiva ai provvedimenti aziendali, configura comunque
un’azione illegittima, in quanto influisce sulle decisioni dell’organizzazione
aziendale  La vertenza era sorta in riferimento all’azione promossa dalla Fisac
Cgil di Siracusa per repressione di comportamento antisindacale nei confronti
del Banco di Sicilia, che non aveva rispettato l’obbligo previsto dal ccnl di
contenere le prestazioni di lavoro straordinario nei limiti di 100 ore l’anno e
di due ore al giorno per ogni dipendente e di comunicare mensilmente al
sindacato il numero di ore lavorate in più nell’ambito di ciascun ufficio. La
banca si era difesa sostenendo che tali inadempienze non configuravano un
comportamento antisindacale.

Il giudice, sia nella
fase cautelare, sia nel successivo giudizio d’opposizione, ha ritenuto fondata
la domanda avanzata dal sindacato e ha pertanto dichiarato l’antisindacalità
della condotta denunciata, ordinando alla banca di contenere l’orario di lavoro
straordinario nei limiti previsti dal ccnl e di trasmettere ai sindacati le
dovute comunicazioni mensili. In grado d’appello, il tribunale di Siracusa ha
invece ritenuto che non costituisse comportamento antisindacale la violazione
del diritto individuale al rispetto del limite contrattuale delle prestazioni
straordinarie e che dovesse escludersi anche l’antisindacalità dell’omessa
comunicazione, perchè il relativo obbligo non figura nella disciplina delle
relazioni sindacali, ma in altra parte del contratto, e perchè non era prevista
la comunicazione preventiva. La Fisac ha proposto ricorso per cassazione:
ricorso che la Suprema Corte ha accolto nella parte concernente la violazione
del diritto del sindacato all’informazione sulle prestazioni di lavoro
straordinario. Il tribunale, ha osservato la Corte, ha correttamente escluso che
il mancato rispetto del limite delle prestazioni straordinarie configuri un
comportamento antisindacale, in quanto non risulta alcun intento dell’azienda di
limitare la libertà o l’attività sindacale; sul punto il tribunale si è
attenuto alla giurisprudenza di legittimità, che esclude in linea di massima la
configurabilità di un comportamento antisindacale in caso di lesione di
prerogative individuali, salvo che non sussista l’intento del datore di lavoro
di recare pregiudizio al sindacato.

La sentenza impugnata,
secondo la Corte, è invece incorsa in errore allorchè ha escluso l’antisindacalità
della violazione della norma contrattuale che prevede la comunicazione al
sindacato dell’entità delle prestazioni straordinarie, in quanto ha attribuito
valore alla collocazione delle clausole in una sezione del contratto diversa da
quella dedicata alle relazioni sindacali; circostanza che è invece irrilevante,
perchè inidonea a degradare la prerogativa in questione da collettiva in
individuale. Del pari, è irrilevante la circostanza che si trattasse
d’informazione successiva e non preventiva: l’informazione successiva, infatti,
è idonea a orientare l’attività del sindacato, il quale puo’ determinarsi a
promuovere un’azione di contrasto della sistematica violazione del monte ore da
parte della banca, in quanto sia posto a conoscenza dell’entità delle
prestazioni straordinarie.

 

Cassazione Civle Sezione Lavoro Sentenza n. 7347 del
17/04/2004

 


Svolgimento del processo

1. Con ricorso ex art. 28 Stat.
lav. (L. n. 300 del 1970), depositato il 18 gennaio 1991,
l’organizzazione sindacale FISAC CGIL di Siracusa, in persona del segretario
provinciali pro tempore, adiva il Pretore del Lavoro di Siracusa chiedendo che
fosse dichiarato antisindacale il comportamento del Banco di Sicilia,
consistente nella violazione della normativa contrattuale (art. 74 c.c.n.l.) e
legale sui limiti e sul divieto di lavoro straordinario, nonchè sui relativi
obblighi di comunicazione al Sindacato, oltre che nella richiesta di lavoro
straordinario ai dipendenti. Chiedeva di conseguenza ordinarsi al Banco di
Sicilia la cessazione di tale comportamento ed il rispetto della normativa
contrattuale, inibendo all’azienda di credito di avvalersi di prestazioni di
lavoro straordinario al di fuori dei limiti previsti dal contratto collettivo e
senza il rigoroso rispetto degli obblighi di informativa a favore delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori, sanciti nel richiamato contratto
collettivo nazionale di lavoro.

La banca convenuta si costituiva
ritualmente in giudizio e sosteneva l’inammissibilità e in subordine
l’infondatezza delle domande avversarie, tanto in fatto quanto in diritto,
chiedendone il rigetto. Rilevava, in particolare, che nè per la mera mancanza o
per l’incompletezza dell’informazione nei loro confronti, nè per il mancato
rispetto del tetto massimo dello straordinario le rappresentanze sindacali erano
abilitate a ricorrere al procedimento di cui all’art. 28 Stat. lav. (L. n.
300 del 1970)
.

Il Pretore adito ordinava
l’esibizione di documentazione "a campione (nella specie il cd. giornale di
fondo che riporta le operazioni bancarie registrate successivamente
all’interruzione del collegamento con il centro elaborazione dati di Palermo) a
dimostrazione dello sconfinamento dal limite orario e sentiva come testi gli
informatori sindacali.

Infine con decreto del 6
febbraio 1991 il Pretore dichiarava l’antisindacalità della condotta del Banco
di Sicilia e per l’effetto ordinava: a) di contenere l’orario di lavoro
straordinario effettuato dai propri dipendenti, entro i limiti di cui alla
vigente contrattazione collettiva, di cento ore annue, e due ore giornaliere per
ciascun dipendente; b) di trasmettere alle organizzazioni ricorrenti le dovute
comunicazioni mensili relative al numero complessivo di ore di lavoro
straordinario svolto dai dipendenti nell’ambito di ciascun ufficio, servizio o
dipendenza.

Il Banco di Sicilia proponeva
opposizione evidenziando, tra l’altro, che l’azione ex art. 28 cit. era diretta
a garantire davanti al giudice del lavoro esclusivamente i diritti fondamentali
dei sindacati, come tali, e non quelli contrattuali dei lavoratori.

Il Pretore rigettava
l’opposizione confermando il decreto opposto.

2. Avverso la sentenza del
Pretore di Siracusa, depositata in data 7 luglio 1997, il Banco di Sicilia ha
proposto tempestivo appello.

All’udienza del 20 novembre
2000, dopo la discussione delle parti, il Tribunale del lavoro di Siracusa, con
sent. n. 163/2000 depositata il 22 novembre 2000, non notificata, ha riformato
la sentenza di primo grado, rigettando tutte le domande formulate
dall’organizzazione sindacale, originaria ricorrente.

Avverso tale sentenza la
FISAC-CIGL di Siracusa ha proposto ricorso per Cassazione con atto notificato in
data 21 novembre 2001, ricorso articolato in tre motivi.

Ha resistito il Banco intimato
con controricorso.

Entrambe le parti hanno
presentato memoria.

Motivi
della decisione

1. Il ricorso è articolato in
tre motivi.

Con il primo motivo il sindacato
ricorrente denuncia la violazione degli artt. 137, 138, 170, 324 c.c.,
artt. 325, 327, 434 e 435 c.c.
ex. per aver il tribunale erroneamente
ritenuto validamente instaurato il giudizio d’appello anche in presenza di una
nullità della notifica del ricorso della banca appellante in ragione della
consegna di copie in numero inferiore rispetto alle parti cui l’atto era
destinato.

Con il secondo motivo il
sindacato ricorrente denuncia la violazione dell’art. 28 L. n. 300 del 1970
(Stat. lav.) nonchè vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte
in cui quest’ultima ha escluso la sussistenza di una condotta antisindacale
della banca in una situazione in cui risultavano lesi sia il diritto dei
dipendenti all’osservanza del prescritto limite di lavoro straordinario, sia il
diritto delle organizzazioni sindacali di ottenere dal datore di lavoro la
prescritta informazione relativa al lavoro straordinario svolto. Con il terzo
motivo il sindacato ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1363 c.c.,
nonchè ancora vizio di motivazione della sentenza impugnata per non aver
correttamente interpretato l’art. 74 c.c.n.l. del settore che disciplinava il
monte ore di lavoro straordinario.

2. Il primo motivo del ricorso
è infondato.

In generale deve ribadirsi dopo
l’intervento in materia delle Sezioni Unite (Cass., sez. un., 10 ottobre 1997,
n. 9859) che, poichè la notificazione dell’atto di impugnazione a più parti
presso un unico procuratore, eseguita mediante consegna di una sola copia o di
un numero inferiore di copie rispetto alle parti cui l’atto è destinato, non è
inesistente, ma nulla, il relativo vizio puo’ essere sanato con efficacia ex
tunc, o con la costituzione in giudizio di tutte le parti cui l’impugnazione è
diretta, o con la rinnovazione della notificazione da eseguire in un termine
perentorio assegnato dal giudice, con la consegna di un numero di copie pari a
quello dei destinatari, tenuto conto di quella o di quelle già consegnate.

In particolare, con riferimento
al rito del lavoro, Cass., sez. lav., 17 ottobre 1998, n. 10295, ha poi
affermato che nelle controversie soggette al rito del lavoro, la proposizione
dell’appello si perfeziona, ai sensi dell’art. 435 c.p.c., con il
deposito, nei termini previsti dalla legge, del ricorso nella cancelleria del
giudice ad quem, che impedisce ogni decadenza dell’impugnazione, con la
conseguenza che ogni eventuale vizio o inesistenza giuridica o di fatto della
notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di
discussione non si comunica all’impugnazione (ormai perfezionatasi), ma impone
al giudice che rilevi il vizio di indicarlo all’appellante ex art. 421 c.p.c.
e di assegnare allo stesso, previa fissazione di un’altra udienza di
discussione, un termine necessariamente perentorio per provvedere a notificare
il ricorso, unitamente al decreto presidenziale di fissazione della nuova
udienza; in mancanza di tale notifica il giudice deve ordinare la cancellazione
della causa dal ruolo ed il processo si estingue (ex art. 291 c.p.c.) con
conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

Nella specie il ricorso in
appello è stato depositato in data 7 luglio 1998 e quindi tempestivamente in
quanto a distanza di un anno esatto dal deposito della sentenza di primo grado
(del 7 luglio 1997); sicchè correttamente la pronuncia impugnata ha affermato
che l’impugnativa risulta tempestivamente proposta ed il vizio della notifica
del ricorso costituito dalla consegna di copie in numero inferiore rispetto alle
parti cui l’atto era destinato è stato sanato, con effetti ex lune, dalla
costituzione in giudizio delle parti cui l’impugnazione era diretta.

3, Il secondo e terzo motivo che
possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi sono parzialmente
fondati.

3.1. Va premesso in generale che
come già affermato da questa Corte (Cass. 10 luglio 2002 n. 10031) la
violazione, da parte del datore di lavoro di diritti individuali del lavoratore
derivanti dalla legge, o anche direttamente dalla Costituzione (come il diritto
alla retribuzione o alle ferie) non concreta condotta antisindacale, essendo
questa caratterizzata dalla idoneità del comportamento del datore di lavoro a
compromettere il diritto di sciopero o a ledere la libertà o l’attività
sindacali, ossia interessi collettivi di cui il sindacato è portatore.

Non puo’ pero’ escludersi che la
violazione di una situazione soggettiva individuale, che vede innanzi tutto il
lavoratore in una posizione pretensiva nei confronti del datore di lavoro, si
qualifichi anche come condotta antisindacale perchè diretta a reprimere o solo
limitare l’attività sindacale. In tal caso in giurisprudenza si è ritenuto che
occorra che all’elemento oggettivo della violazione della situazione protetta
che implica la concreta idoneità lesiva della condotta (cfr. Cass., sez. lav.,
7 agosto 1998, n. 7779, secondo cui l’accertamento del giudice del merito circa
l’idoneità di una determinata condotta del datore di lavoro a ostacolare o
reprimere l’attività sindacale del lavoratore si risolve in un giudizio di
fatto, censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo della
congruità della motivazione) si accompagni anche l’elemento soggettivo
dell’intento del datore di lavoro di raggiungere questo effetto indiretto. In
particolare Cass., sez. lav., 7 marzo 2001, n. 3298 (ed in precedenza in senso
conforme v. anche Cass., sez. lav., 19 luglio 1995, n. 7833), ha affermato che
la legittimazione attiva dell’associazione sindacale a stare in giudizio a norma
dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori (L. n. 300 del 1970) si fonda
sull’esistenza di una condotta antisindacale del datore di lavoro,
caratterizzata da una componente oggettiva di contenuto non predeterminato, e da
un elemento soggettivo, che assume essenziale rilievo e postula l’intenzione del
datore di lavoro di frustrare la libertà e l’attività sindacale, pur non
ponendosi il comportamento del datore stesso in diretto contrasto con specifiche
norme imperative destinate a tutelare l’esercizio della libertà e delle
attività sindacali, ma integrando, per converso, in via immediata, la
violazione di disposizioni della parte normativa di un contratto collettivo
destinate ad operare direttamente sul piano dei rapporti tra datore di lavoro e
lavoratori.

3.2. Se invece è lesa
direttamente una prerogativa sindacale di natura collettiva quindi e non già
individuale non occorre alcuno specifico intento lesivo. Ha infatti da ultimo
affermato Cass. 5 febbraio 2003 n. 1684 che per ritenersi integrati gli estremi
della condotta antisindacale di cui all’art. 28 dello Statuto dei lavoratori (L.
n. 300 del 1970)
, è sufficiente che il comportamento del datore di lavoro
leda oggettivamente gli i

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