Il credito conseguente a risarcimento del danno per demansionamento (mobbing) è privilegiato. Corte Cost. Sentenza n. 113 del 06/04/2004
Giudizio di legittimità
costituzionale in via incidentale. Privilegio – Privilegio generale sui mobili –
Credito del lavoratore subordinato per danni da demansionamento subiti a causa
dell’illegittimo comportamento del datore di lavoro – Mancata inclusione tra i
crediti aventi natura privilegiata – Irragionevole differenza rispetto ai
crediti muniti del privilegio per disposizione di legge o a seguito di
interventi della Corte costituzionale – Illegittimità costituzionale in parte
qua.
Codice civile, art. 2751-bis, numero 1.
Costituzione, art. 3.
SENTENZA 25 Marzo 2004 – 6 Aprile 2004, n.
113
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
– Gustavo ZAGREBELSKY Presidente
– Valerio ONIDA Giudice
– Carlo MEZZANOTTE "
– Fernanda CONTRI "
– Guido NEPPI MODONA "
– Piero Alberto CAPOTOSTI "
– Annibale MARINI "
– Franco BILE "
– Giovanni Maria FLICK "
– Francesco AMIRANTE "
– Ugo DE SIERVO "
– Romano VACCARELLA "
– Paolo MADDALENA "
– Alfonso QUARANTA "
ha pronunciato la seguente
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell’art. 2751-bis, numero 1, del codice civile, promosso con
ordinanza del 24 gennaio 2003 dal Tribunale di Ferrara nel procedimento civile
vertente tra Albano Gozzi e il fallimento Govoni Sim Bianca s.p.a., iscritta al
n. 355 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 24, 1 serie speciale, dell’anno 2003.
Udito nella camera di consiglio
del 25 febbraio 2004 il giudice relatore Francesco Amirante.
Ritenuto in fatto
Nel corso del procedimento
civile di opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo del
fallimento Govoni Sim Bianca s.p.a. instaurato da Albano Gozzi avverso la
statuizione del suddetto decreto che aveva escluso la riconoscibilità del
privilegio di cui all’art. 2751-bis, numero 1, del codice civile in favore del
proprio credito per danni da demansionamento riconosciuti con sentenza nei
confronti del datore di lavoro poi fallito, il Tribunale di Ferrara, con
ordinanza del 24 gennaio 2003, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale del citato art. 2751-bis,
numero 1, cod. civ., nella parte in cui non munisce di privilegio generale sui
mobili il credito del lavoratore subordinato per danni da demansionamento subiti
a causa dell’illegittimo comportamento del datore di lavoro.
Per quel che riguarda la
rilevanza della questione il giudice remittente osserva che l’unico punto
controverso del procedimento sottoposto al suo esame riguarda proprio la
graduazione del credito del ricorrente che il giudice delegato ha ritenuto di
rango chirografario. Quanto al merito della questione, il Tribunale di Ferrara
si sofferma, in primo luogo, sull’analisi delle diverse ipotesi di privilegio
generale sui mobili previste dalla norma impugnata in favore dei crediti dei
prestatori di lavoro subordinato e ne desume che il credito da demansionamento
non puo’ ricomprendersi ” neppure in virtù di interpretazione estensiva – in
alcuna di esse a causa della loro precisa delimitazione e descrizione. Tale
credito, infatti, non solo non è assimilabile alla retribuzione (non essendo
corrispettivo di una prestazione contrattualmente prevista) o al trattamento di
fine rapporto, ma non è certamente neppure affiancabile ai crediti per danni
subiti per effetto della mancata corresponsione dei contributi obbligatori, di
licenziamento inefficace, nullo o annullabile o di infortunio sul lavoro
(ipotesi, quest’ultima, aggiunta dalla sentenza costituzionale n. 326 del 1983
con i limiti ivi stabiliti). Il credito stesso, d’altra parte, non
puo’ nemmeno essere inserito in via analogica nell’ambito della norma impugnata,
dal momento che le norme sui privilegi non sono suscettibili di tale
integrazione, essendo derogatorie rispetto al principio generale della par
condicio creditorum di cui all’art. 2740 cod. civ.
La suddetta esclusione
determina, ad avviso del remittente, una ingiustificata disparità di
trattamento in quanto, essendo i privilegi accordati in considerazione della
causa del credito (art. 2745 cod. civ.), nella comparazione fra cause del
credito sussisterebbe una sostanziale equivalenza tra la funzione sociale dei
crediti gia inclusi nell’art. 2751-bis, numero 1, cod. civ. ” tutti accomunati
dalla derivazione da comportamenti illeciti del datore di lavoro incidenti sulla
sfera personale e sui bisogni primari del lavoratore subordinato – e, in
particolare, tra quella del credito per danni da licenziamento illegittimo e la
funzione del credito risarcitorio diretto ad annullare gli effetti del
demansionamento del lavoratore subordinato.
Il richiesto intervento
additivo, univocamente determinato, non si porrebbe in contrasto con il doveroso
rispetto delle scelte economico-politiche riservate alla sfera di
discrezionalità del legislatore, in quanto esso avrebbe la finalità di dare
più completa attuazione al fondamentale principio di uguaglianza nella materia
dei privilegi, in linea con quanto recentemente deciso da questa Corte in merito
all’estensione della disciplina di cui all’art. 2749 cod. civ. a tutti i crediti
privilegiati anche in sede di procedure concorsuali.
Osserva, infine, il giudice
remittente che nell’attuale assetto normativo il credito di cui si discute viene
posposto non solo a quelli di cui all’art. 2751-bis cod. civ., ma anche a tutte
le altre prelazioni di cui alla graduazione dell’art. 2778 cod. civ.
Considerato in diritto
1. – Il Tribunale di Ferrara in
composizione collegiale ha sollevato, in riferimento all’art. 3 Cost., questione
di legittimità costituzionale dell’art. 2751-bis, numero 1, del codice civile,
nella parte in cui non munisce del privilegio generale sui mobili il credito del
lavoratore subordinato per danni da demansionamento subiti a causa
dell’illegittimo comportamento del datore di lavoro.
2. – La questione è fondata.
Questa Corte si è pronunciata più volte in tema di legittimità costituzionale
delle norme che attribuiscono privilegi – in particolare sotto il profilo della
mancata inclusione di alcuni crediti nella categoria privilegiata – enunciando
principi i cui contenuti si sono venuti via via precisando con le successive
applicazioni.
In primo luogo la Corte ha
affermato che, in considerazione del carattere politico-economico dei criteri
che presiedono al riconoscimento della natura privilegiata di dati crediti, non
è consentito utilizzare lo strumento del giudizio di legittimità
costituzionale per introdurre, sia pure con riguardo al rilievo costituzionale
di un determinato credito, una causa di prelazione ulteriore, con strutturazione
di un autonomo modulo normativo (v. sentenze n. 84 del 1992 e n. 40 del 1996).
Il fondamento di tale
enunciazione deve rinvenirsi anche nel rilievo che il sistema delle cause di
prelazione – derogatorio del principio della par condicio creditorum, ancorchè
esse siano divenute sempre più numerose – va riguardato tenendo conto delle
norme che regolano i rapporti tra i crediti che ne godono, ossia della loro
graduazione, sicchè l’attribuzione della qualità privilegiata ad un credito
non puo’ mai andar disgiunta dalla sua collocazione nell’ordine dei privilegi;
collocazione che richiede valutazioni economico-politiche, rimesse al
legislatore nell’esercizio della propria discrezionalità.
Se questa è la ratio del
principio generale enunciato, si comprende perchè la Corte abbia anche
affermato che è, invece, possibile sindacare, all’interno di una specifica
norma attributiva di un privilegio, la mancata inclusione in essa di fattispecie
omogenee a quelle cui la causa di prelazione è riferita (v. le stesse sentenze
n. 84 del 1992 e n. 40 del 1996).
In tale ordine di idee la Corte,
mentre, a titolo di esempio, ha ritenuto infondata la questione della mancata
assimilazione, ai fini del privilegio, dei crediti dei soci delle cooperative di
produzione e lavoro per il lavoro prestato in adempimento del contratto sociale
a quelli dei lavoratori subordinati (sentenza n. 451 del 1998), ha dichiarato la
illegittimità costituzionale dell’art. 2751-bis, numero 2, cod. civ., in quanto
non comprendeva le retribuzioni dei prestatori d’opera non intellettuale dovute
per gli ultimi due anni di prestazione, ritenendo tale credito omogeneo a quello
dei prestatori d’opera intellettuale (sentenza n. 1 del 1998).
In altri casi la Corte ha
indicato ai giudici ordinari la via dell’interpretazione adeguatrice per
ritenere già ricompresi tra i privilegiati alcuni crediti non espressamente
indicati dalle norme del codice. Cio’ è avvenuto sia in riferimento al credito
di mantenimento del coniuge separato o divorziato rispetto al credito per
alimenti, espressamente fornito di privilegio in base all’art. 2751, numero 4,
cod. civ. (sentenza n. 17 del 2000), sia con riguardo al credito del dirigente
per l’indennità dovutagli per licenziamento ingiustificato rispetto al credito
per indennità comunque dovute al dipendente non dirigente per cessazione del
rapporto di lavoro, incluso tra i privilegiati ai sensi dell’art. 2751-bis,
numero 1, cod. civ. (sentenza n. 228 del 2001).
3. – Per venire a cio’ che più
da vicino concerne la presente questione, si rileva che, con la sentenza n. 326
del 1983, fu dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art. 2751-bis,
numero l, cod. civ., nella parte in cui non munisce del privilegio generale
istituito dall’art. 2 della legge n. 426 del 1975 il credito del lavoratore
subordinato nei confronti del datore, per danni conseguenti ad infortunio sul
lavoro, del quale quest’ultimo sia responsabile, se e nei limiti in cui il
creditore non sia soddisfatto dalla percezione delle indennità previdenziali e
assistenziali obbligatorie dovute al lavoratore subordinato in dipendenza dello
stesso infortunio.
A tale pronuncia la Corte pervenne sul rilievo che l’articolo 2751-bis, numero
1, cod. civ. muniva del privilegio generale sui mobili, tra gli altri, il
credito per risarcimento danni subiti per effetto di un licenziamento
inefficace, nullo o annullabile e soprattutto, in unisono stavolta con l’art.
2116 cod. civ., il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata
corresponsione da parte del datore di lavoro dei contributi previdenziali ed
assistenziali e non pure il credito de quo.
Si ritenne irragionevole e quindi in violazione dell’articolo 3 Cost. la scelta
di non includere il credito per danni da infortunio tra i crediti muniti del
privilegio in discussione e di lasciarlo nella schiera sempre meno folta dei
chirografari, e percio’ preceduto, riguardo all’esigenza di soddisfazione, da
crediti nascenti da cause di minor rilievo.
Siffatto orientamento è stato poi di recente seguito, per ragioni analoghe a
quelle esposte, dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale
dell’articolo 2751-bis, numero l, cod. civ., nella parte in cui non muniva del
privilegio generale sui mobili il credito del lavoratore subordinato per danni
conseguenti a malattia professionale della quale sia responsabile il datore di
lavoro (sentenza n. 220 del 2002).
4. – Nel caso in esame il
remittente assume l’illegittimità della norma dell’art. 2751-bis, numero 1,
cod. civ., in quanto, munendo del privilegio i suindicati crediti risarcitori
del lavoratore nei confronti del datore per violazione di doveri nascenti a
carico di quest’ultimo dal rapporto di lavoro, non include il credito di
risarcimento dei danni da demansionamento, benchè tale credito abbia natura e
fonte analoghe a quelle di alcuni dei crediti muniti del privilegio già nel
testo dell’articolo 2751-bis, come introdotto dall’art. 2 della legge 29 luglio
1975, n. 426, ed a quelle dei crediti oggetto degli interventi di questa Corte.
La tesi deve essere condivisa.
L’articolo 2103 cod. civ., nel
testo sostituito dall’art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, stabilisce
nella prima parte del primo comma che il prestatore di lavoro deve essere
adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti
alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni
equivalenti alle ultime effettivamente svolte. Nell’elaborazione dei giudici
ordinari è incontroverso che dalla violazione da parte del datore dell’obbligo
di adibire il lavoratore alle mansioni cui ha diritto possono derivare a quest’ultimo
danni di vario genere: danni a quel complesso di capacità e di attitudini che
viene definito con il termine professionalità, con conseguente compromissione
delle aspettative di miglioramenti all’interno o all’esterno dell’azienda; danni
alla persona ed alla sua dignità, particolarmente gravi nell’ipotesi, non di
scuola, in cui la mancata adibizione del lavoratore alle mansioni cui ha diritto
si concretizza nella mancanza di qualsiasi prestazione, sicchè egli riceve la
retribuzione senza fornire alcun corrispettivo; danni alla salute psichica e
fisica. L’attribuzione al lavoratore di mansioni inferiori a quelle a lui
spettanti o il mancato affidamento di qualsiasi mansione – situazioni in cui si
risolve la violazione dell’articolo 2103 cod. civ (c.d. demansionamento) – puo’
comportare pertanto, come nelle ipotesi esaminate dalle sentenze n. 326 del 1983
e n. 220 del 2002, anche la violazione dell’art. 2087 cod. civ.
Si deve pertanto riconoscere che
tra il credito oggetto del giudizio a quo e quelli già muniti del privilegio in
questione sussiste l’omogeneità richiesta per ritenere che la mancata
inclusione del primo nel novero dei crediti muniti del privilegio generale sui
mobili costituisca violazione dell’articolo 3 della Costituzione.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l’illegittimità
costituzionale dell’art. 2751-bis, numero 1, del codice civile, nella parte in
cui non munisce del privilegio generale sui mobili il credito del lavoratore
subordinato per danni da demansionamento subiti a causa dell’illegittimo
comportamento del datore di lavoro.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede
della Corte costituzionale,
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