Illegittima destituzione dall’incarico – responsabilità dell’ente per il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla privazione delle mansioni. Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza n. 7980 del 27/04/2004
La negazione o l’impedimento
allo svolgimento delle mansioni al pari del demansionamento professionale,
ridondano in lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della
personalità del lavoratore anche nel luogo di lavoro determinando un
pregiudizio che incide sulla vita professionale e di relazione dell’interessato
Il danno non patrimoniale
comprende oltre al danno morale soggettivo anche ogni ipotesi in cui si
verifichi un’ingiusta lesione di un valore inerente alla persona
costituzionalmente garantito, dalla quale derivino effetti dannosi
insuscettibili di valutazione economica senza che sia necessario che tale
lesione configuri reato. Esso è immanente al fatto illecito lesivo dell’integrità
biopsichica del danneggiato, a differenza delle conseguenze patrimoniali
derivanti dalla stessa lesione, trascendenti lo stesso fatto.
Tali rilievi devono essere estesi dalla tutela del diritto alla salute alla
lesione di ogni altro valore inerente alla persona, costituzionalmente
garantito, e comportano pertanto il risarcimento del danno relativo,
indipendentemente dai riflessi patrimoniali della stessa lesione, che
costituiscono una voce di danno eventuale, autonoma ed aggiuntiva.
Cassazione
Civile, Sezione III, Sentenza n. 7980 del 27/04/2004
IMPIEGO ALLE
DIPENDENZE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ILLEGITTIMA DESTITUZIONE DALL’INCARICO
– RESPONSABILITA’ DELL’ENTE PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE
DERIVANTE DALLA PRIVAZIONE DELLE MANSIONI
(Presidente
V. Carbone – Relatore F. Sabatini)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il
dott. G. A. – inizialmente sospeso, poi dichiarato decaduto ed infine destituito
dall’impiego di primario incaricato del reparto di cardiochirurgia infantile con
provvedimenti del consiglio di amministrazione dell’Ospedale (omissis)
emessi tra il 1976 ed il 1977, e reintegrato in servizio nel 1984 a seguito
dell’annullamento di tali provvedimenti da parte del giudice amministrativo –
convenne in giudizio, con citazione del 1987, il Comune e la Usl (omissis)
e successivamente anche la (omissis), chiedendone la condanna al
risarcimento del danno, in cinque miliardi di lire, conseguente all’assenza
coatta dal servizio, protrattasi per otto anni, danni che indico’ nella perdita
della possibilità di partecipare a concorsi, di operare, di clientela e di
offerte di insegnamento universitario, nella caduta dell’immagine professionale,
nel venir meno di inviti a congressi.
Resistendo i convenuti, con sentenza 451/93 l’adito Tribunale di Massa,
riconosciuta la legittimazione passiva della (omissis) e della Usl,
rigetto’ tuttavia la domanda per difetto di prova del dolo o colpa degli
amministratori pubblici che avevano emesso i provvedimenti poi annullati.
La
decisione fu confermata dalla Corte di appello, ma la pronuncia fu cassata con
rinvio da questa C. S. (sentenza 9700/97), che affermo’ il principio che la p.a.
è tenuta a risarcire i danni cagionati a privati con provvedimenti poi
dichiarati illegittimi.
La
causa fu riassunta dall’A., nel 1998 nei confronti della Regione (omissis)
e della Asl (omissis), nonchè, ma solo per le spese di lite, del
Comune di Massa.
Con la sentenza, ora gravata, il giudice del rinvio, esclusa la legittimazione
passiva – cosi’ qualificata – dell’Azienda Usl (omissis) ha condannato la
sola Regione (omissis) quale successore nelle obbligazioni della cessata
Usl (omissis) al risarcimento del danno liquidato in lire 350.000.000
oltre accessori, ed ha condannato l’A. al pagamento delle spese processuali nei
confronti della predetta Azienda
Per quanto ancora interessa la Corte ha osservato che, non essendo stati
provati, e neppure prospettati, fatti configurabili come reati, non si poneva il
problema della rifusione di danni non patrimoniali; gran parte del danno
emergente, riferibile alle obbligazioni nascenti dal rapporto di pubblico
impiego, risultava già refuso a seguito di transazione per la lesione dei
diritti della personalità era equa la somma di lire 350 milioni tenuto conto
della seria "ferita" alla fama ed all’immagine del cardiochirurgo ma anche della
circostanza che i provvedimenti amministrativi sopra indicati erano stati
annullati non per riconosciuta inesistenza o falsità degli addebiti, ma solo
per difetto di motivazione, tanto che la Corte dei conti aveva mandato assolti
gli amministratori ospedalieri dell’epoca dagli addebiti oggetto del relativo
giudizio di responsabilità; mancavano prove adeguate del lucro cessante; l’A.
aveva bensi’ perduto la possibilità di partecipare a concorsi, e tuttavia, per
quanto concerne lo stesso ospedale (omissis), egli, dopo la riammissione
in servizio, era stato messo in condizione di concorrere ma aveva presentato la
domanda fuori termine mentre nulla indicava un suo interesse a ricoprire posti
presso altri ospedali; alla stregua della sentenza 1712/95 delle Sezioni Unite,
la rivalutazione della somma liquidata decorreva dalla data del fatto illecito,
determinata nel 1984, mentre gli interessi, nella misura del 6%, erano dovuti
sulle somme annualmente risultanti in dipendenza della rivalutazione Istat, con
cadenza annuale a decorrere dalla data suddetta.
Per la cassazione di tale decisione l’A. ha proposto ricorso, affidato a cinque
motivi, cui l’Asl e la Regione resistono con distinti controricorsi. Quest’ultima
ha contestualmente proposto ricorso incidentale. Il Comune non ha svolto
attività difensiva il ricorrente principale ha depositato memoria.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
1.
I due ricorsi,
iscritti con numeri di ruolo diversi, devono essere riuniti (art. 335 c.p.c.)
perchè investono la medesima sentenza.
2.
Il ricorso
incidentale – il cui esame dovrebbe precedere quello del ricorso principale
perchè ha ad oggetto una questione, la titolarità passiva del rapporto dedotto
in giudizio, logicamente antecedente le censure elevate dal ricorrente
principale in ordine alla liquidazione del danno ed alle spese – è
inammissibile.
La Regione (omissis), controricorrente e ricorrente incidentale, risulta
infatti rappresentata e difesa come da mandato in calce al ricorso notificato e,
dunque, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, irritualmente,
mancando la certezza dell’effettivo rilascio del mandato in data anteriore o
coeva alla notificazione dell’atto (da ultimo, Cass. nn. 4991, 7432 e 7998 del
2002); tale modalità di conferimento resta tuttavia valida ai soli fini della
costituzione della parte e della avvenuta partecipazione del difensore alla
discussione, partecipazione che peraltro non consente il riesame di tale
questione in difetto di valido ricorso incidentale.
3.
La Corte del
merito ha negato all’A. il risarcimento del danno non patrimoniale con il
rilievo che non era stata provata e neppure prospettata "l’insorgenza di fatti
configurabili come reato" punto della decisione investito dal primo motivo del
ricorso principale, con il quale il ricorrente deduce la violazione dell’art.
2043 c.c. osservando che egli aveva denunciato la lesione del valore della
propria persona in senso soggettivo, del proprio personalissimo diritto alla
identità personale ed alla dignità, tutelato dall’art. 2 Cost., e richiamando
poi, in memoria, la sentenza n. 8828 del 2003 di questa Corte suprema.
La censura è fondata.
Nel decidere come sopra alla stregua del dato ritenuto assorbente, della non
configurabilità di ipotesi di reato a carico degli amministratori pubblici
autori degli atti amministrativi poi annullati e dai quali è derivato il danno
posto a fondamento della domanda, la Corte territoriale ha tuttavia, e sia pure
solo implicitamente, ritenuto sussistente il danno in questione.
Cio’, del tutto legittimamente, avendo questa Corte Suprema affermato (sentenza
n. 10 del 2002) che la negazione o l’impedimento allo svolgimento delle mansioni
al pari del demansionamento professionale, ridondano in lesione del diritto
fondamentale alla libera esplicazione della personalità del lavoratore anche
nel luogo di lavoro determinando un pregiudizio che incide sulla vita
professionale e di relazione dell’interessato (vedansi anche Cass., sez. lavoro,
nn. 8835/91, 13299/92 11727/99, 14443/00, 12553/03): affermazioni dalle quali la
stessa Corte ha talora tratto che il danno cagionato dalla lesione di tale
diritto è risarcibile anche se esso è di natura non patrimoniale (Cass. n.
1026/97; Cass. n. 10/02, già citata, ha precisato che l’affermazione di un
valore superiore della professionalità direttamente collegato a un diritto
fondamentale del lavoratore e costituente sostanzialmente un bene a carattere
immateriale in qualche modo supera e integra la precedente affermazione che la
mortificazione della professionalità del lavoratore potesse dar luogo a
risarcimento solo ove fosse stata fornita la prova dell’effettiva sussistenza di
un danno patrimoniale).
Sul piano generale, deve rilevarsi che danno patrimoniale e danno non
patrimoniale furono disciplinati dal legislatore del 1942 rispettivamente agli
artt. 2043 e 2059 c.c., norma, quest’ultima, che limito’ il risarcimento ai soli
"casi determinati dalla legge": lettera della legge che ha indotto la Corte
territoriale a negare nella specie il chiesto risarcimento.
Il quadro normativo è, pero’, successivamente e profondamente mutato: l’art. 2
della Costituzione, di ispirazione democratica e liberale, riconosce e
garantisce infatti i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo che nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità mentre diverse norme
ordinarie (ad esempio l’art. 2 legge n. 89 del 2001 sul mancato rispetto del
termine ragionevole di durata del processo) assicurano il risarcimento del danno
non patrimoniale oltre la previsione degli artt. 185 c.p. e 89 c.p.c. cui il
citato art. 2059 si riferisce.
Sono queste – unitamente agli interventi della Corte costituzionale, ad esempio
in materia di danno biologico – le ragioni per le quali di recente (sentenza n.
8828 del 2003) questa stessa Corte ha affermato, interpretando l’art. 2059 c.c.
in senso conforme alle norme costituzionali, ad esso sovraordinate, che il danno
non patrimoniale, che detta disposizione contempla, comprende oltre al danno
morale soggettivo anche ogni ipotesi in cui si verifichi un’ingiusta lesione di
un valore inerente alla persona costituzionalmente garantito, dalla quale
derivino effetti dannosi insuscettibili di valutazione economica senza che sia
necessario che tale lesione configuri reato.
Tali affermazioni devono essere condivise.
Come questa C. S. ebbe a rilevare (sent. n. 3563 del 1996), peraltro in tema di
danno biologico, esso è immanente al fatto illecito lesivo dell’integrità
biopsichica del danneggiato, a differenza delle conseguenze patrimoniali
derivanti dalla stessa lesione, trascendenti lo stesso fatto.
Tali rilievi devono essere estesi dalla tutela del diritto alla salute alla
lesione di ogni altro valore inerente alla persona, costituzionalmente
garantito, e comportano pertanto il risarcimento del danno relativo,
indipendentemente dai riflessi patrimoniali della stessa lesione, che
costituiscono una voce di danno eventuale, autonoma ed aggiuntiva.
Nella specie il ricorrente allega la violazione non dell’art. 2059 c.c. ma
dell’art. 2043 c.c.: profilo, peraltro, non ostativo all’accoglimento del
motivo, decisiva in tal senso essendo la prospettazione di un danno non
patrimoniale.
Sul punto, l’impugnata sentenza deve pertanto essere cassata, con rinvio ad
altro giudice che riesaminerà il corrispondente motivo d’appello attenendosi a
tali criteri.
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