Inammissibile la richiesta di indulto per il condannato all’ergastolo. Cassazione penale Sentenza n. 10306 del 04/03/04

L’indulto è  previsto in via
generale, soltanto per le pene detentive temporanee. Ne consegue che la pena
dell’ergastolo, in quanto pena detentiva perpetua, non è condonabile in parte
ma soltanto in toto, per espressa volontà del legislatore, qualora venga
convertita in pena di specie diversa. Non è condonabile invece negli altri
casi.

Cassazione Penale Sentenza n.
10306 del 04/03/04

La Corte di Assise di
Appello,giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile in sede di rinvio,
la richiesta di F.R.,condannato all’ergastolo,di applicazione dell’indulto di
cui al D.P.R. n. 394 del 1990.

L’interessato ricorre in
cassazione e deduce la violazione degli artt. 606, lett. c) 623, lett. a), 127
nn. 1 e 5 c.p.p. e sostiene l’illegittimità del decreto, emesso in violazione
della sentenza della Corte di legittimità l’applicabilità dell’indulto, non
escluso dal citato decreto presidenziale e ed espressamente previsto
dall’art. 174 c.p.

Il ricorso non è fondato.

Il primo motivo è
manifestamente infondato in quanto, ex art. 666 c.p.p. è legittimo il
provvedimento de plano emesso dal giudice o dal presidente del collegio qualora
la richiesta sia inammissibile La Corte di legittimità aveva annullato il
decreto di rigetto emesso dalla Corte di Assise di Appello senza fissare la
Camera di consiglio ed aveva stabilito il principio di diritto che il
provvedimento senza contraddittorio è emanabile nelle ipotesi di
inammissibilità per reiterazione dell’istanza o, come statuito dal giudice "a
quo" nella fattispecie, per manifesta infondatezza conseguente a difetto delle
condizioni di legge. Il secondo motivo di ricorso non è fondato.

E’ "ius receptum"
nell’elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte che, essendo l’indulto
previsto, in via generale, soltanto per le pene detentive temporanee, secondo
una corretta e logica interpretazione degli artt. 22 e 174 c.p., la pena
dell’ergastolo, in quanto pena detentiva perpetua, non è condonabile in parte,
ma soltanto in toto, per espressa volontà del legislatore ovvero per specifica
disposizione di legge, qualora venga convertita in pena di specie diversa. Non
è condonabile, invece, negli altri casi e neppure nell’ipotesi di accesso a
benefici penitenziari perchè questi hanno come presupposto oltre che una
pregressa espiazione, la partecipazione del condannato all’opera di
rieducazione, da cui l’indulto prescinde completamente (Cass., sez. 1, sent. 16
giugno 2000, RV. 216194; conf. 193296, 193329, 194354, 195842, 200014, 193733).

In conseguenza, poichè
l’indulto non è espressamente previsto per l’ergastolo dall’invocato decreto
presidenziale, l’impugnazione va rigettata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Cosi’ deciso in Roma, nella
Camera di consiglio, il 19 novembre 2003.

Depositato in Cancelleria il 4
marzo 2004.

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