Opposizione a sanzione amministrativa. Il legittimo impedimento può essere provato anche dopo il provvedimento di convalida. Cassazione Civile Sentenza n. 6083 del 26/03/2004
La Corte Costituzionale con le sentenze n. 507/95
e n. 534/90 aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 23
comma 5 della legge n. 689 del 1981 nella parte in cui prevedeva la
disposizione di convalida del provvedimento amministrativo impugnato nel caso in
cui l’opponente o il suo procuratore fossero alla prima udienza assenti
ingiustificati. Pertanto, a seguito di tali pronunce e dei nuovi orientamenti
della giurisprudenza, risulta oggi palese che l’emanazione della convalida della
sanzione amministrativa oltre ad essere subordinata alla mancata comparizione in
giudizio della parte opponente e del suo procuratore per ingiustificato motivo,
è sottoposta “alla duplice verifica che l’illegittimità del provvedimento non
risulti già dalla documentazione allegata dall’opponente e che
l’Amministrazione abbia provveduto al deposito degli atti disposti dal giudice”.
Il giudice non è tenuto, quindi, all’emanazione di detto provvedimento senza
l’accertamento preventivo anche di tali situazioni. Inoltre, lo stesso ha il
compito di effettuare verifiche sulla fondatezza dell’impedimento a comparire
dedotto dal difensore prima di rigettare definitivamente l’istanza di
riassunzione e la richiesta di revoca del provvedimento. La stessa
giurisprudenza penale infatti ha sempre affermato, nel vigore dell’art. 510
c.p.p., che la prova dell’impedimento a comparire al dibattimento ben puo’
essere data anche dopo la sentenza che abbia dichiarato esecutivo il decreto
penale purchè l’opponente dimostri che tanto l’impedimento quanto la sua
mancata tempestiva comunicazione siano dipesi da caso fortuito o forza maggiore.
Cassazione Civile Sentenza n. 6083 del 26/03/2004
Svolgimento del processo
Con ordinanza pronunciata all’udienza del 16 luglio 2001 il giudice di pace di
Sestri Levante, preso atto che nè l’opponente Condominio Q.G. nè il suo
procuratore erano comparsi nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa
promosso dallo stesso Condominio nei confronti della P. di G., senza addurre
alcun giustificato motivo nonostante la regolarità della notifica del decreto
di fissazione dell’udienza medesima, convalidava il provvedimento opposto ai
sensi dell’art. 23 comma 5 della legge n. 689 del 1981.
Successivamente con ordinanza del 30 luglio 200 il giudice di pace dichiarava
inammissibile la successiva istanza di riassunzione e di revoca della precedente
convalida.
Avverso entrambi i provvedimenti propone ricorso per Cassazione il Condominio
Q.G. sulla base di tre motivi, eccependo preliminarmente la incostituzionalità
dell’art. 23 comma 5 della legge n. 689 del 1981 sul rilievo che tale
norma non prevede la possibilità di un’opposizione tardiva nell’ipotesi in cui
l’opponente od il suo procuratore non sia potuto intervenire per caso fortuito o
forza maggiore e non sia stato in grado di farli valere.
Motivi della decisione
Prioritario sotto il profilo logico e giuridico deve ritenersi, rispetto al
primo, il secondo motivo con cui il ricorrente denuncia violazione dell’art. 23
comma 5 della legge n. 689 del 1981, richiamando i principi affermati
dalla Corte Costituzionale sia con la sent. n. 534/90, che ha dichiarato l’illegittimità
di tale norma nella parte in cui non prevede che la convalida possa essere
pronunciata anche se la mancanza di responsabilità risulti "ex actis", e sia
con la sent. n. 507/95, che ha dichiarato un ulteriore profilo di illegittimità
della stessa norma nella parte in cui non prevede che non assume rilievo la
mancata presentazione dell’opponente anche quando sia stata omessa da parte
dell’Amministrazione il deposito dei documenti di cui al comma 2 dello stesso
art. 23 legge n. 689 del 1981. Deduce che il giudice di pace
illegittimamente non si è attenuto a tale quadro normativo, mancando di
rilevare, prima di convalidare il provvedimento sanzionatorio, se
l’amministrazione irrogante avesse omesso il deposito della documentazione e se
la pretesa risultasse già infondata sulla base della documentazione agli atti.
La censura è fondata.
Va sottolineato al riguardo che la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 23 comma 5 della legge n. 689 del 1981 nella
parte in cui prevede la convalida da parte del giudice del provvedimento opposto
in caso di assenza ingiustificata dell’opponente o del suo procuratore alla
prima udienza anche quando l’illegittimità del provvedimento risulti dalla
documentazione allegata dall’opponente (C.Cost. 534/90) nonchè anche quando
l’Amministrazione irrogante abbia omesso il deposito dei documenti di cui al
comma 2 dello stesso art. 23 (C.Cost. 507/95).
A seguito di tali pronunce, nel giudizio di opposizione ad
ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa disciplinata dagli artt. 22
e 23 della legge n. 689 del 1981
l’emanazione dell’ordinanza di convalida deve ritenersi subordinata quindi, non
più alla sola condizione della mancata comparizione dell’opponente o del suo
procuratore, ma anche alla duplice verifica che l’illegittimità del
provvedimento non risulti già dalla documentazione allegata dall’opponente e
che l’Amministrazione abbia provveduto al deposito degli atti disposto dal
giudice.
Una tale ulteriore valutazione è invece del tutto assente nell’impugnato
provvedimento di convalida in cui il giudice di pace si è limitato a prendere
atto della mancata comparizione dell’opponente e del suo procuratore, senza
nulla osservare in ordine alla presenza delle altre condizioni richieste.
L’accoglimento del presente motivo non puo’ ritenersi pero’ assorbente rispetto
al primo in quanto imporrebbe al giudice di pace solo una tale ulteriore
verifica, con la possibilità di dar corso al giudizio per l’accertamento della
fondatezza delle rispettive tesi difensive unicamente nel caso in cui non
ricorrano le due condizioni richieste dalla Corte Costituzionale ai fini della
convalida.
A
tale ulteriore finalità, vale a dire a dar corso in ogni caso al giudizio di
merito, si presta invece, in caso di accoglimento, il primo motivo con cui il
ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 23 comma 5
della legge n. 689 del 1981, sostiene che tale disposizione, anche alla
luce della questione di costituzionalità sollevata, non chiarisce se il giudice
non debba o comunque non possa effettuare verifiche sull’impedimento a comparire
dedotto dal difensore, riservandosi ogni provvedimento al riguardo. Deduce
altresi’ che, anche a seguito della successiva istanza di riassunzione e di
revoca dell’ordinanza, il giudice avrebbe potuto effettuare verifiche sulla
fondatezza dell’impedimento del difensore e disporre cosi’ l’integrazione
dell’ordinanza medesima, non imponendo la norma la giustificazione
dell’impedimento all’udienza di prima comparizione.
Anche tale censura è fondata.
Al riguardo si osserva in primo luogo che la Corte Costituzionale, con la
sentenza sopra richiamata n. 534/90, ha rilevato la presenza di indiscutibili
affinità sul piano processuale fra il giudizio di opposizione a sanzione
amministrativa e quello di opposizione a decreto penale. Cio’ è tanto vero che
sulla base di tale constatazione ha ritenuto – in presenza del mutato quadro
normativo intervenuto con il nuovo codice di procedura penale che non prevede
più l’ordine di esecuzione del decreto in caso di mancata presentazione
dell’opponente, imposto invece dall’art. 510 del precedente c.p.p. – che non
potesse essere dichiarata la convalida del provvedimento che irroga la sanzione
amministrativa qualora, come si è già rilevato, la mancanza di responsabilità
risultasse già dagli atti.
Ora, la prospettata affinità costituisce senza dubbio un elemento di ulteriore
valutazione che consente una lettura della norma in esame, sul punto in
questione, conforme alla costituzione e permette cosi’ di superare l’eccezione
di illegittimità costituzionale sollevata dal ricorrente.
La giurisprudenza penale infatti ha sempre affermato, nel vigore dell’art. 510
c.p.p., che la prova dell’impedimento a comparire al dibattimento ben puo’
essere data anche dopo la sentenza che abbia dichiarato esecutivo il decreto
penale purchè l’opponente dimostri che tanto l’impedimento quanto la sua
mancata tempestiva comunicazione siano dipesi da caso fortuito o forza maggiore.
Del resto non si comprenderebbe, diversamente, come l’interessato, in presenza
di un legittimo impedimento improvviso, possa essere in grado di dedurlo alla
stessa udienza di comparizione.
Non v’è quindi motivo per ritenere che in sede di opposizione a sanzione
amministrativa, ove è rimasta in vigore la disciplina della convalida del
provvedimento in caso di mancata comparizione dell’opponente sia pure con i
temperamenti fissati dalla Corte Costituzionale, il legittimo impedimento non
possa essere provato dopo il provvedimento di convalida, come aveva richiesto
nel caso in esame il difensore il quale, ancor prima di ricevere la notifica
dell’ordinanza di convalida, ha presentato un’apposita istanza volta ad
ottenerne la revoca, adducendo un "improvviso, imprevedibile e riservato"
impedimento a comparire.
Legittimamente quindi il ricorrente si duole anche della disposta
inammissibilità di tale ulteriore istanza da parte del giudice di pace.
In tal senso del resto, dopo un primo diverso orientamento (Cass. 9200/91; Cass.
1952/97) è il più recente indirizzo della giurisprudenza la quale, peraltro,
in materia di opposizione a sanzione amministrativa, ritiene deducibile come
motivo di ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza di convalida l’esistenza
stessa del legittimo impedimento che non sia stato portato a conoscenza del
giudice di merito entro l’udienza fissata per la comparizione, indipendentemente
dalla presentazione di un’ulteriore istanza di revoca in quella sede (Cass.
824/98; Cass. 12018/00).
Gli impugnati provvedimenti devono essere pertanto cassati con rinvio, anche per
le spese, al giudice di pace di Sestri Levante in persona di altro magistrato
che, nell’uniformarsi ai principi accolti, esaminerà se sia verificato
nell’ipotesi in esame un legittimo impedimento dovuto a caso fortuito o forza
maggiore sia per la comparizione del procuratore dell’opponente in udienza e sia
per una sua tempestiva comunicazione, procedendo nel giudizio di merito in caso
positivo e comunque anche qualora non risulti già, in base alla valutazione
preliminare richiesta dalle richiamate sentenze della Corte Costituzionale n.
534/90 e n. 507/95, l’illegittimità della ordinanza di convalida.
Va conseguentemente dichiarato assorbito il terzo motivo, riguardando il merito
della controversia su cui il giudice di pace non si è pronunciato e che si
riproporrà se verranno superate le questioni pregiudiziali di cui è stato
investito.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE
Accoglie i primi due motivi. Dichiara assorbito il terzo. Cassa i provvedimenti
impugnati e rinvia, anche per le spese, al giudice di pace di Sestri Levante in
persona di altro magistrato.
Cosi’ deciso in
Roma, il 29 ottobre 2003.
Depositato in
Cancelleria il 26 marzo 2004



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