Elettrosmog: Illegittimo il regolamento comunale che prevede una distanza minima delle stazioni radio da particolari strutture e impianti. Tar Puglia, Bari, Sezione III, Sentenza n. 1192 del 28/01/2004

La
potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall’art. 8. comma 6. legge 36/2001
di adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e
territoriale degli impianti radio e minimizzare l’esposizione della popolazione
a campi magnetici, nonchè di espletare funzioni di vigilanza e controllo dei
valori di campo, non consente tuttavia di fissare regole per l’insediamento
delle stazioni radio base sul territorio, nè di individuare nuovo sistemi di
localizzazione degli impianti, ovvero di introdurre limiti di esposizione
diversi, per valore assoluto o metodologie di riferimento, da quelli individuati
dalla vigente normativa (DM 391/98)


Pertanto, deve ritenersi illegittimo il regolamento comunale li’ dive prevede
una distanza minima delle stazioni radio base da particolari categorie di
strutture ed impianti, essenzialmente preordinata a garantire la tutela della
salute da ipotizzabili fonti di inquinamento, perchè da un lato la
eterogeneità e l’ampiezza della previsione ne fanno un vincolo assoluto che
preclude i detti insediamenti, dall’altro perchè la finalità della tutela
della salute pubblica non rientra tra le competenze che l’ente locale possa
autonomamente esercitare in contrasto con le indicazioni rinvenienti da fonte
normativa superiore

 


REPUBBLICA ITALIANA

N.  1192/04


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Reg. Sent. 


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
PUGLIA

N. 231/2002


Sede di Bari – Sezione Terza

Reg. Ric. 

 

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso n. 231 del 2002
proposto dalla Nortel Networks s.p.a., in persona del legale
rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. Alberto Scalia, elettivamente
domiciliata in Bari, al Corso V.Emanuele, n.60 presso l’Avv. Russi;


CONTRO

il Comune di Bari, in
persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall’Avv. Augusto Farnelli,
elettivamente domiciliato presso l’Ufficio Avvocatura in Bari, alla Via Marchese
di Montrone, n. 5;


per l’annullamento

del provvedimento di cui alla nota
prot.23949 del 7.11.2001 del Direttore del Settore Pianificazione del Territorio
” Gestione PRG, per effetto del quale è stato negato il rilascio di
autorizzazione edilizia alla installazione di una stazione radio base a servizio
della rete di telefonia mobile cellulare, richiesta dalla Nortel Networks s.p.a.
con domanda del 29.6.2000 prot.14952;

di ogni altro provvedimento
preordinato, connesso e conseguente;

in parte qua, del “Regolamento
comunale per il rilascio delle autorizzazioni relative alla installazione ed
all’esercizio di impianti trasmittenti e riceventi.

Visto il ricorso con i relativi
allegati;

Visto l’atto di costituzione in
giudizio del Comune di Bari;

Viste le memorie prodotte dalle
parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica
udienza del 28.1.2004 il Cons.
Doris
Durante;

Uditi, l’Avv.
Nicola Fabio De Feo su delega dell’Avv. Alberto
Scalia e l’Avv. Augusto Farnelli;

Ritenuto in fatto e considerato in
diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.-
La BLU s.p.a., titolare – giusta delibera 195 del 4.8.1999 dell’Auorità Garante
delle Telecomunicazioni- di licenza individuale per la prestazione del servizio
radiomobile pubblico di comunicazione numerico GSM/DCS/1800 sul territorio
italiano, ai sensi dell’art.6, co.6, let.c, DPR 318/1997, in data 29 giugno
2000, richiedeva al Comune di Bari il rilascio di autorizzazione per l’impianto
di una stazione radio base a servizio della rete di telefonia mobile
programmata, da installarsi su postazione del lastrico solare di copertura
dell’edificio di proprietà privata in Bari, al prolungamento di Via Papa
Giovanni XXIII, Autosilo Polipark, acquisita, all’uopo in locazione.

2.-
Con nota del 7.11.2001, il Comune di Bari negava il rilascio dell’autorizzazione
sul presupposto del contrasto con il regolamento comunale per il rilascio delle
autorizzazioni relative alle installazioni ed all’esercizio degli impianti
trasmittenti e riceventi, precisamente con gli artt.6, comma 3 punto b e 3,
comma 3.

3.-
La Nortel ha impugnato la predetta nota ed, in parte qua, il regolamento,
deducendo i seguenti motivi:

1)    
violazione di legge (art.3, l. 7
agosto 1990, n.241; DPR 29 marzo 1973, n.156, artt.1, 2 e 6; DPR 19 settembre
1997, n.318; artt.41 e 42 Cost.); eccesso di potere sotto diversi profili;
illegittimità derivata.

La società ricorrente sostiene
che il provvedimento manchi di adeguata motivazione, non potendosi ritenere
motivazione il richiamo delle norme regolamentari attesa la genericità delle
previsioni che non consente di ricostruire l’iter logico seguito dalla p.a..

Sarebbero, peraltro, illegittime
le stesse norme regolamentari richiamate (artt.3 e 6) in quanto, frapponendo
ostacoli e preclusioni alla installazione degli impianti di telefonia cellulare
(divieto di installazione a distanza non inferiore a 100 metri dai siti c.d.
sensibili, preclusione di installazione all’interno della città vecchia e nelle
aree di interesse artistico, culturale e storico; divieto di installazione a
meno di 500 metri da impianti preesistenti, nonchè la necessità del consenso
unanime dei condomini dello stabile su cui installare la postazione)
precluderebbero la realizzazione dei detti impianti malgrado siano espressamente
dichiarati di pubblica utilità, bloccando attività economiche
costituzionalmente garantite.

Sarebbe, inoltre, palese la
disparità di trattamento rispetto ad altri impianti già installati.

2)    
violazione e falsa applicazione degli
artt.4 e 6, l. n.36/2001; degli artt.3 e 4, DM n.381/1994; eccesso di potere,
incompetenza ed omessa istruttoria, in quanto la normativa richiamata non
consente al Comune, cui è attribuito il potere di adottare regolamenti per
assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e
minimizzare l’esposizione delle popolazioni ai campi magnetici e di espletare
funzioni di vigilanza, controllo e verifica del rispetto dei valori di campo
(art.8, co.6, l. 36/2001), di  introdurre limiti di esposizione diversi da
quelli individuati dalla vigente normativa (DM 381/1998).

4.-
Il Comune di Bari, costituitosi in giudizio, ha chiesto la reiezione del ricorso
sostenendo la legittimità delle norme regolamentari, costituenti motivazione
per relationem del provvedimento, il cui obiettivo è, attraverso limiti alla
concentrazione di impianti ricetrasmittenti, di tutelare la salute, la
salubrità, l’igiene, la sicurezza degli ambienti residenziali e in genere degli
spazi dedicati all’infanzia, alla scuola, al lavoro e alle attività sportive,
nell’esercizio di un potere attribuito dalla legge.

5.-
Con ordinanza 28 febbraio 2002, n.217 il Tribunale ha accolto la istanza
cautelare ed ha sospeso la esecutività dell’atto impugnato.

6.-
Le parti hanno depositato memorie difensive ed alla pubblica udienza del
28.1.2004, la causa è stata assegnata in decisione.

7.-
Priva di pregio è la censura di difetto di motivazione, integrando la
fattispecie, con il richiamo alle norme regolamentari preclusive della
installazione dell’impianto de quo, una ipotesi di motivazione per relationem,
la cui ammissibilità nell’ordinamento è univocamente riconosciuta.

8.-
Viene, quindi, in questione la legittimità o meno delle norme del Regolamento
adottato dal Comune di Bari per il rilascio delle autorizzazioni relative alla
instalazione ed all’esercizio di impianti trasmittenti e riceventi, in specie
degli artt.3, co.3 e 6, co.3 di detto regolamento, richiamati nella nota
impugnata.

L’art.3 “limiti di esposizione e
di rispetto ambientale” al comma 3 stabilisce che “i nuovi impianti non possono
essere installati in zone destinate all’infanzia (asili nido, parchi gioco,
giardini pubblici), alle attività scolastiche ed alle strutture sanitarie
(ospedali, case di cura e di riposo) e a meno di 100 metri dal perimetro esterno
di dette strutture; nella città vecchia.., nonchè su edifici di interesse
artistico, culturale, storico “architettonico e monumentale o in prossimità di
essi, qualora ne vengano alterati i valori paesaggistici”.

L’art.6 “procedura autorizzativa
alla installazione e all’attivazione dell’impianto” al comma 3, lett.b, secondo
capoverso, stabilisce che “al fine di evitare la concentrazione degli impianti
ricetrasmittenti già installati o da installare su edifici, la distanza minima
tra un impianto e l’altro è di almeno 500 metri lineari”.

8.1-
Ai fini dell’accertamento di legittimità delle norme richiamate assume
essenziale rilievo la disciplina di principio stabilita dalla legge quadro sulla
protezione dalle esposizioni a campi eletrici, magnetici ed elettromagnetici con
frequenze comprese tra 0Hz e 300 GHz. (l. 22 febbraio 2001, n.36).

Tale legge stabilisce
distintamente le funzioni spettanti allo Stato (artt.4 e 5), e le competenze
delle Regioni e degli enti locali (art.8) e disciplina i piani di risanamento, i
controlli, le sanzioni e il regime transitorio applicabile in attesa della
emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulle soglie di
esposizione per la popolazione, previsto dall’art.4, co.2.

In particolare nel sistema della
legge, gli standard di protezione dall’inquinamento elettromagnetico si
distinguono (art.3) in “limiti di esposizione”, definiti come valori di campo
elettrico, magnetico ed elettromagnetico che non devono essere superati in
alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per
assicurare la tutela della salute; “valori di attenzione” intesi come valori di
campo da non superare a titolo di cautela rispetto ai possibili effetti a lungo
termine, negli ambienti abitativi e scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze
prolungate; e “obiettivi di qualità”. Questi ultimi sono distinti in due
categorie, di cui una consiste in valori di campo definiti “ai fini della
progressiva minimizzazione dell’esposizione” (art.3, co.1, lett.d, n.2);
l’altra, del tutto, eterogenea consiste nei “criteri localizzativi, ( ) standard
urbanistici, ( ) prescrizioni ed incentivazioni per l’utilizzo delle migliori
tecnologie disponibili” (art.3, co.1, lett.d, n.1).

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