Senato della Repubblica «Disciplina della professione di investigatore privato» Ddl 490 ed altri – con le modifiche apportate dalla commissione Giustizia (20 maggio 2004)
Senato della Repubblica
«Disciplina della professione di investigatore privato»
Ddl
490 ed altri – con le modifiche in neretto apportate dalla commissione
Giustizia
(20 maggio
2004)
Capo I
Dell’ordine degli investigatori privati
Sezione I
Dell’ordine in generale
Articolo 1
(Ordine
degli investigatori privati)
1. E’ istituito
il collegio degli investigatori al quale appartengono gli iscritti all’albo
degli investigatori giudiziari e all’albo degli investigatori privati che
esercitano le attività elencate all’art. 41. Sono investigatori giudiziari
coloro i quali prestano collaborazione al difensore nello svolgimento delle
indagini difensive di cui al libro V, titolo VIbis, del codice di
procedura penale.
2. Il collegio è composto da un consiglio nazionale con sede in Roma e da tre
consigli interregionali con sede a Milano, Roma e Bari.
3. L’alta vigilanza sull’esercizio professionale degli investigatori è
esercitata dal Ministro della giustizia.
Articolo 2
(Diritti e doveri)
1. E’ diritto
insopprimibile degli investigatori privati rispondere al bisogno privato di
informazione, nel rispetto dei princi’pi costituzionali e con l’osservanza delle
norme di legge dettate a tutela della personalità e riservatezza altrui, ed è
loro obbligo inderogabile il rispetto della verità e della completezza
dell’informazione.
2. L’investigatore privato è tenuto a rispettare il segreto professionale,
quando cio’ sia richiesto dal carattere fiduciario della fonte delle notizie
o dal
committente (…)
(1).
(1).La
frase soppressa cosi’ recitava: a promuovere lo spirito di collaborazione tra i
colleghi e a consolidare l’immagine professionale presso l’opinione pubblica e
gli organi di informazione
Sezione II
Dei consigli degli ordini interregionali
Articolo 3
(Giurisdizione e composizione dei consigli interregionali)
1. I consigli
interregionali di cui al comma 2 dell’articolo 1 hanno la seguente
giurisdizione:
a) Milano, per la Lombardia, il Piemonte, la Valle d’Aosta, la Liguria,
il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia;
b) Roma, per l’Emilia Romagna, la Toscana, l’Umbria, le Marche, il
Molise, l’Abruzzo, il Lazio e la Sardegna;
c) Napoli, per la Campania, la Puglia, la Basilicata, la Calabria e la
Sicilia.
2. I consigli interregionali sono composti:
a) da cinque membri se il numero degli iscritti al rispettivo albo è
inferiore a 50;
b) da sette membri se il numero degli iscritti è compreso fra 51 e 99;
c) da nove membri se il numero degli iscritti è superiore a 99.
3. I membri di ciascun consiglio interregionale sono eletti a scrutinio segreto
ed a maggioranza dei voti dall’assemblea degli iscritti in regola con il
pagamento dei contributi dovuti all’ordine.
Articolo 4
(Elezione del consiglio interregionale dell’ordine)
1. L’assemblea per
l’elezione dei membri del consiglio interregionale deve essere convocata almeno
venti giorni prima della scadenza del consiglio in carica. La convocazione si
effettua mediante avviso spedito per lettera raccomandata almeno quindici giorni
prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall’esercizio della professione.
2. L’avviso deve contenere l’indicazione dell’oggetto dell’adunanza e stabilire
il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza stessa.
3. L’assemblea è valida, in prima convocazione, quando intervenga almeno la
metà degli iscritti; in seconda, qualunque sia il numero degli intervenuti.
Articolo 5
(Modalità di votazione)
1. Il presidente del
consiglio interregionale, prima dell’inizio delle operazioni di votazione,
sceglie due scrutatori fra gli elettori presenti; il più anziano fra i due per
iscrizione esercita le funzioni di presidente del seggio. In caso di pari
anzianità di iscrizione prevale l’anzianità di nascita.
2. Il segretario del consiglio interregionale esercita le funzioni di segretario
di seggio.
3. Durante la votazione è sufficiente la presenza di due componenti
dell’ufficio elettorale.
Articolo 6
(Scrutinio e proclamazione degli eletti)
1. Il voto si
esprime per mezzo di liste concorrenti partecipanti alle elezioni. Non è
ammesso il voto per delega.
1bis.
Le liste devono essere predisposte in modo da consentire l’elezione di iscritti
all’albo degli investigatori giudiziari che rappresentino almeno la metà meno
uno dei componenti del consiglio.
2. Decorse
due ore dall’inizio delle operazioni di voto, il presidente del seggio, dopo
aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento si trovino nella sala,
dichiara chiusa la votazione e procede alle operazione di scrutinio.
3. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e proclama
eletti coloro che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.
4. Nel caso in cui non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta dei voti da
tutti o da alcuno dei candidati, si procede in un’assemblea successiva,
da tenersi entro 15
giorni, a
votazione di ballottaggio fra i candidati che hanno riportato il numero maggiore
di voti, in numero doppio di quello dei consiglieri ancora da eleggere.
In caso di parità
tra candidati, si applica il principio di cui al comma 1 dell’articolo 5.
5. Dopo l’elezione, il presidente dell’assemblea comunica al consiglio nazionale
e agli altri consigli interregionali l’esito delle operazione elettorali e la
proclamazione degli eletti.
Articolo 7
(Durata in carica del consiglio interregionale – Sostituzioni)
1. I componenti del
consiglio restano in carica tre anni e possono essere rieletti
una sola volta
consecutivamente.
2. Nel caso in cui uno dei componenti il consiglio venisse a mancare, per
qualsiasi causa, lo sostituisce il primo dei non eletti della rispettiva lista.
3. I componenti di cui al comma 2 rimangono in carica fino alla scadenza del
consiglio.
Articolo 8
(Reclamo contro le operazioni elettorali)
1. Contro i
risultati delle elezioni, ciascun iscritto all’albo puo’ proporre reclamo al
consiglio nazionale dell’ordine, entro dieci giorni dalla proclamazione.
2. Quando il reclamo investa l’elezione di tutto il consiglio e sia accolto, il
consiglio nazionale provvede, fissando un termine non superiore a trenta giorni,
a rinnovare l’elezione (…).
Articolo 9
(Cariche di consiglio)
1. Ciascun consiglio
interregionale elegge
tra i propri componenti
un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.
2. Le cariche
di Presidente e di segretario sono riservate agli appartenenti all’albo degli
investigatori giudiziari
Articolo 10
(Attribuzioni del presidente)
1. Il presidente ha
la rappresentanza dell’ordine; convoca e presiede l’assemblea degli iscritti ed
esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla presente legge.
2. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di
impedimento.
3. Se il presidente e il vicepresidente sono assenti o impediti, ne fa le veci
il membro più anziano per iscrizione all’albo e, nel caso di pari anzianità di
iscrizione, il più anziano di nascita.
Articolo 11
(Attribuzioni del consiglio interregionale)
1. Il consiglio
esercita le seguenti
funzioni:
a) cura l’osservanza della legge professionale e di tutte le altre
disposizioni in materia;
b) vigila per la tutela del titolo di investigatore (…), in
qualunque sede, anche giudiziaria, e svolge ogni attività diretta alla
repressione dell’esercizio abusivo della professione;
c) cura la tenuta dell’albo e provvede alle iscrizioni e cancellazioni;
d) adotta i provvedimenti disciplinari;
e) provvede all’amministrazione dei beni di pertinenza dell’ordine e
compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre
all’approvazione dell’assemblea degli iscritti;
f) vigila sulla condotta e sul decoro degli iscritti;
g) dispone la convocazione dell’assemblea degli iscritti;
h) fissa, con l’osservanza del limite massimo previsto dall’articolo 20,
comma 1, lettera g), le quote annuali dovute dagli iscritti e determina
inoltre i contributi per la iscrizione
negli albi e nei
registri dei
praticanti e per il rilascio di certificati;
i) esercita le altre attribuzioni demandategli dalla legge.
Articolo 12
(Revisione dei conti)
1. Ogni
collegio
ha un revisore dei conti che controlla la gestione dei fondi e verifica i
bilanci predisposti dal consiglio riferendone all’assemblea degli iscritti.
2. L’assemblea degli iscritti convocata per l’elezione del consiglio elegge, con
le modalità stabilite dagli articoli 4, 5 e 6, il revisore dei conti,
scegliendolo tra gli iscritti che non ricoprano o che non abbiano ricoperto
negli ultimi tre anni la carica di consigliere.
3. Il revisore dei conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile
una sola volta
consecutivamente.
Articolo 13
(Assemblea per l’approvazione dei conti)
1. L’assemblea per
l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ha luogo ogni
anno.
Articolo 14
(Assemblea straordinaria)
1. Il presidente,
oltre che nell’ipotesi di cui all’articolo 13, convoca l’assemblea degli
iscritti ogni volta che lo deliberi il consiglio interregionale di propria
iniziativa o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con l’indicazione degli
argomenti da trattare, da parte di almeno un quarto degli iscritti
negli albi del collegio.
In tali casi, l’assemblea deve essere convocata non oltre dieci giorni dalla
deliberazione o dalla richiesta.
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