Viaggio annullato? Tour operator paghi il danno emozionale


Mare
CATANIA – ”Non
basta ad un tour operator il solo rimborso spese al cliente per un viaggio
andato a male, ma gli deve anche pagare un risarcimento per danno da vacanza
rovinatà’. E’ il principio sancito dal giudice di pace di Catania, che ha
accolto la richiesta di un turista di ottenere il versamento di una penale oltre
alla restituzione del costo di un ‘pacchetto’ annullato all’ ultimo momento
dagli organizzatori.

La sentenza è resa nota dall’
associazione per i consumatori Codacons, che ha assistito legalmente il
ricorrente. Il caso ha come protagonista una turista catanese che aveva
programmato e pagato un viaggio in Turchia che non ha mai avuto luogo perchè l’
aereo è risultato indisponibile per la data stabilita. ”Nelle sue stesse
condizioni – rivela l’ avvocato Floriana Pisani – si sono trovati tutti i
viaggiatori che erano in partenza con la signora, costretti a rimanere all’
aeroporto di Catania in attesa dell’ aereo e di notizie certe per un viaggio che
alla fine è diventato fantasma perchè non è stato effettuato”. ”La
comunicazione ufficiale dell’ annullamento del pacchetto viaggio – aggiunge il
legale – è avvenuta dopo ben dieci ore dall’ orario previsto per la partenza,
nella mancanza tra l’ altro di una dignitosa assistenza durante l’ attesà’. Il
tour operator ha offerto immediatamente il rimborso delle spese e di quanto
versato per il pacchetto viaggio ai turisti ”appiedati”. Ma la signora ha
chiesto anche il risarcimento del ”danno da vacanza rovinatà’. Nella sentenza,
il giudice di pace ha rilevato che ”i consumatori hanno subito il cosiddetto
emotional stress, per non aver potuto usufruire delle utilità promesse e aver
dovuto subire dei disagi che certamente non erano stati messi in conto”.
”Questo dato – afferma Francesco Tanasi, vicepresidente nazionale del Codacons
– deve far riflettere sia i tour operator che devono abituarsi a stare sempre
più attenti a come trattano i loro clienti, sia gli stessi utenti dei servizi
delle agenzie che devono rendersi conto di avere diritti ormai ampiamente
riconosciuti dalla giurisprudenzà’

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