Anche l’avvocato che svolge funzioni di Magistrato Onorario è soggetto alle norme deontologiche forensi. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza. n. 9216 del 10/06/2003
In materia
di responsabilità disciplinare degli avvocati , l’art. 53 n. 2 del codice
deontologico (approvato dal CNF il 14 aprile 1997), secondo il quale l’avvocato
chiamato a svolgere funzioni di magistrato ordinario deve rispettare tutti gli
obblighi inerenti a tali funzione e le norme sulla incomaptibilità, rende
esplicita l’intenzione dell’Ordine Professionale, nell’esercizio delle proprie
attribuzioni di autoregolamentazione, di considerare l’avvocato chiamato a
svolgere le suddette funzioni comunque soggetto, oltre che all’obbligo di
rispettare i doveri nascenti da tali funzioni, anche all’osservanza delle regole
di deontologia forense. Pertanto, la decisione del Consiglio dell’Ordine che
infligga una sanzione disciplinare ad un avvocato chiamato a svolgere la
funzione di magistrato onorario, per violazione del dovere di astensione, ai
sensi del citato art. 53, non viola il principio di indipendenza della
magistratura, sancito dall’art. 104 Cost., essendo diretta a sanzionare un
comportamento tenuto da un avvocato.
Cassazione Civile, Sezioni Unite,
Sentenza. n. 9216 del 10/06/2003
Svolgimento del processo
Il Consiglio dell’ordine degli
Avvocati di Lucca con decisione del 22 settembre – 16 ottobre 2000 dichiarava
l’avv. Maria Ferrante responsabile dell’addebito ascrittole ("contravvenendo ai
doveri di lealtà e correttezza, non si asteneva, quale Vice Pretore Onorario,
in una procedura d’urgenza introdotta dall’avv. Ciro Dell’Aquila, sulla cui
carta intestata, prodotta in atti, risultava anche il nominativo dell’incolpata
come facente parte del suo studio professionale") e le infliggeva la sanzione
dell’avvertimento.
Il ricorso dell’avv. Ferrante
avverso tale provvedimento era rigettato dal Consiglio Nazionale Forense il
quale, con decisione del 18 ottobre 2001 – 6 settembre 2002, osservava tra
l’altro:
a) che il Consiglio dell’ordine
non aveva giudicato un magistrato, ma un avvocato, tale essendo la Ferrante
anche nelle funzioni di magistrato onorario;
b) che era irrilevante il
provvedimento del Pretore di rigetto dell’istanza di ricusazione, in quanto
l’avv. Ferrante avrebbe dovuto astenersi ai sensi dell’art. 53 n. 2 del codice
deontologico e dell’art. 51 c.p.c. ultimo comma;
c) che l’avv. Ferrante avrebbe
dovuto avvertire l’esigenza di spogliarsi del procedimento, sia per avere fatto
parte dello studio professionale dell’avv. Dell’Aquila sia perchè il di lei
nominativo risultava ancora sulla carta intestata dello studio professionale.
Avverso la decisione del
Consiglio Nazionale Forense l’avv. Maria Ferrante ha proposto ricorso per
cassazione sulla base di due motivi.
Motivi
della decisione
1) Con il primo mezzo
d’impugnazione, la ricorrente lamenta incompetenza, eccesso di potere e
violazione dell’art. 104 Cost.
Il principio di indipendenza
della magistratura, sancito dall’art. 104 Cost., era stato nella specie
vanificato, avendo un Consiglio dell’Ordine inteso giudicare un magistrato,
quand’anche onorario. L’art. 53 del codice deontologico, la cui rubrica indica
"rapporti con i magistrati" non puo’ che riferirsi alle incompatibilità
nell’esercizio della professione forense e non riguarda le incompatibilità del
magistrato nell’esercizio della funzione giurisdizionale.
La Costituzione prevede una
riserva assoluta di giurisdizione disciplinare con l’istituzione di una organo
di rilevanza costituzionale di autogoverno della magistratura.
2) Il motivo non è fondato.
Come già osservato da questa
Corte (Cass. Sez. Un. 6 giugno 2002 n. 8225), gli ordini professionali, deputati
dalla legge a valutare sotto il profilo disciplinare il comportamento degli
iscritti, hanno il potere, nell’esercizio delle proprie attribuzioni di
autoregolamentazione, di emanare norme di deontologia vincolanti per i singoli
professionisti; esse, per quanto concerne gli avvocati, trovano fondamento negli
artt. 12, primo comma, e 38, primo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933, n.
1578. Le norme del codice deontologico forense elencanti i comportamenti che
il professionista deve tenere con i colleghi, con la parte assistita, con la
controparte, con i magistrati ed i terzi, costituiscono mere esplicitazioni
esemplificative dei principi generali, contenuti nella legge professionale
forense e nello stesso codice deontologico, di dignità, di lealtà, di probità
e di decoro professionale, e, in quanto prive di ogni efficacia limitativa della
portata di detti principi, sono inidonee ad esaurire la tipologia delle
violazioni disciplinarmente rilevanti.
L’art. 53, n. II, del codice
deontologico forense stabilisce che l’avvocato chiamato a svolgere funzioni di
magistrato onorario deve rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni
e le norme sulla incompatibilità.
Nella specie, il Consiglio
Nazionale Forense ha ritenuto che l’avv. Ferrante, nella situazione in cui si
era venuta a trovare (quale Vice Pretore Onorario, in una procedura d’urgenza
introdotta dall’avv. Ciro Dell’Aquila, sulla cui carta intestata, prodotta in
atti, risultava anche il nominativo dell’avv. Ferrante come facente parte del
suo studio professionale), avrebbe dovuto astenersi in obbedienza al disposto
del citato art. 53 e dell’art. 51 c.p.c., ultimo comma.
La decisione del Consiglio
Nazionale Forense non viola il principio di indipendenza della magistratura,
essendo diretta a sanzionare un comportamento tenuto da un avvocato. La
circostanza che l’avvocato svolga funzioni di magistrato onorario lo obbliga al
rispetto dei doveri nascenti da tali funzioni, ma non lo sottrae all’osservanza
delle regole di deontologia della propria professione.
La stessa formulazione del
secondo comma dell’art. 53 del codice deontologico, approvato dal Consiglio
Nazionale Forense il 14 aprile 1997, rende esplicita l’intenzione dell’ordine
professionale, nella sua autonomia, di considerare l’avvocato chiamato a
svolgere le funzioni di magistrato onorario comunque soggetto ai doveri della
professione forense. Sotto il profilo deontologico, il rispetto degli obblighi
inerenti alle funzioni di magistrato onorario e delle norme sull’incompatibilità
si pone come un dovere ulteriore, con la conseguenza che l’eventuale violazione
di detti obblighi puo’ essere fonte di responsabilità diverse. Il comportamento
del magistrato onorario puo’, per esempio, essere sanzionato dal Consiglio
Superiore della Magistratura con la revoca dell’incarico e dall’ordine
professionale con una misura disciplinare corrispondente alla gravità del
fatto.
3) Con il secondo motivo la
ricorrente denuncia incompetenza nonchè violazione dell’art. 104 Cost.,
dell’art. 53, comma due, del codice deontologico in relazione all’art. 51
c.p.c., violazione dell’art. 51 c.p.c. e dell’art. 3 codice
deontologico.
Doveva escludersi che, nella
specie, fosse stata violata la norma sull’incompatibilità, in quanto era stata
presentata istanza di ricusazione nei confronti del V.P.O. Avv. Ferrante, ma il
Pretore dirigente l’aveva rigettata ritenendola infondata, il che precludeva un
giudizio di responsabilità disciplinare per lo stesso fatto.
L’incompatibilità di cui
all’art. 53, comma secondo, cit. poteva poi essere riferita ai casi di
astensione obbligatoria ma non anche a quelli di astensione facoltativa.
Inoltre, non sussisteva la
gravità prevista dall’art. 51 c.p.c., ultimo comma, delle ragioni di
convenienza che avrebbero dovuto consigliare l’astensione del magistrato,
gravità che, quand’anche ipotizzabile, non poteva essere assolutamente
percepita dalla ricorrente da un punto di vista soggettivo, posto che era stato
acclarato in giudizio che la Ferrante non aveva mai fatto parte in senso
economico dello studio Dell’Aquila, che ne era stata prima praticante e poi
sporadica frequentatrice, e che comunque la stessa aveva da tempo cambiato
studio e ordine di appartenenza.
4) Nemmeno questo motivo è
fondato.
La circostanza che il pretore
dirigente avesse rigettato l’istanza di ricusazione – a prescindere dall’esame
del problema degli effetti di tale decisione nel giudizio disciplinare forense –
è ininfluente nella specie, essendo stata la responsabilità disciplinare
dell’avvocato fondata sulla violazione del dovere di astensione (facoltativa),
previsto dall’ultimo comma dell’art. 51 c.p.c., mentre la ricusazione
presuppone la ricorrenza di un caso di astensione obbligatoria ( art. 53
c.p.c., comma primo, in relazione al primo comma dell’articolo precedente).
La questione della riferibilità
dell’incompatibilità di cui all’art. 53 c.p.c., comma secondo, cit.
all’ipotesi di astensione obbligatoria e non anche a quella di astensione
facoltativa, di cui all’ultimo comma dell’art. 51 c.p.c., richiamato dal
Consiglio dell’ordine di Lucca, non è stata specificamente trattata dalla
decisione impugnata e la ricorrente non ha formulato censure di omesso esame.
In ogni caso, l’astensione nei
casi di esistenza di gravi ragioni di convenienza, prevista dall’ultimo comma
dell’art. 51 c.p.c., oltre ad essere una facoltà del giudicante, è anche
un dovere del medesimo, sicchè la mancata astensione puo’ formare oggetto di
valutazione in sede disciplinare quando, come nella specie, venga presa in
considerazione sotto il profilo della violazione dei doveri di lealtà e di
correttezza dell’avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario.
Quanto alla contestata gravità
delle ragioni di convenienza che avrebbero dovuto consigliare l’astensione del
magistrato onorario, va osservato che, con riguardo alla concreta individuazione
delle condotte costituenti illecito disciplinare, il controllo di legittimità
non consente alla Corte di cassazione di sostituirsi al Consiglio Nazionale
Forense nell’enunciazione di ipotesi di illecito nell’ambito della regola
generale di riferimento, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza,
atteso che l’apprezzamento della rilevanza dei fatti rispetto alle incolpazioni
appartiene all’esclusiva competenza degli organi disciplinari forensi (da
ultimo, Cass. Sez. Un. n. 15601 del 2001, Id. n. 10014 del 2001, n. 150 del
2001).
Nella valutazione della condotta
dell’avv. Ferrante ai fini disciplinari la decisione impugnata si è certamente
mantenuta entro i limiti della ragionevolezza, tenuto conto che le circostanze
di aver fatto parte dello studio professionale del difensore di una delle parti
e la presenza del proprio nominativo sulla carta intestata di quest’ultimo
integravano elementi suscettibili di incidere negativamente quanto meno
sull’immagine di imparzialità del magistrato onorario – avvocato.
Inoltre, l’asserito arbitrario
comportamento dell’avv. Dell’Aquila (per aver continuato ad utilizzare la carta
intestata su cui figurava anche il nominativo dell’avv. Ferrante), non fa venir
meno la volontarietà della omessa astensione della ricorrente.
E’ anche il caso di rilevare,
con riferimento ad una situazione simile, che l’art. 6 della legge 22 luglio
1997, n. 276 prevede uno specifico obbligo di astensione del giudice
onorario aggregato, quando egli sia stato associato o comunque collegato, anche
mediante il coniuge, i parenti o altre persone, con lo studio professionale di
cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti.
5) Il ricorso deve essere,
pertanto, rigettato.
Nulla per le spese del giudizio
di cassazione, in considerazione dell’esito del ricorso e della mancanza di
contestazioni.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio
delle Sezioni Unite civili, il 3 aprile 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 10 GIUGNO 2003.



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