Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali. Proroga di termini di deleghe legislative (Bozza provvisoria approvata dal Senato il 26/05/2004)
SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV
2869
Attesto che il Senato della Repubblica,
il 4 maggio 2004, ha approvato il seguente disegno di legge, d’iniziativa del
Governo:
Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante disposizioni urgenti in materia di
enti locali. Proroga di termini di deleghe legislative
Art. 1.
1. Il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80,
recante disposizioni urgenti in materia di enti locali, è convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. All’articolo 1, comma 4, e all’articolo
2, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, le parole: «un anno» sono
sostituite dalle seguenti: «due anni».
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
IL PRESIDENTE
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE
DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 29 MARZO 2004, N. 80
All’articolo 1:
al comma 2, le parole:
«approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;
al comma 3, le parole: «testo
unico» sono sostituite dalle seguenti: «citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000».
All’articolo 2, al comma 1, le parole
da: «dall’articolo 32, commi 7 e 8» a: «decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267,» sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 141, commi
1, lettera c-bis), e 2-bis, del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, si procede, ai sensi del citato articolo 141, comma 1, lettera
c-bis),».
All’articolo 3, ai commi 1 e 2, le parole: «approvato con»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui al».
All’articolo 4, al comma 1, le parole: «approvato con» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al».
All’articolo 5:
prima del comma 1, è inserito il
seguente:
«01. Al comma 38 dell’articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
e successive modificazioni, dopo le parole: “la provincia di Varese“ sono
inserite le seguenti: “, la camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Como, la camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Lecco“»;
al comma 1, l’alinea e l’alinea del capoverso «208» ivi
richiamato sono sostituiti da seguente: «1. All’articolo 31 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il comma 15 è sostituito dal
seguente:»;
al comma 2, le parole: «approvato con» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui al».
All’articolo 6:
al comma 1, le parole: «ordinameno
degli enti locali, approvato con» sono sostituite dalle seguenti:
«ordinamento degli enti locali, di cui al»;
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo l’articolo
145 è inserito il seguente:
“Art. 145-bis – (Gestione finanziaria). – 1. Per i comuni con
popolazione inferiore a 20.000 abitanti i cui organi consiliari sono stati
sciolti ai sensi dell’articolo 143, su richiesta della Commissione straordinaria
di cui al comma 1 dell’articolo 144, il Ministero dell’interno provvede
all’anticipazione di un importo calcolato secondo i criteri di cui al comma 2
del presente articolo. L’anticipazione è subordinata all’approvazione di un
piano di risanamento della situazione finanziaria, predisposto con le stesse
modalità previste per gli enti in stato di dissesto finanziario dalle norme
vigenti. Il piano è predisposto dalla Commissione straordinaria ed è approvato
con decreto del Ministro dell’interno, su parere della Commissione per la
finanza e gli organici degli enti locali, di cui all’articolo 155.
2. L’importo dell’anticipazione
di cui al comma 1 è pari all’importo dei residui attivi derivanti dal titolo
primo e dal titolo terzo dell’entrata, come risultanti dall’ultimo rendiconto
approvato, sino ad un limite massimo determinato in misura pari a cinque
annualità dei trasferimenti erariali correnti e della quota di compartecipazione
al gettito dell’IRPEF, e calcolato in base agli importi spettanti al singolo
comune per l’anno nel quale perviene la richiesta. Dall’anticipazione spettante
sono detratti gli importi già corrisposti a titolo di trasferimenti o di
compartecipazione al gettito dell’IRPEF per l’esercizio in corso. A decorrere
dall’esercizio successivo il Ministero dell’interno provvederà , in relazione al
confronto tra l’anticipazione attribuita e gli importi annualmente spettanti a
titolo di trasferimenti correnti e di compartecipazione al gettito dell’IRPEF,
ad effettuare le compensazioni e determinare gli eventuali conguagli sino al
completo recupero dell’anticipazione medesima.
3. L’organo di revisione dell’ente locale è tenuto a vigilare
sull’attuazione del piano di risanamento, segnalando alla Commissione
straordinaria o all’amministrazione successivamente subentrata le difficoltà
riscontrate e gli eventuali scostamenti dagli obiettivi. Il mancato svolgimento
di tali compiti da parte dell’organo di revisione è considerato grave
inadempimento.
4. Il finanziamento dell’anticipazione di cui al comma 1 avviene
con contestuale decurtazione dei trasferimenti erariali agli enti locali e le
somme versate dall’ente sciolto ai sensi dell’articolo 143 affluiscono ai
trasferimenti erariali dell’anno successivo e sono assegnate nella stessa misura
della detrazione. Le modalità di versamento dell’annualità sono indicate dal
Ministero dell’interno all’ente locale secondo le norme vigenti.“»;
dopo il comma 2, è aggiunto il
seguente:
«2-bis. La fascia demaniale marittima compresa nel territorio del
comune di Campomarino (Campobasso) è delimitata, con effetti retroattivi,
secondo la linea di demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
L’attuazione in via amministrativa della ridefinizione della predetta linea di
demarcazione è delegata all’Agenzia del demanio, d’intesa con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti».
Dopo l’articolo 6, è inserito il
seguente:
«Art. 6-bis. – (Istituzione del Fondo
per i contributi agli enti locali per eventi eccezionali e situazioni
contingenti). – 1. A decorrere dall’anno 2004 è costituito presso il
Ministero dell’interno un fondo finalizzato ad attribuire contributi agli enti
locali per eventi eccezionali e per situazioni contingenti che necessitano di
interventi.
2. Agli oneri derivanti
dall’applicazione del comma 1, pari ad euro 258.000 per ciascuno degli anni del
triennio 2004-2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
dell’interno».
All’articolo 7:
al comma 1, alinea, le parole:
«approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al», e
dopo le parole: «n. 267,» sono inserite le seguenti: «per chiarire e
definire i presupposti e le condizioni rilevanti per il mantenimento delle
cariche pubbliche ai fini dell’ordine e della sicurezza pubblica,»;
al comma 1, lettera a), le parole: «primo comma»
sono sostituite dalle seguenti: «, primo comma»;
al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
«a-bis) all’articolo 59, il comma 3 è sostituito dal
seguente:
“3. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto
mesi. Nel caso in cui l’appello proposto dall’interessato avverso la sentenza di
condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore
periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di
dodici mesi dalla sentenza di rigetto.“»;
al comma 1, la lettera b) è soppressa;
al comma 1, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:
«b-bis) all’articolo 61 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Ineleggibilità e
incompatibilità alla carica di sindaco e presidente di provincia“;
2) al comma 1, numero 2), sono
soppresse le seguenti parole: “, di appaltatore di lavori o di servizi comunali
o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore“;
3) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1-bis. Non possono ricoprire la
carica di sindaco o di presidente di provincia coloro che hanno ascendenti o
discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle
rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi
comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore“;
b-ter) all’articolo 64, il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro
il terzo grado, del sindaco o del presidente della Giunta provinciale, non
possono far parte della rispettiva Giunta né essere nominati rappresentanti del
comune e della provincia.“;
b-quater) all’articolo 254, il comma 6 è abrogato;
b-quinquies) all’articolo
256, comma 4, le parole da: “, su segnalazione del Ministero dell’interno“ sino
alla fine del comma sono soppresse»;
dopo il comma 1, è aggiunto il
seguente:
«1-bis. I ricorsi presentati al
Ministero dell’interno, ai sensi dell’articolo 87, comma 6, del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, e dell’articolo
254, comma 6, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, non ancora decisi alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono estinti.
Entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto i ricorrenti originari o i loro aventi
causa possono proporre ricorso per i medesimi motivi avanti il giudice
amministrativo o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, purché
tali mezzi non siano stati azionati in precedenza».
Dopo l’articolo 7, sono inseriti i
seguenti:
«Art. 7-bis. – (Abolizione della
Commissione parlamentare per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi
per la ricostruzione del Belice). – 1. All’articolo 12 della legge 29 aprile
1976, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: “sentita una Commissione
parlamentare composta di 10 deputati e di 10 senatori“ sono sostituite dalle
seguenti: “sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia“;
b) al seco



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