I requisiti richiesti dalla pubblica amministrazione alle imprese per l’ammissione alle gare di appalto non possono essere disattesi una volta avviato il procedimento. Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza n. 2736 del 04/05/2004
I requisiti richiesti dalla pubblica
amministrazione alle imprese per l’ammissione alle gare di appalto non possono
essere disattesi una volta avviato il procedimento, anche se vengono
riconosciuti non
necessari L’amministrazione
deve soppesare le parole dei bandi di gara ed evitare d’inserire preclusioni che
non siano strettamente necessarie, e che essa stessa poi, all’atto
dell’ammissione, ritiene non necessarie.
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Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, sentenza n.2736/2004
Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale, Sezione Quinta
ha
pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto dalla società in
nome collettivo SPRAY RECORDS DI L. & C., con sede in Moscufo, in persona dei
soci e legali rappresentanti in carica dei signori M.L., B.D. L.e C. A., difesi
dall’avvocato Alfonso Vasile e domiciliati in Roma, via San Tommaso d’Aquino,
presso lo studio dell’avvocato Aldo Guglielmi;
contro
il comune di PESCARA, costituitosi in giudizio in
persona del sindaco, dottor Luciano D’Alfonso, difeso dall’avvocato Marco
Sanvitale e domiciliato in Roma, via della Balduina 187, presso lo studio
dell’avvocato Stefano Agamennone;
e nei confronti
dell’impresa TUTTO SERVICE DI DI S. P., con sede in
Pescara, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
della sentenza 19 giugno 2003 n. 580 con la quale
il tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di
Pescara, ha respinto il ricorso contro il provvedimento del comune di Pescara 31
dicembre 2002 n. 434, di aggiudicazione all’impresa Tutto Service di Di S. P.
dell’appalto del servizio di registrazione magnetica, sbobinamento e
trascrizione delle sedute presso la sala consiliare e il Consiglio di quartiere,
nonchè di assistenza tecnica e di gestione dell’impianto video e per le
votazioni.
Visto il ricorso in appello, notificato il 2 e 4 e
depositato il 13 ottobre 2003;
visto il controricorso del comune di Pescara,
depositato il 22 febbraio 2004;
vista la memoria presentata dall’appellante il 2
marzo 2004;
visti gli atti tutti della causa;
relatore, all’udienza del 9 marzo 2004, il
consigliere Raffaele Carboni, e uditi altresi’ gli avvocati Vasile e Sanvitale;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto
segue.
FATTO
La società Spray Records di L. & C.
(d’ora in poi anche solo: Records) e l’impresa Tutto Service di Di S.P. (d’ora
in poi anche solo: Tutto Service) hanno partecipato
alla licitazione privata (in
atti denominata "gara per trattativa privata") indetta dal comune
di Pescara per l’appalto del servizio specificato in epigrafe. La lettera
d’invito poneva tra i requisiti quello "di avere svolto identico servizio a
quello oggetto della presente gara per almeno due anni presso altro Ente o
Pubblica Amministrazione dalla data del presente bando". La gara è stata vinta
da Tutto Service, che aveva offerto un ribasso sulla base d’asta del 31,5 per
cento, dopo che le sue giustificazioni sull’anomalia dell’offerta erano state
giudicate accettabili.
Records con ricorso al tribunale amministrativo
regionale per l’Abruzzo notificato al comune e alla controinteressata il 23
gennaio 2003 ha impugnato l’aggiudicazione, deducendone l’illegittimità con tre
motivi. Con il primo motivo ha censurato la suddetta clausola, nella parte in
cui richiedeva d’avere svolto l’identico servizio presso "altre" amministrazioni
e non anche presso il comune di Pescara. Con il secondo motivo ha lamentato che
la controinteressata fosse stata ammessa alla gara benchè il servizio da essa
precedentemente prestato non fosse stato "identico" a quello da prestare,
perchè non comprendeva la gestione dell’impianto video, che caratterizza
massimamente gl’impianti audiovisivi del comune di Pescara e per il quale
l’aggiudicataria non possedeva specializzazione. Con il terzo motivo ha
censurato il giudizio di non anomalia dell’offerta, con la seguente doglianza:
"nella fattispecie, l’elevatezza della offerta in ribasso (di ben il 31,50 %)
non trova effettiva e razionale giustificazione nelle affermazioni della Tutto
Service contenute nella sua lettera del 19.12.2002 (ragioni individuate nel
fatto che la predetta ditta opera con personale proprio e con materiali che
acquista, quale commerciante, a buon prezzo), specie, poi, a fronte della grave
preoccupazione che la notevole riduzione (chiaramente fuori mercato, come da
atti di data non sospetta che si producono) vada a danno della qualità del
servizio ".
Il tribunale amministrativo regionale con la
sentenza indicata in epigrafe ha respinto il ricorso, giudicando inammissibile
per difetto d’interesse il primo motivo, dal momento che la ricorrente era stata
ammessa in gara, e infondati gli altri due motivi. Respingendo il secondo motivo
ha osservato che in un primo momento il comune aveva inteso indire la gara solo
per i servizi di registrazione, e solo in un secondo momento, dopo la lettera
d’invito, aveva precisato che il servizio riguardava anche il video, senza
peraltro diramare nuovi inviti; con cio’ manifestando che non richiedeva una
specifica esperienza nel settore; d’altra parte non risulta che esistano imprese
specializzate nel settore dei sistemi di votazione degli organi collegiali;
sicchè l’attività in questione doveva ritenersi secondaria rispetto
all’oggetto complessivo dell’appalto, tenuto conto anche del fatto che
l’imprenditore che aveva installato l’impianto s’era impegnato anche ad
addestrare il soggetto che avrebbe svolto il servizio. Respingendo il terzo
motivo ha ritenuto che il giudizio di non anomalia rientrava nelle valutazioni
discrezionali dell’amministrazione.
Appella Records dichiarando di accettare il rigetto
del primo motivo e riproponendo, con due motivi d’appello, i motivi secondo e
terzo del ricorso di primo grado.
DIRITTO
Il secondo motivo d’appello, con il quale
l’appellante ripropone il terzo motivo del ricorso di primo grado, è infondato,
perchè la censura, cosi’ come proposta nel ricorso di primo grado e sopra
trascritta, è apodittica, e quindi inammissibile per genericità; perchè la
ricorrente non ha affatto confutato le giustificazioni addotte
dall’aggiudicataria e ritenute accettabili dall’amministrazione indicente la
gara.
Resta da esaminare il primo motivo d’appello,
corrispondente al secondo motivo del ricorso di primo grado. Esso è fondato. La
lettera d’invito poneva come requisito per la partecipazione alla gara l’avere
già svolto un servizio "identico" a quello da svolgere; ed è fuori
discussione, ed è implicitamente ammesso dalle difese del comune, che
l’aggiudicataria non avesse, invece, svolto nessun precedente servizio con
impianti audiovisivi per le votazioni consiliari; sicchè è inevitabile
concludere che sarebbe dovuto essere esclusa. L’argomento con la quale il
giudice di primo grado ha giudicato non rilevante la mancata esperienza
dell’impianto video, il fatto cioè che l’imprenditore che aveva installato
l’impianto s’era impegnato ad addestrare il soggetto che avrebbe svolto il
servizio, semmai conferma la contraddittorietà tra la clausola del bando e il
comportamento del comune. D’altra parte non puo’ il giudice amministrativo
sostituirsi all’amministrazione nel porre i requisiti di partecipazione, ed è
invece l’amministrazione che deve soppesare le parole dei bandi di gara ed
evitare d’inserire preclusioni che non siano strettamente necessarie, e che essa
stessa poi, all’atto dell’ammissione, ritiene non necessarie.
L’appello pertanto dev’essere accolto. Le spese a
carico del comune resistente seguono la soccombenza e si liquidano in € 1500 per
il giudizio di primo grado e 2000 per il grado d’appello. Il Collegio ritiene
invece equo compensare integralmente le spese di giudizio tra l’appellante e
l’impresa Tutto Service di Di Salvo Paola, non costituitasi nel presente grado.
Per questi motivi
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione quinta, accoglie l’appello indicato in epigrafe e per l’effetto, in
riforma della sentenza impugnata, annulla il provvedimento del comune di Pescara
31 dicembre 2002 n. 434. Condanna il comune di Pescara al pagamento delle spese
di giudizio, liquidate in tremilacinquecento euro, a favore dell’appellante, e
compensa le spese di giudizio tra la società appellante e l’impresa Tutto
Service di Di Salvo Paola.
Cosi’ deciso in Roma il 9 marzo 2004 dal collegio
costituito dai signori:
Agostino Elefante presidente
Raffaele Carboni componente, estensore
Rosalia Maria Pietronilla Bellavia componente
Goffredo Zaccardi componente
Aniello Cerreto componente
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Raffaele Carboni f.to Agostino Elefante
IL SEGRETARIO
f.to Antonietta Fancello
Depositata in Segreteria il 4 maggio 2004
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