Quando si tratta di valutare la “condotta specchiatissima” il Cnf è anche giudice di merito. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 8429 del 04/05/2004
Il requisito della condotta "specchiatissima ed
illibata", al fine dell’iscrizione nell’albo degli avvocati, puo’ essere
autonomamente accertato e valutato dal Consiglio nazionale forense, anche in
base ad elementi diversi da quelli posti dal Consiglio dell’ordine a fondamento
della decisione impugnata, con utilizzazione altresi’ di fonti di prova sorte
anche dopo quest’ultima, atteso che il predetto Consiglio nazionale è giudice
anche del merito, non soltanto di legittimità. Pertanto il Cnf non puo’
limitarsi a censurare la decisione del Consiglio dell’ordine che abbia respinto
la domanda d’iscrizione per difetto del requisito in questione, sulla base della
semplice pendenza di procedimenti disciplinari a carico dell’istante senza avere
specificamente analizzato i fatti oggetto delle relative contestazioni e la loro
rilevanza ai fini della valutazione della sussistenza del requisito, ma deve
condurre, a sua volta, un’autonoma indagine su tali fatti, non ostando a tal
riguardo la presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva.
Nella fattispecie la Suprema corte, ha cassato con rinvio la decisione del
Consiglio nazionale forense perchè provvedesse, appunto, alla detta indagine.



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