Lo straniero sorpreso in Italia senza titolo di soggiorno che intenda per opporsi al decreto di espulsione amministrativa ha l’onere di provare la data di ingresso sul territorio nazionale. Cassazione Cicile , Sezione Prima, Sentenza n.7668 del 22/04/20
Lo straniero sorpreso in Italia senza titolo di
soggiorno che intenda per opporsi al decreto di espulsione amministrativa ha
l’onere di provare la data di ingresso sul territorio nazionale attraverso la
certificazione necessaria che si ottiene mediante apposizione sul passaporto, da
parte dell’Autorità italiana all’atto dell’attraversamento della frontiera, del
timbro d’ingresso. Tale onere non è escluso dal fatto che il cittadino
extracomunitario abbia già conseguito il visto d’ingresso da un altro Paese
dell’area di Schengen, in quanto il diritto di accesso in base al visto uniforme
previsto dalla convenzione internazionale è una cosa diversa rispetto alla
semplice registrazione della data di ingresso, registrazione necessaria
affinchè, entro otto giorni da quella data, il soggetto regolarmente entrato
possa chiedere il permesso di soggiorno.
Cassazione Cicile ,
Sezione Prima, Sentenza n.7668 del 22/04/2004
(Presidente: G. Losavio; Relatore: L. Macione)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 12/6/2002 il Prefetto di Foggia
disponeva l’espulsione dal territorio nazionale del cittadino bulgaro F. A.B. ai
sensi dell’art. 13 c. 2 lett. b) del D.Leg. 286/98 per mancata richiesta del
permesso di soggiorno negli otto giorni previsti.
Lo straniero si opponeva e l’adito Tribunale di
Foggia con decreto 10/7/2002 rigettava il ricorso affermando in motivazione: che
era priva di fondamento l’affermazione per la quale lo straniero sarebbe stato
sorpreso in Italia quando ancora non erano trascorsi gli otto giorni dal suo
ingresso; infatti in difetto di visto di ingresso valeva quello apposto dal
paese dell’area Schengen nel quale lo straniero era entrato e comunque era stato
lo stesso straniero a confermare di essere entrato in Italia il 26 maggio 2002;
che non sussisteva violazione dell’art. 13 c. 7 del T.U. perchè iol decreto era
stato tradotto in lingua inglese e l’eventuale nullità era stata sanata dalla
presentazione del ricorso.
Per la cassazione di tale decreto il F. ha proposto
ricorso il 6/9/02 al quale ha resistito l’Amministrazione con atto di
costituzione notificato, ai fini delle eventuali future difese orali, il
21/10/02.
Il ricorso deve essere rigettato non essendo
fondate le censure esposte nei due motivi sui quali esso si fonda.
Con il primo motivo si denunzia violazione
dell’art. 5 c. 2 del D.Leg. 296/98 per non aver il Tribunale di Foggia
affermato, come avrebbe dovuto, che incombeva sull’Autorità l’onere di
dimostrare la data di ingresso in Italia dell’extracomunitario.
Il motivo non merita accoglimento.
Rammentano che, come questa Corte ha più volte
affermato, l’onere di provare la data di ingresso sul territorio nazionale, al
fine di verificare la decorrenza del termine per la richiesta del titolo di
soggiorno ai fini di cui agli artt. 5 c. 2 e 13 c. 2 lett. b) del T.U. emanato
con D.Leg. 296/98, incombe sullo straniero che venga colto in Italia senza il
permesso in questione (Cass. 5650/03, 5267/03, 10911/03), va anche osservato che
la certificazione della data di ingresso (art. 7 c. 2 regolamento di attuazione
del T.U. approvato con D.M. 394/99) da parte delle Autorità italiane all’atto
dell’attraversamento della frontiera.
Ne, come assume il ricorrente, l’avere lo straniero
già conseguito visto di ingresso da altro paese dell’area Schengen puo’ esimere
il beneficiario dall’osservare l’onere in discorso, posto che altro è il suo
diritto all’accesso in base al visto uniforme di cui all’art. 13 c. 2 legge
388/93 di ratifica dell’accordo di Schengen 14/6/85 ed altro è la mera
registrazione della data del suo ingresso, necessaria perchè, da quella data ed
entro otto giorni, il soggetto regolarmente entrato possa chiedere il titolo di
soggiorno.
D’altro canto, e venendo al caso sottoposto, il
Tribunale ha affermato che la prova della data di ingresso (26/5/02), idonea a
far ritenere superato, al momento del controllo, lo spatium concesso per la
richiesta, sarebbe stata direttamente desumibile dalle ammissioni
dell’interessato rese alla Polizia all’atto del suo controllo, e dalla stessa
inserite nella scheda di identificazione: avverso tale accertamento la difesa
della parte ricorrente prospetta la inutilizzabilità della scheda stessa, essa
non sarebbe stata tradotta ne le dichiarazioni raccolte ritualmente e
verbalizzate ne il tutto debitamente inserito nel processo attraverso la
produzione da parte del Prefetto.
Tale profilo di censura appare irricevibile, posto
che i rilievi sulla scheda de qua (mera sintesi di informative acquisite dal
Tribunale come informazioni rese dalla P. A.) avrebbero dovuto dall’interessato
essere formulati innanzi al Giudice del merito e non certo proposti per la prima
volta, in sede di legittimità.
Quanto al secondo motivo, con il quale di denunzia
la violazione dell’art. 13 c. 7 del T.U. per avere il Tribunale mancato di
rilevare che non era stata dal Prefetto dichiarata la ragione per la quale il
decreto non si era potuto tradurre nelle lingua conosciuta dall’espellendo, esso
è affatto inammissibile: parte ricorrente, infatti, nel richiamare il
consolidato indirizzo di questa Corte (cui adde da ultimo Cass. 11958/03,
12811/03, 9091/03) manca del tutto di farsi carico di esaminare e contestare,
anche alla stregua di tali statuizioni, l’affermazione formulata dal Tribunale e
per la quale la traduzione in inglese sarebbe stata operata con riguardo alla
specifica indicazione data dall’espellendo alla Polizia che procedeva al
controllo.
Ditalchè, essendo la ratio della decisione fondata
sulla valutazione per la quale l’inglese sarebbe la sua lingua conosciuta, la
mancata specifica impugnazione di tale ratio comporta l’inammissibilità della
censura che coinvolge profili ulteriori e non pertinenti al decisum.
Respinto il ricorso non è luogo a provvedere sulle
spese: l’intimata Autorità ha notificato non già controricorso ma mero atto di
costituzione in vista di futura, e non espletata, difesa orale, atto da
dichiararsi inammissibile.
PQM
Rigetta il ricorso.
Roma, 10/10/03.
Depositata in Cancelleria il 22 aprile 2004.



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