La forzata ed illegittima leva militare, incidendo direttamente su un valore della persona umana, comporta la liquidazione del danno biologico. Tar Campania, Napoli, Sezione II. Sentenza n. 8235 del 06/05/2004
La forzata ed
illegittima leva militare costituisce un danno determinato dalla diminuzione
ovvero provazione di un valore della vita umana alla quale il rtisarcimento deve
essere commisurato, sia pure in tema di danno biologico. Costituisce danno
biologico anche la temporanea impossibilità o diminuzione delle normali
occasioni di vita, pregiudizio che deve essere risartcito al danneggiato.
n. 8235/04 Reg. Sent.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione II, composto dai Signori:
1) Dott.
Antonio Onorato Presidente
2) Dott.
Francesco Guerriero Consigliere rel.
3) Dott.
Paolo Severini Referendario
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi
n. 1603/97 e n. 2760/98 proposti dal sig. Delle Donne Vincenzo, rappresentato e
difeso dall’avv. Mario Ambrosio, presso il cui studio in Napoli alla via Porzio,
n. 56, è elett.te domiciliato,
CONTRO
il Ministero
della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso
dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui <ope legis>
è elett.te domiciliato alla via A. Diaz, n. 11, rispettivamente,
per
l’annullamento
a)
della cartolina precetto n. 475 del 29 ottobre 1997, con cui gli
viene intimato di presentarsi il giorno 10 dicembre 1997 presso il 7° BTG “Cuneo”
di stanza in Udine per prestare il servizio militare;
b)
di ogni atto preordinato, presupposto connesso e conseguente.
per l’annullamento
a)
della cartolina precetto di cui non si conoscono gli estremi,
notificata il 20 febbraio 1998, con la quale gli viene intimato di presentarsi
il giorno 21 febbraio 1998 presso il 121° BTG “Macerata” di stanza in
Fano per prestare il servizio Militare;
b)
di ogni atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente.
Visti i
ricorsi ed i relativi allegati;
Visto l’atto
di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
Visti gli
atti tutti di causa;
Data per
letta alla pubblica udienza del 4 marzo 2004 la relazione del Consigliere Dott.
Francesco Guerriero;
Uditi
altresi’ i difensori presenti, come da verbale d’udienza;
Ritenuto e
considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
A.- Con il
ricorso n. 10603/97, notificato il 28 novembre 1997 e depositato il 4 dicembre
1997, il sig. Delle Donne Vincenzo ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la
cartolina precetto n. 475/1997 con cui gli è stato intimato di presentarsi il
giorno 10 dicembre 1997 presso il 7° BTG “Cuneo” di stanza in Udine per
prestare il servizio militare.
A sostegno
dell’impugnativa ha dedotto le seguenti censure: violazione e falsa applicazione
dell’art. 1, comma 110, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell’art. 97 della
Costituzione, difetto assoluto di istruttoria, manifesta ingiustizia,
illogicità, contraddittorietà, carenza assoluta di motivazione, irregolarità
formale della cartolina precetto.
Con atto
depositato in data 12 dicembre 1997, si è costituito in giudizio il Ministero
della Difesa, che con memoria difensiva del 23 febbraio 2004 ha concluso per il
rigetto del ricorso, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.
Con
ordinanza n. 1258, adottata nella camera di Consiglio del 18 dicembre 1997,
questa Sezione ha accolto la domanda cautelare proposta dal ricorrente.
B.- Con il
ricorso n. 27760/98, notificato il 17 marzo 1998 e depositato il successivo
giorno 21, il suddetto ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la cartolina
precetto, notificata il 20 febbraio 1998, con cui gli è stato intimato di
presentarsi il giorno 21 febbraio 1998, presso il 121° BTG “Macerata” di
stanza in Fano per prestare il servizio militare.
A sostegno
dell’impugnativa ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell’art. 21 della
legge 31 maggio 1975, n. 191, cosi’ come riformato dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 41 del 2 febbraio 1990, violazione e falsa applicazione
dell’art. 97 della Costituzione, difetto assoluto di istruttoria, manifesta
ingiustizia, illogicità, contraddittorietà, irregolarità formale della
cartolina precetto.
Questa
Sezione, con ordinanza n. 663, adottata nella Camera di Consiglio del 9 aprile
1998, ha disposto incombenti istruttori a carico del Ministero della Difesa, che
vi ha adempiuto con nota del 29 aprile 1998, e con successiva ordinanza n. 1128
del 22 maggio 1998 ha respinto la domanda cautelare.
Con motivi
aggiunti, notificati il 26 gennaio 2004 e depositati il 2 febbraio 2004, il
ricorrente ha chiesto la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno
per un servizio di leva non dovuto.
Con memoria
difensiva depositata 23 febbraio 2004 il Ministero intimato ha concluso per il
rigetto del ricorso, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.
C.- Alla
pubblica udienza del 4 marzo 2004, i ricorsi sono stati trattenuti per la
decisione.
DIRITTO
1.- I
ricorsi in epigrafe vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia, stante
la loro manifesta connessione soggettiva ed oggettiva.
2.- Come si
evince dalla pregressa narrativa, con il primo gravame il ricorrente ha
impugnato la cartolina precetto del 29 ottobre 1997 di presentazione al servizio
militare presso il 7°BTG “Cuneo“, di stanza in Udine, per il giorno 10
dicembre 1997.
Ha dedotto,
tra l’altro, la violazione dell’art. 1, comma 110, della legge n. 662/96,
essendo stato assegnato ad una sede superiore a Km. 100 dal luogo di residenza,
nonchè la irregolarità formale della cartolina precetto, risultando questa
priva di firma del responsabile, nè contenendo alcun timbro, ma solo la
dicitura “IL COMANDO”.
In relazione
a tale ricorso, con ordinanza n. 1258/97 del 18 dicembre 1997, questa Sezione ha
accolto l’istanza cautelare, ritenendo <prima facie> il ricorso stesso
non sfornito di fondamento giuridico, stante la natura precettiva della
disposizione contenuta nell’art. 1, comma 110, della citata legge, e ordinando
nel contempo all’Amministrazione militare di valutare la possibilità di una
diversa destinazione del ricorrente.
3.- Con il
successivo ricorso il ricorrente medesimo ha impugnato la nuova cartolina
precetto, notificata il 20 febbraio 1998, di destinazione presso il 121° BTG “Macerata“,
di stanza in Fano, per il giorno 21 febbraio 1998, deducendo la violazione
dell’art. 21 della legge 31 maggio 1975, n. 191, essendo stato chiamato alle
armi oltre il termine di un anno, nonchè l’irregolarità formale della
cartolina, contenendo questa solo la dicitura “IL COMANDO”; circostanza,
quest’ultima, peraltro non smentita dall’Amministrazione costituita.
In ordine a
tale ricorso, questa Sezione, prima, con ordinanza n. 663/98 del 9 aprile 1998
ha ordinato al Ministero della Difesa di depositare tutta la documentazione
relativa alla posizione del ricorrente nei riguardi del servizio militare e,
poi, con ordinanza n. 1128/98 del 22 maggio 1998 ha respinto la domanda
cautelare, ritenendo, ad un primo sommario esame del ricorso, non applicabile
nella specie la previsione decadenziale di cui all’art. 21 della legge n.
191/75, non sussistendo inerzia dell’Amministrazione.
Va precisato
che in ordine all’ordinanza n. 663/98, il Ministero della Difesa ha dato
risposta con nota del 29 aprile 1998, inviando copia della determinazione
adottata in data 12 febbraio 1998, prot. LEV/400413/REA/1, del seguente
contenuto: <In relazione ordinanza T.A.R. 1258/97 deroga procedura chiamata
armi disponesi che giovane Delle Donne Vincenzo matr. 027/76/014984 nato
23/08/76 compreso tabulato et assegnato A.E.Q. at RTG. “Cuneo” ” Udine sia
avviato scaglione secondo/98 at 121 RGT “Macerata” ” Fano per successiva
assegnazione at Distrmiles Salerno >.
4.- Infine,
con atto notificato in data 26.1.2004, il ricorrente ha formulato motivi
aggiu
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