Videosorveglianza: individuate le nuove garanzie per i cittadini.


L’installazione di telecamere è lecita solo se
è proporzionata agli scopi che si intendono perseguire. Gli impianti di
videosorveglianza devono essere attivati solo quando altre misure siano
insufficienti o inattuabili. La proliferazione di questi sistemi rischia di
rendere meno efficace la tutela della sicurezza dei cittadini. L’eventuale
conservazione delle immagini deve essere limitata nel tempo. I cittadini devono
sapere sempre e comunque se un’area è sottoposta a videosorveglianza.

Per proporre un uso ponderato ed efficace
della videosorveglianza, l’Autorità  Garante (Stefano Rodotà , Giuseppe
Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan) ha deciso di intervenire con nuove
regole che riguardano il settore pubblico e quello privato. Numerosi sono stati
i reclami e le segnalazioni al Garante che lamentano un utilizzo crescente e non
conforme alla legge di apparecchiature che rilevano immagini e suoni relative a
persone identificabili.

Il diritto alla protezione dei dati personali
non pregiudica l’adozione di misure efficaci per garantire la sicurezza e
l’accertamento degli illeciti. L’installazione di sistemi di videosorveglianza
non deve però violare la privacy dei cittadini e deve essere conforme al recente
Codice in materia di dati personali.

Rispetto alle prime linee guida
sull’installazione di telecamere, emanate nel novembre
del 2000
,  l’odierno provvedimento
generale
 (consultabile sul sito

www.garanteprivacy.it)
stabilisce regole pi๠precise, che tengono conto anche delle indicazioni emerse
in sede internazionale e comunitaria.

L’uso illecito di sistemi di
videosorveglianza espone all’impossibilità  di utilizzare le immagini raccolte, a
provvedimenti di blocco e divieto fino a sanzioni amministrative o penali.
L’Autorità  effettuerà  doverosi controlli.


Principi generali per
soggetti pubblici e privati

  • I sistemi di videosorveglianza possono riprendere persone
    identificabili solo se, per raggiungere gli scopi prefissati, non
    possono essere  utilizzati dati anonimi
    .
  • La raccolta e l’uso delle immagini sono consentiti solo se
    fondati su presupposti di liceità  :  cioè, per i soggetti
    pubblici, quando siano necessari allo svolgimento di funzioni istituzionali
    e, per i privati, quando siano necessari per adempiere ad obblighi di legge
    o effettuate per tutelare un legittimo interesse.
  • Prima di installare un impianto di videosorveglianza occorre
    valutare se la sua utilizzazione sia realmente proporzionata agli
    scopi
    perseguiti o se non sia invece superflua. Gli impianti devono
    cioè essere attivati solo quando altre misure (sistemi
    d’allarme, altri controlli fisici o logistici, misure di protezione agli
    ingressi ecc.) siano realmente insufficienti o inattuabili.
  • I cittadini che transitano nelle aree
    sorvegliate devono essere informati della rilevazione dei
    dati. L’informativa (della quale il Garante ha anche messo a disposizione un
    modello semplificato: un cartello con un simbolo ad indicare l’area
    videosorvegliata) deve essere chiaramente visibile ed indicare chi effettua
    la rilevazione delle immagini e per quali scopi.
  • In caso di registrazione, il periodo di conservazione
    delle immagini deve essere limitato:
    a poche ore o al massimo 24
    ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a
    indagini. Per attività  particolarmente rischiose (es. banche) è ammesso un
    tempo pi๠ampio, che non può superare comunque la settimana.
  • Chi installa telecamere deve perseguire finalità 
    determinate e di propria pertinenza
    . Si è invece constatato che, da
    parte di amministrazioni comunali, vengono indicate indebitamente, come
    scopo della sorveglianza, finalità  di sicurezza pubblica, prevenzione e
    accertamento dei reati che competono invece solo ad organi giudiziari o a
    forze armate o di polizia.
  • Quando si intende installare sistemi di videosorveglianza che
    prevedono un intreccio delle immagini con altri particolari
    (es.dati biometrici, voce) o in caso di digitalizzazione
    delle immagini o di sorveglianza che valuti percorsi e lineamenti
    (es. riconoscimento facciale) è obbligatorio sottoporre tali sistemi alla
    verifica preliminare del Garante.
  • Va valutata, inoltre, da parte di chi installa telecamere una
    serie di aspetti: se sia realmente necessario raccogliere immagini
    dettagliate; la dislocazione e la tipologia delle apparecchiature
    (fisse o mobili).
  • Va limitata rigorosamente la creazione di banche dati quando
    è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola
    visione
    delle immagini senza la loro registrazione (monitoraggio
    del traffico, controllo del flusso ad uno sportello ecc.).
  • Non risulta comunque giustificata
    un’attività  di rilevazione a fini promozionali, turistici o pubblicitari,

    attraverso web-cam o cameras-on-line che rendano
    identificabili i soggetti ripresi.

 

Specifici settori

  • Divieto assoluto di controllo a distanza dei
    lavoratori
    rispettando le garanzie previste in materia di lavoro,
    sia all’interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione del
    lavoro. Inammissibili le telecamere in luoghi non destinati all’attività 
    lavorativa (bagni, spogliatoi, docce, armadietti, luoghi ricreativi).
  • Negli ospedali e nei luoghi di cura è
    ammesso il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti (es.rianimazione).
    Potranno accedere alle immagini solo il personale autorizzato e i familiari
    dei ricoverati.
  • Negli istituti scolastici l’installazione di
    sistemi di videosorveglianza è ammissibile solo quando strettamente
    indispensabile (es.atti vandalici) e solo negli orari di chiusura.

Soggetti 
pubblici

  • Un soggetto pubblico può effettuare attività  di
    videosorveglianza solo ed esclusivamente per svolgere funzioni
    istituzionali
    . Anche quando un’amministrazione è titolare di
    compiti in materia di pubblica sicurezza o prevenzione dei reati, per
    installare telecamere deve comunque ricorrere un’esigenza effettiva
    e proporzionata di prevenzione o repressione di pericoli concreti. Non è
    quindi lecita, senza tale valutazione, una capillare videosorveglianza di
    intere aree cittadine.
  • Sono ammesse, nel rispetto di principi specifici, telecamere
    su alcuni mezzi di trasporto pubblici, nei luoghi di culto
    e sepoltura. Sono ingiustificati gli impianti installati al solo fine di
    controllare il divieto di fumare, di calpestare aiuole, di depositare
    sacchetti dell’immondizia etc.

 

Soggetti privati 

  • Si possono installare telecamere senza il consenso
    degli interessati, sulla base delle prescrizioni indicate dal Garante,
    quando  chi intende rilevare le immagini deve perseguire un
    interesse legittimo a fini di tutela di persone e beni
    rispetto a
    possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo,
    prevenzione incendi, sicurezza del lavoro ecc.
  • Le riprese di aree condominiali  da parte di
    pi๠proprietari o condomini, di studi professionali, società  ed enti sono
    ammesse esclusivamente per  preservare,  da concrete situazioni di pericolo,
    la sicurezza di persone e la tutela dei beni. L’installazione da parte di
    singoli condomini richiede comunque l’adozione di cautele: angolo visuale
    limitato ai soli spazi di propria pertinenza, nessuna ripresa di aree comuni
    o antistanti le abitazioni di altri condomini ecc. I videocitofoni sono
    ammessi per finalità  identificative dei visitatori.

Roma, 20 maggio 2004

 



Provvedimento generale videosorveglianza
 
Provvedimento
generale



Dossier videosorveglianza
 
Dossier


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