Nel procedimento di espropriazione di beni immobili per pubblica utilità, la domanda risarcitoria deve reintegrare il danno subito per la perdita del terreno, e non pretendere la restituzione dello stesso che presuppone un’attività il
Costituisce orientamento consolidato della
giurisprudenza il fatto che, mentre l’occupazione espropriativa comporta un
illecito istantaneo, che si consuma con l’acquisizione della proprietà per la
P.A. occupante ed il diritto dell’espropriato a vedersi risarcito del danno
sofferto, la c.d. occupazione usurpativa o senza titolo della P.A. produce un
illecito permanente per il quale il proprietario puo’ pretendere la restituzione
del bene occupato o rinunciarvi, domandando, con i mancati guadagni derivati
dalla sottrazione del godimento del bene, anche il controvalore della proprietà.
(Cass. 4 luglio 2003 n. 10756, Cass. 25 marzo 2003 n. 4358, Cass. 3 aprile 2002
n. 4766, Cass.12 dicembre 2001 n. 15710, Cass. 28 marzo 2001 n. 4451, Cass.18
febbraio 2000 n. 1814). Pertanto,se la richiesta risarcitoria, non mira alla
reintegrazione del danno sofferto dall’erspropriato, ma al contrario, contiene
la pretesa di restituire il bene sottratto, essa presuppone solo un’attività
illecita di fatto e deve ritenersi diversa da quella proposta per l’occupazione
acquisitiva, determinando, cosi’ un mutamento dei fatti costitutivi
dell’obbligazione azionata o una nuova “causa petendi” nell’ipotesi in cui sia
stata proposta ab inizio in funzione risarcitoria e successivamente restitutoria.
Cassazione Civile Sentenza n. 6081 del 26/03/2004
Svolgimento del processo
Con citazione del 6 giugno 1987, F., M.G., P., S. e B.R., proprietari di un’area
di mq. 3360 in Comune di S., occupata di urgenza da quest’ultimo per
espropriarla e costruirvi opere del P.E.E.P., convenivano in giudizio detto C.
dinanzi al Tribunale di Modica, perchè fosse condannato a restituire il terreno
e a pagare l’indennità d’occupazione legittima, con il risarcimento dei danni
per quella illegittima proseguita oltre il termine finale della prima, senza che
vi fosse decreto ablatorio o costruzione delle opere pubbliche.
Gli attori chiedevano che il danno per le occupazioni fosse liquidato negli
interessi legali sul valore venale delle aree, con gli interessi sul dovuto come
per legge; il C. si costituiva e impugnava le domande, deducendo che l’indennità
di occupazione legittima era da liquidare calcolando i frutti ricavabili
realmente dall’utilizzazione agricola del terreno e non con gli interessi legali
sul valore di esso.
Dalla relazione del c.t.u., al quale era stato domandato quali frutti producesse
il terreno occupato, risultava che lo stesso era improduttivo e l’ausiliare
determinava quanto dovuto per il periodo d’occupazione legittima e illegittima
negli interessi legali sul valore venale del terreno per ogni anno
d’occupazione. Il Tribunale, nel 1996, condannava il C. di S. al risarcimento
dei danni come liquidati dal c.t.u., in base agli interessi sul valore venale
dell’area e non su una somma ricavata con i criteri di cui all’art. 1, comma 65,
della L. n. 549 del 1995, ordinando al convenuto la restituzione del
terreno non utilizzato. Il C. di S. proponeva appello contro la sentenza del
Tribunale, deducendo l’incompetenza di questo in ordine alla liquidazione dell’indennità
d’occupazione e domandando di applicare la L. n. 549 del 1995 per
determinare il dovuto per l’occupazione; censurava inoltre l’eccessivo valore
venale delle aree rilevato nel primo grado, la disposta restituzione dei
terreni, la liquidazione del dovuto senza prova dei danni e la sua condanna a
pagare i tre quarti delle spese di causa. Degli appellati si costituiva solo
Piero R. che, rilevato che su istanza di terzi il locale P.E.E.P. era stato
annullato dai Giudici amministrativi, chiedeva il rigetto del gravame del C. e
in via incidentale, la riforma della disciplina delle spese di causa, da porre
interamente a carico di controparte. La Corte d’appello di Catania, con sentenza
del 2 febbraio 2000, dichiarati contumaci degli appellati non costituiti, ha
ritenuto che l’annullamento sopravvenuto del P.E.E.P. e della dichiarazione di
pubblica utilità contenuta nell’approvazione del Piano rendeva illegittima
l’occupazione all’origine ed escludeva l’esistenza di una fase legittima di
questa per la quale fosse dovuta l’indennità richiesta nella citazione.
Superata cosi’ l’eccezione d’incompetenza del Tribunale sulla liquidazione dell’indennità
di occupazione sulla quale la Corte era competente comunque, la sentenza ha
confermato la inapplicabilità dell’art. 3, comma 65°, della L. n. 662 del
1996, sostitutivo dell’art. 1 della L. n. 549 del 1995 dichiarata
incostituzionale, perchè la mancanza di dichiarazione di pubblica utilità e l’illegittimità
ab origine dell’occupazione, rendeva questa risarcibile secondo le regole
generali ex art. 2043 c.c., con la piena reintegrazione economica.
Doveva quindi rigettarsi il motivo d’appello del C. che aveva chiesto
d’applicare i criteri di liquidazione del risarcimento della L. n. 662 del
1996, relativi alle sole occupazioni per pubblica utilità, per determinare
la sorta capitale su cui computare gli interessi dovuti per il periodo
d’occupazione illecita. Respinto il motivo di gravame relativo alla
quantificazione eccessiva dei danni, per essere lo stesso generico e privo di
dati tecnici o estimativi concreti che ne consentissero l’accoglimento, la Corte
di appello ha ritenuto corretta pure la condanna a restituire il suolo, non
incidendo su essa la nuova occupazione legittima dell’area, disposta
successivamente. Ritenuto che il risarcimento andasse liquidato negli interessi
legali sul valore venale del terreno per ogni anno d’illecita occupazione, la
Corte ha rigettato il capo di impugnazione relativo all’astrattezza della
liquidazione e l’appello incidentale sulle spese, che, per il grado, sono state
poste a carico del C.. Per la cassazione di detta sentenza propone ricorso il C.
di S. con cinque motivi, illustrati da memoria, cui resiste solo P.R. con
controricorso; gli altri intimati B. e R. non svolgono attività difensiva.
Motivi della decisione
1. I primi due motivi di ricorso lamentano il primo la violazione di norme
processuali e il secondo l’effetto sostanziale che la stessa ha comportato.
Infatti si deduce anzitutto violazione degli art. 345 c.p.c., 1° comma, e
art. 184 c.p.c., nel testo precedente alla riforma della L. 26
novembre 1990 n. 353 e dell’art. 360 c.p.c.
n. 3, perchè l’annullamento del P.E.E.P., rilevato dall’appellato P.R.
costituiva in realtà appello incidentale e introduceva una domanda nuova per la
causa petendi dell’originaria illegittimità dell’occupazione e quindi
inammissibile. Si è infatti proposto un tema di indagine nuovo e modificato
l’originario oggetto del giudizio e solo in accoglimento delle richieste del R.,
la Corte di merito ha negato l’applicabilità del comma 7 bis dell’art. 5 bis
della L. n. 359 del 1992 per liquidare i danni; in primo grado i R.
avevano chiesto l’indennità di occupazione legittima e il risarcimento dei
danni per il periodo successivo nel quale l’area era rimasta occupata senza
titolo e quindi inammissibile e nuova era la causa petendi prospettata per la
prima volta in sede d’appello di un’occupazione usurpativa.
Il secondo motivo di ricorso denuncia che per effetto della indicata nuova
domanda la Corte ha poi violato l’art. 5 bis della L. 8 agosto 1992 n. 359,
ritenendo inapplicabile il comma 7 bis di esso, in base alla deduzione del R.
dell’illegittimità originaria dell’occupazione causata dall’annullamento del
P.E.E.P.
1.1. Il terzo e quarto motivo censurano invece la sentenza della Corte catanese
in ordine alla prova dell’entità del danno e alla sufficiente motivazione sulla
misura di esso per cui devono valutarsi insieme.
Con il terzo motivo di ricorso il C. di S. deduce violazione
dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 360 c.p.c.
n. 3, perchè la Corte territoriale ha determinato un danno non provato
concretamente e specificamente. Secondo il ricorrente, qualunque sia stata la
natura, legittima o illecita, dell’occupazione, comunque doveva provarsi la
perdita della fruttificazione agricola del fondo per il periodo di mancato
godimento di esso, avendo rilievo il valore venale di esso solo nel caso della
perdita della proprietà.
In quarto luogo, si censura la decisione di merito per insufficiente e
contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere i
giudici di merito ritenuto necessario il ricorso al criterio residuale degli
interessi sul valore venale del terreno, in difetto di specifici elementi di
prova per liquidare il danno, pur avendo il C. chiesto di computare i mancati
guadagni, in rapporto alla effettiva perdita dei frutti agricoli prodotti dal
terreno. Solo nel caso di impossibilità d’una diversa determinazione del lucro
cessante e non per un’omessa ricerca della redditività concreta del terreno
infruttifero e incolto secondo il c.t.u., poteva determinarsi il danno con gli
interessi sul valore dell’area.
1.5. Il quinto motivo di ricorso impugna la statuizione della
sentenza di merito sulle spese di causa, che dovevano almeno compensarsi,
altrimenti violandosi l’art.
92 c.p.c.
e
l’art. 360 c.p.c.
n. 3.
2. Il controricorrente R. deduce che il C. di S. mai aveva dedotto con l’appello
che il danno era da liquidare nei mancati frutti del fondo, chiedendo solo di
rideterminare la sorta capitale sulla quale computare gli interessi.
Affermata la natura di eccezione per impedire l’accoglimento del gravame che
chiedeva di applicare il comma 7 bis dell’art. 5-bis. della L. n. 359 del
1992 della sua deduzione dell’annullamento del P.E.E.P., il R. domanda di
rigettare i primi due motivi di ricorso, dato che, senza l’acquisizione
dell’area per accessione invertita, la novella del 1996 non è applicabile.
Anche la dedotta violazione delle norme del codice civile sugli oneri probatori
è infondata, dovendosi il mancato guadagno da perdita di godimento di un
immobile liquidare negli interessi legali sul valore venale dello stesso, quando
non sia provato un maggior danno.
3. I primi due motivi di ricorso sono infondati.
Il C. aveva proposto appello e censurato specificamente il
Tribunale per avere ritenuto inapplicabili i criteri normativi di liquidazione
del risarcimento dei danni di cui alla L. n. 549 del 1995 e tale capo di
gravame è stato respinto dalla Corte di appello, non potendo applicarsi l’art.
3, comma 65°, della L. n. 662 del 1996, sostituiva della norma del 1995
ritenuta illegittima dalla Corte Costituzionale (sentenza 2 novembre 1996 n.
369) per essere stato annullato dal Consiglio di Stato il P.E.E.P. nel 1990,
cosi’ venendo meno con effetti ex tunc la dichiarata pubblica utilità. L’art.
3, comma 65°, L. n. 662 del 1996,
ha previsto nuovi criteri di liquidazione del risarcimento dei danni per le
occupazioni illegittime "per causa di pubblica utilità" anteriori al 20
settembre 1996, che abbiano dato luogo ad acquisizione del terreno a favore
della P.A., da tenere distinte da quelle – senza titolo e di mero fatto –
eseguite in carenza di potere dall’Amministrazione, da risarcire con la
reintegrazione per equivalente del valore venale dell’area occupata. La
citazione dinanzi al Tribunale di Modica aveva due causae petendi costituite da
un’occupazione legittima, per la quale si era domandata la liquidazione dell’indennità
e dall’altra successiva illecita e senza titolo, a base dell’azione risarcitoria;
il petitum della domanda risarcitoria, sin dall’origine, era consistito negli
interessi legali sul valore venale del suolo non utilizzato per opere d’edilizia
residenziale pubblica, del quale s’era chiesta anche la restituzione. Alla data
della domanda (1987) s’era già elaborata, in relazione alla trasformazione
irreversibile delle aree occupate, la distinzione delle azioni risarcitorie
derivate, secondo che l’occupazione fosse di mero fatto e senza titolo
(usurpativa) o a causa di pubblica utilità (espropriativa), azioni diverse per
causa petendi e per petitum.
La c.d. occupazione usurpativa o senza titolo della P.A. produce infatti un
illecito permanente per il quale il proprietario puo’ chiedere la restituzione
del bene occupato o rinunciarvi, domandando, con i mancati guadagni derivati
dalla sottrazione del godimento del bene, anche il controvalore della proprietà,
se rinuncia alla restituzione delle aree trasformate, mentre quella
espropriativa comporta un illecito istantaneo, che si consuma con l’acquisizione
della proprietà per la P.A. occupante (la distinzione, già in S.U. 26 febbraio
1983 n. 1464, è palese in S.U. 10 giugno 1988 n. 3940, come rileva S.U. 4 marzo
1997 n. 1907; su di essa cfr. Cass. 4 luglio 2003 n. 10756, S.U. 6 maggio 2003
n. 6853, Cass. 25 marzo 2003 n. 4358, 3 aprile 2002 n. 4766, 12 dicembre 2001 n.
15710, 28 marzo 2001 n. 4451, 18 febbraio 2000 n. 1814).
La domanda introduttiva del giudizio in ordine al risarcimento per il fatto che
il C. di S. era rimasto nel possesso dell’area occupata dopo il termine finale
dell’occupazione legittima, con attività di fatto illecita, nessun rilievo ha
dato al permanere degli effetti della dichiarazione di pubblica utilità nella
fase dell’azione illecita.
In accoglimento della domanda r



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