Videosorveglianza: individuate le nuove garanzie per i cittadini.
L’installazione di telecamere è lecita solo se
è proporzionata agli scopi che si intendono perseguire. Gli impianti di
videosorveglianza devono essere attivati solo quando altre misure siano
insufficienti o inattuabili. La proliferazione di questi sistemi rischia di
rendere meno efficace la tutela della sicurezza dei cittadini. L’eventuale
conservazione delle immagini deve essere limitata nel tempo. I cittadini devono
sapere sempre e comunque se un’area è sottoposta a videosorveglianza.
Per proporre un uso ponderato ed efficace
della videosorveglianza, l’Autorità Garante (Stefano Rodotà , Giuseppe
Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan) ha deciso di intervenire con nuove
regole che riguardano il settore pubblico e quello privato. Numerosi sono stati
i reclami e le segnalazioni al Garante che lamentano un utilizzo crescente e non
conforme alla legge di apparecchiature che rilevano immagini e suoni relative a
persone identificabili.
Il diritto alla protezione dei dati personali
non pregiudica l’adozione di misure efficaci per garantire la sicurezza e
l’accertamento degli illeciti. L’installazione di sistemi di videosorveglianza
non deve però violare la privacy dei cittadini e deve essere conforme al recente
Codice in materia di dati personali.
Rispetto alle prime linee guida
sull’installazione di telecamere, emanate nel novembre
del 2000, l’odierno provvedimento
generale (consultabile sul sito
www.garanteprivacy.it)
stabilisce regole pi๠precise, che tengono conto anche delle indicazioni emerse
in sede internazionale e comunitaria.
L’uso illecito di sistemi di
videosorveglianza espone all’impossibilità di utilizzare le immagini raccolte, a
provvedimenti di blocco e divieto fino a sanzioni amministrative o penali.
L’Autorità effettuerà doverosi controlli.
Principi generali per
soggetti pubblici e privati
-
I sistemi di videosorveglianza possono riprendere persone
identificabili solo se, per raggiungere gli scopi prefissati, non
possono essere utilizzati dati anonimi. -
La raccolta e l’uso delle immagini sono consentiti solo se
fondati su presupposti di liceità : cioè, per i soggetti
pubblici, quando siano necessari allo svolgimento di funzioni istituzionali
e, per i privati, quando siano necessari per adempiere ad obblighi di legge
o effettuate per tutelare un legittimo interesse. -
Prima di installare un impianto di videosorveglianza occorre
valutare se la sua utilizzazione sia realmente proporzionata agli
scopi perseguiti o se non sia invece superflua. Gli impianti devono
cioè essere attivati solo quando altre misure (sistemi
d’allarme, altri controlli fisici o logistici, misure di protezione agli
ingressi ecc.) siano realmente insufficienti o inattuabili. -
I cittadini che transitano nelle aree
sorvegliate devono essere informati della rilevazione dei
dati. L’informativa (della quale il Garante ha anche messo a disposizione un
modello semplificato: un cartello con un simbolo ad indicare l’area
videosorvegliata) deve essere chiaramente visibile ed indicare chi effettua
la rilevazione delle immagini e per quali scopi. -
In caso di registrazione, il periodo di conservazione
delle immagini deve essere limitato: a poche ore o al massimo 24
ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a
indagini. Per attività particolarmente rischiose (es. banche) è ammesso un
tempo pi๠ampio, che non può superare comunque la settimana. -
Chi installa telecamere deve perseguire finalità
determinate e di propria pertinenza. Si è invece constatato che, da
parte di amministrazioni comunali, vengono indicate indebitamente, come
scopo della sorveglianza, finalità di sicurezza pubblica, prevenzione e
accertamento dei reati che competono invece solo ad organi giudiziari o a
forze armate o di polizia. -
Quando si intende installare sistemi di videosorveglianza che
prevedono un intreccio delle immagini con altri particolari
(es.dati biometrici, voce) o in caso di digitalizzazione
delle immagini o di sorveglianza che valuti percorsi e lineamenti
(es. riconoscimento facciale) è obbligatorio sottoporre tali sistemi alla
verifica preliminare del Garante. -
Va valutata, inoltre, da parte di chi installa telecamere una
serie di aspetti: se sia realmente necessario raccogliere immagini
dettagliate; la dislocazione e la tipologia delle apparecchiature
(fisse o mobili). -
Va limitata rigorosamente la creazione di banche dati quando
è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola
visione delle immagini senza la loro registrazione (monitoraggio
del traffico, controllo del flusso ad uno sportello ecc.). -
Non risulta comunque giustificata
un’attività di rilevazione a fini promozionali, turistici o pubblicitari,
attraverso web-cam o cameras-on-line che rendano
identificabili i soggetti ripresi.
Specifici settori
-
Divieto assoluto di controllo a distanza dei
lavoratori rispettando le garanzie previste in materia di lavoro,
sia all’interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione del
lavoro. Inammissibili le telecamere in luoghi non destinati all’attività
lavorativa (bagni, spogliatoi, docce, armadietti, luoghi ricreativi). -
Negli ospedali e nei luoghi di cura è
ammesso il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti (es.rianimazione).
Potranno accedere alle immagini solo il personale autorizzato e i familiari
dei ricoverati. -
Negli istituti scolastici l’installazione di
sistemi di videosorveglianza è ammissibile solo quando strettamente
indispensabile (es.atti vandalici) e solo negli orari di chiusura.
Soggetti
pubblici
-
Un soggetto pubblico può effettuare attività di
videosorveglianza solo ed esclusivamente per svolgere funzioni
istituzionali. Anche quando un’amministrazione è titolare di
compiti in materia di pubblica sicurezza o prevenzione dei reati, per
installare telecamere deve comunque ricorrere un’esigenza effettiva
e proporzionata di prevenzione o repressione di pericoli concreti. Non è
quindi lecita, senza tale valutazione, una capillare videosorveglianza di
intere aree cittadine. -
Sono ammesse, nel rispetto di principi specifici, telecamere
su alcuni mezzi di trasporto pubblici, nei luoghi di culto
e sepoltura. Sono ingiustificati gli impianti installati al solo fine di
controllare il divieto di fumare, di calpestare aiuole, di depositare
sacchetti dell’immondizia etc.
Soggetti privati
-
Si possono installare telecamere senza il consenso
degli interessati, sulla base delle prescrizioni indicate dal Garante,
quando chi intende rilevare le immagini deve perseguire un
interesse legittimo a fini di tutela di persone e beni rispetto a
possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo,
prevenzione incendi, sicurezza del lavoro ecc. -
Le riprese di aree condominiali da parte di
pi๠proprietari o condomini, di studi professionali, società ed enti sono
ammesse esclusivamente per preservare, da concrete situazioni di pericolo,
la sicurezza di persone e la tutela dei beni. L’installazione da parte di
singoli condomini richiede comunque l’adozione di cautele: angolo visuale
limitato ai soli spazi di propria pertinenza, nessuna ripresa di aree comuni
o antistanti le abitazioni di altri condomini ecc. I videocitofoni sono
ammessi per finalità identificative dei visitatori.
Roma, 20 maggio 2004



Commento all'articolo